Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione detta la disciplina igienico-sanitaria delle
piscine al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti, mediante la
previsione:
a)
dei requisiti strutturali;
b)
delle prescrizioni relative alla gestione, al controllo
e alla vigilanza;
c)
del procedimento di comunicazione di inizio
attività;
d)
del regime sanzionatorio.
2.
La Regione, nell’ambito delle azioni di prevenzione e
tutela della salute, mediante interventi di informazione e di educazione
promuove la diffusione dell’attività natatoria nel territorio regionale.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini dell’applicazione della presente legge si
intende per:
a)
“piscina” il complesso attrezzato per la balneazione che
comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività
sportive, ricreative, formative e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta
nei bacini stessi;
b)
“utenti” la generalità delle persone che accedono al
complesso piscina, con esclusione degli addetti. Si distinguono in
“frequentatori”, “bagnanti” e “pubblico”;
c)
“frequentatori” gli utenti presenti nella piscina
all’interno dell’area frequentatori individuata all’articolo 10, comma 1,
lettera e);
d)
“bagnanti” i frequentatori che si trovano all’interno
dell’area bagnanti, individuata all’articolo 10, comma 1, lettera d);
e)
“pubblico” gli utenti che si trovano all’interno
dell’area pubblico, individuata all’articolo 10, comma 1, lettera a);
f)
“vasca piscina” il bacino artificiale la cui acqua viene
utilizzata per più periodi di attività, con reintegri e svuotamenti periodici;
g)
“bacino di balneazione” il bacino artificiale alimentato
con acque di balneazione marine e dolci.
Art. 3
(Campo di
applicazione)
1.
La presente legge si applica alle piscine di cui al
titolo II, a esclusione di quelle che costituiscono pertinenza di singole
abitazioni, fatta salva la garanzia di applicazione dei parametri sulla qualità
dell’acqua di cui ai requisiti previsti all’articolo 9.
TITOLO II
CLASSIFICAZIONE DELLE
PISCINE
Art.4
(Criteri di
classificazione)
1.
Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate
in base ai seguenti criteri:
a)
destinazioni e caratteristiche gestionali e
condominiali;
b)
caratteristiche strutturali e ambientali;
c)
tipologia di utilizzazione.
Art. 5
(Classificazione in base alla destinazione e
alle
caratteristiche gestionali e condominiali)
1.
Le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:
a)
“categoria A”: piscine di proprietà pubblica o privata,
destinate a utenza pubblica o ad uso collettivo;
b)
“categoria B”: piscine che costituiscono pertinenze di
edifici o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all’uso da parte di
chi vi alloggia e dei loro ospiti;
c)
“categoria C”: piscine a uso terapeutico e piscine
termali.
2.
Le piscine rientranti nella categoria A si distinguono,
in base alle caratteristiche gestionali, nei seguenti gruppi:“
a)
“gruppo A1”: piscine a utenza pubblica destinate in via
principale ad attività di balneazione da parte di pubblico indifferenziato;
b)
“gruppo A2”: piscine a uso collettivo, destinate all’uso
esclusivo da parte degli ospiti, clienti o soci di strutture adibite alle
seguenti attività:
1).
pubblici esercizi;
2).
attività ricettive turistiche e agrituristiche.
Rientrano in questo gruppo le piscine costituenti pertinenza di edifici
residenziali nei quali anche una sola unità abitativa sia adibita a struttura
ricettiva extralberghiera con diritto d’uso anche non esclusivo della piscina.
Il diritto d’uso si presume esistente, salvo che non risulti diversamente dal
titolo;
3).
residenze assistenziali socio-sanitarie ed educative,
pubbliche o private, quali ad esempio collegi, convitti, scuole, case di
riposo;
4).
palestre, centri estetici e attività assimilabili;
5).
associazioni e circoli, anche aziendali, comunque
denominati;
c)
“gruppo A3”: piscine finalizzate al gioco acquatico;
d)
“gruppo A4”: strutture complesse comprendenti piscine
rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.
3.
Le piscine rientranti nella categoria B si distinguono,
in base al numero di unità abitative, nei seguenti gruppi:
a)
“gruppo B1”: piscine costituenti pertinenza di edifici o
complessi condominiali, costituiti da più di quattro unità abitative;
b)
“gruppo B2”: piscine costituenti pertinenza di edifici o
complessi condominiali, costituiti da quattro unità abitative o numero
inferiore.
4.
Ai fini della presente legge si intende:
a)
per “unità abitativa” l’insieme di uno o più locali
preordinati ad appartamento autonomo destinato ad alloggio;
b)
per “singola abitazione” l’edificio residenziale
costituito da un’unica unità abitativa.
5.
Nelle piscine di categoria C, fatti salvi gli eventuali
limiti previsti da norme speciali, possono essere svolte attività aggiuntive di
balneazione, ludico-ricreative.
Art. 6
(Classificazione per
caratteristiche
strutturali e
ambientali)
1. In base alle caratteristiche
strutturali e ambientali si distinguono le seguenti tipologie di piscine:
a) “tipologia 1”: piscine scoperte, costituite da complessi
con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse
permanenti;
b)
“tipologia 2“: piscine coperte, costituite da complessi
con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche
contemporaneamente;
c) “tipologia 3”: piscine di tipo misto, costituite da
complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche
contemporaneamente;
d)
“tipologia 4”: piscine di tipo convertibile, costituite
da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle
attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni
atmosferiche.
Art. 7
(Classificazione delle
vasche)
1.
In base alla loro utilizzazione le vasche sono
classificate come segue:
a)
“tipo A”: vasche per attività natatorie agonistiche e
non agonistiche e relativo addestramento;
b)
“tipo B”: vasche per tuffi e attività subacquee;
c)
“tipo C”: vasche ricreative, aventi requisiti
morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
d)
“tipo D”: vasche ricreative per bambini con profondità
uguale o inferiore a 60 centimetri, aventi requisiti morfologici e funzionali
che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
e)
“tipo E”: vasche polifunzionali aventi caratteristiche
morfologiche e funzionali che le rendono idonee a usi promiscui in quanto
consentono l’uso del bacino per più attività contemporaneamente o che rispondono
a requisiti di convertibilità;
f)
“tipo F”: vasche ricreative attrezzate, caratterizzate
dalla presenza significativa di attrezzature accessorie quali acquascivoli o
sistemi di formazione di onde;
g)
“tipo G”: vasche per usi terapeutici, aventi requisiti
morfologici e funzionali e dotate di specifiche attrezzature che le rendono
idonee all’esercizio di attività riabilitative e rieducative da svolgersi sotto
il controllo sanitario;
h)
“tipo H”: vasche per usi termali, inserite all’interno
di stabilimenti termali, ancorché annessi a strutture ricettive, nelle quali
l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue
caratteristiche fisico chimiche intrinseche e alle modalità con cui viene a
contatto dei bagnanti e nelle quali l’attività di balneazione viene effettuata
secondo le indicazioni del direttore sanitario.
2.
Nelle piscine di categoria C, le attività aggiuntive di
balneazione di cui all’articolo 5, comma 5, qualora siano svolte
contemporaneamente alle attività terapeutiche, devono essere effettuate in
vasche distinte o in settori di vasche strutturalmente distinti.
Art. 8
(Equiparazioni)
1.
Ai fini della presente legge rientra nella categoria B
la piscina costituente pertinenza di edificio o complesso residenziale composto
da più di quattro unità abitative di proprietà di un’unica persona o di più
persone ai sensi dell’articolo 1100 del codice civile.
2.
L’unità destinata ad attività commerciale, artigianale o
direzionale presente in un edificio residenziale dotato di piscina, ai fini
dell’utilizzo della stessa piscina da parte delle persone che operano in tale
unità, è equiparata ad unità abitativa, secondo la definizione di cui
all’articolo 5, comma 4, lettera a).
3.
Sono equiparate alle piscine di pertinenza di singole
abitazioni, di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b):
a)
la piscina di pertinenza di edificio residenziale
composto fino a quattro unità abitative di proprietà di una sola persona
b)
di più persone ai sensi dell’articolo 1100 del codice
civile;
c)
la piscina che risulta destinata all’uso esclusivo di
un’unità abitativa, facente parte di un edificio o complesso condominiale, a
condizione che disponga di misure atte a impedire l’accesso a terzi.
TITOLO III
REQUISITI
Art. 9
(Requisiti igienici e
ambientali)
1.
Le piscine di categoria A e B devono rispettare i
requisiti igienico - ambientali relativi alle caratteristiche delle acque
utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell’acqua, ai punti
di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e
acustici stabiliti dall’allegato 1 e dalla tabella A dell’accordo 16 gennaio
2003, n. 10555 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari, per la costruzione, la
manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, recepito dalla
Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2004, n.
909.
2.
Le piscine di categoria C devono rispettare i requisiti
igienico ambientali stabiliti dalle norme speciali che disciplinano le attività
terapeutiche e termali. I requisiti igienici per lo svolgimento di attività
balneatorie aggiuntive ai sensi dell’articolo 5, comma 5, nonché gli eventuali
trattamenti integrativi dell’acqua, a tutela della salute dei bagnanti, sono
stabiliti dal direttore sanitario di ciascuna struttura terapeutica e termale,
con apposito atto. E’ fatta salva, comunque, l’applicazione dei parametri
relativi ai requisiti illuminotecnici e acustici previsti dall’allegato 1
dell’accordo di cui al comma 1.
3.
Le caratteristiche delle acque utilizzate nei bacini di
balneazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), sono disciplinate dalla
vigente normativa in materia di qualità delle acque di balneazione. L’acqua deve
essere mantenuta in condizioni di idoneità mediante continua immissione di nuova
acqua, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino.
Art.
10
(Aree di tutela
igienico-sanitaria)
1.
In relazione ai differenti gradi di tutela
igienico-sanitaria, nelle piscine sono individuate le seguenti aree:
a)
“area per il pubblico”: accessibile alla generalità
degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica;
b)
“area di rispetto”: destinata ai frequentatori e che
separa l’area per il pubblico dall’area a piedi nudi;
c)
“area a piedi nudi”: percorribile dai frequentatori e la
cui pavimentazione deve avere caratteristiche rispondenti a esigenze di facile
pulizia e disinfezione;
d)
“area bagnanti”: area della sezione vasche comprendente
le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all’attività
balneatoria;
e)
“area frequentatori”: costituita dall’insieme dell’area
a piedi nudi e dell’area di rispetto;
f)
“solarium”: area destinata alla sosta ed eventuale
esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell’area a piedi
nudi;
g)
“solarium verde”: area destinata alla sosta ed eventuale
esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell’area di rispetto, la
cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell’area a piedi nudi.
2.
L’accesso all’area di rispetto è consentito
esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili o con appositi
copri scarpe.
3.
L’area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile
esclusivamente dall’area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e
delle calzature destinate a tale area.
4.
L’accesso all’area bagnanti è consentito esclusivamente
previa completa pulizia personale mediante doccia.
Art.
11
(Requisiti strutturali e
impiantistici)
1.
La Giunta regionale, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti strutturali e
impiantistici delle piscine, in relazione alla classificazione di cui
all’articolo 5, con apposite disposizioni tecniche.
2.
I requisiti strutturali e impiantistici devono
garantire, in particolare, che:
a)
la potenzialità degli impianti di trattamento dell’acqua
sia proporzionata al volume dell’acqua contenuta nelle vasche e al carico
inquinante conseguente alla loro utilizzazione;
b)
l’attività natatoria si svolga nel rispetto delle
esigenze di sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e
modalità di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di piscine e
tipo di vasca;
c)
la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli
spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di
disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza dei
frequentatori.
3.
Per stabilire i requisiti strutturali e impiantistici,
le disposizioni tecniche devono far riferimento alle norme UNI, EN, ISO.
L’azienda sanitaria locale (ASL) può impartire caso per caso, con provvedimento
motivato, prescrizioni in merito ai requisiti strutturali e impiantistici di cui
al comma 2.
4.
Per stabilire i requisiti delle vasche di tipo A e di
tipo B, destinate ad attività agonistiche le disposizioni tecniche possono far
riferimento alle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération
Internationale de Natation Amateur (FINA).
Art. 12
(Sezioni)
1.
La piscina è suddivisa, in relazione alle diverse
attività cui è destinata, nelle seguenti sezioni:
a)
una o più di una sezione vasche;
b)
una o più di una sezione servizi;
c)
una o più di una sezione impianti tecnici;
d)
una o più di una sezione pubblico;
e)
una o più di una sezione attività accessorie.
2.
La sezione vasche fa parte dell’area a piedi nudi e
comprende, oltre alle vasche, le banchine perimetrali, nonché il solarium,
qualora appartenga alla stessa area a piedi nudi senza soluzione di
continuità.
3.
La sezione servizi e l’eventuale solarium verde fanno
parte dell’area di rispetto.
4.
La superficie complessiva di una sezione vasche deve
essere compresa tra un minimo di una volta e mezza e un massimo di dieci volte
la superficie dello specchio d’acqua vasche della stessa sezione.
5.
La sezione servizi, comprendente gli spogliatoi, i
servizi igienici e le docce, è riservata all’uso da parte dei frequentatori
della piscina. Qualora la sezione sia utilizzata anche dagli utenti delle
attività accessorie, questi utenti concorrono al raggiungimento del numero
massimo ammissibile di frequentatori e devono sottoporsi alle stesse regole
comportamentali dei frequentatori.
6.
La sezione attività accessorie deve essere ubicata in
locali o aree funzionalmente separate dall’area frequentatori.
7.
Le vasche piscina, le vasche piscina termale e i bacini
di balneazione possono coesistere nella stessa piscina, purché siano inserite in
“sezioni vasche” distinte e sia evidenziato sul posto il tipo di acqua
utilizzata in ciascuna sezione.
Art.
13
(Primo soccorso)
1
Le piscine devono essere dotate di un sistema organizzato di primo
soccorso e vie di facile accesso per lo svolgimento delle relative
operazioni.
2
Le piscine di categoria A devono essere altresì dotate di un locale
adibito a primo soccorso.
TITOLO IV
MODALITÀ D’USO DELLE PISCINEE
PERSONALE ADDETTO
Art.14
(Frequentatori e
bagnanti)
1
Il responsabile della piscina determina il numero massimo ammissibile di
frequentatori sulla base dei parametri stabiliti dalle disposizioni tecniche
emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, al fine di garantire
l’agevole e regolare funzione delle vasche dei solarium, degli spogliatoi, delle
docce e dei servizi igienici, nonché delle eventuali attività accessorie.
2
Nell’area frequentatori non è consentita la presenza di un numero di
frequentatori superiore a quello massimo ammissibile. A tale scopo le piscine
devono essere dotate di sistemi o procedure atte a rilevare il raggiungimento
del numero massimo ammissibile.
3
Il numero ammissibile di bagnanti nell’area bagnanti è calcolato in
relazione ai diversi tipi di vasche di cui all’articolo 7, sulla base dei
seguenti parametri:
a.
vasche di tipo A: un bagnante per ogni 2 metri quadrati
di specchio d’acqua;
b.
vasche di tipo B, G e H: un bagnante ogni5 metri
quadrati di specchio d’acqua;
c.
vasche di tipo C, D, E ed F: un bagnante ogni 3 metri
quadrati di specchio d’acqua.
Art.
15
(Responsabile della
piscina)
1.
Il titolare dell’impianto, ai fini dell’igiene, della
sicurezza e della funzionalità delle piscine, nomina il responsabile della
piscina, ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.
2.
Il responsabile della piscina deve:a) assicurare il
corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale,
tecnologico e organizzativo;b) assicurare il rispetto dei requisiti
igienico-ambientali previsti dall’accordo Ministro della salute, regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano 10555/2003;c) assicurare la corretta
esecuzione delle procedure di autocontrollo previste dall’articolo 24; d)
assicurare che siano eseguite la pulizia quotidiana con l’allontanamento di ogni
rifiuto e la disinfezione periodica, secondo quanto previsto dalle disposizioni
regionali, come, esemplificando, i regolamenti, e dalle procedure di
autocontrollo.
3.
Per le piscine di categoria B, salvo diversa formale
designazione, il responsabile della piscina è l’amministratore; in mancanza di
amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e
limiti stabiliti dal codice civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà
negli edifici.
4.
Per le piscine di categoria C il responsabile della
piscina è il direttore sanitario della struttura.
Art.
16
(Dotazione di
personale)
1.
Ai fini dell’igiene, della sicurezza e della
funzionalità complessiva, le piscine devono disporre delle seguenti figure
professionali:
a)
assistente bagnanti;
b)
addetto agli impianti tecnologici.
2.
Per le piscine di categoria A e B le funzioni di
assistente bagnanti e di addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte
dal responsabile della piscina, purché in possesso delle abilitazioni e
competenze previste dagli articoli 17 e 18.
3.
Per le piscine della categoria B, l’individuazione
dell’addetto agli impianti tecnologici e dell’assistente bagnanti non sono
obbligatorie. Spetta, comunque, al responsabile della piscina l’adozione delle
misure ritenute idonee a garantire l’igiene e la sicurezza.
Art.
17
(Assistente bagnanti)
1.
L’assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di
primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia, vigila sulle
attività che si svolgono in acqua e sul rispetto del regolamento di cui
all’articolo 19 nell’area affidata alla sua sorveglianza.
2.
Il numero di assistenti bagnanti a bordo vasca deve essere adeguato al
numero e alle caratteristiche delle vasche nonché al numero di bagnanti, secondo
quanto stabilito dalle disposizioni tecniche di cui all’articolo 11. La presenza
degli assistenti deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto
l’orario di funzionamento della piscina. Per le piscine di categoria C, a uso
terapeutico e termale, tale presenza è obbligatoria limitatamente agli orari di
svolgimento delle attività balneatorie aggiuntive di cui all’articolo 5, comma
5.
3.
Per le piscine di categoria A e B dotate di una o più vasche contigue con
specchio d’acqua complessivo non superiore a 100 metri quadrati e profondità
massima di 140 centimetri, la presenza dell’assistente bagnanti può non essere
continuativa qualora siano attivati sistemi alternativi di controllo e allarme
in grado di garantire la sicurezza dei bagnanti. Analoghi sistemi alternativi di
controllo e allarme possono essere previsti qualora si superi la superficie
complessiva di 100 metri quadrati, in relazione alla capacità ricettiva della
struttura o del complesso condominiale, secondo i parametri fissati dalle
disposizioni tecniche. L’esistenza di tali dispositivi deve risultare da
specifica dichiarazione resa dal responsabile dalla piscina e allegata alla
comunicazione prevista, rispettivamente, dall’articolo 20, comma 1, e
dall’articolo 21, comma 1.
Art.
18
(Addetto agli impianti
tecnologici)
1.
L’addetto agli impianti tecnologici, in possesso di
specifica competenza tecnica, garantisce il corretto funzionamento degli
impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienici e ambientali di cui
all’articolo 9. I relativi compiti possono essere affidati anche a ditte esterne
mediante apposite convenzioni.
Art.
19
(Regolamento interno)
1.
Le condizioni e modalità di fruizione della piscina da parte degli utenti
sono disciplinate da apposito regolamento interno, predisposto dal responsabile
di cui all’articolo 15.
2.
Il regolamento di cui al comma 1 deve, in particolare, contenere elementi
di educazione sanitaria e dettare le prescrizioni di igiene personale e di
comportamento, che contribuiscono al mantenimento della sicurezza
igienico-sanitaria della piscina.
3.
Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile secondo modalità
individuate dal responsabile della piscina e tali da assicurarne la conoscenza
da parte degli utenti.
TITOLO V
ADEMPIMENTI PER
L’INIZIODELL’ATTIVITÀ
Art.
20
(Dichiarazione di inizio
attività)
1.
L’esercizio dell’attività di piscina di categoria A è soggetto, ai fini
della presente legge, a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a
firma del titolare, è presentata all’ASL e al sindaco del comune nel cui
territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima della data di inizio
attività.
2.
La comunicazione di cui al comma 1 è sempre prescritta per le piscine di
categoria A, gruppo A2, anche nel caso in cui l’esercizio delle attività
contemplate dall’articolo 5, comma 2, lettera b), sia soggetto al rilascio di
autorizzazione igienico-sanitaria ai sensi delle norme vigenti.
3.
Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:
a.
ubicazione della struttura;
b.
categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la
classificazione di cui agli articoli 5 e 6;
c.
numero e tipo di vasche secondo la classificazione di
cui all’articolo 7;
d.
numero massimo ammissibile di frequentatori;
e.
dati identificativi e sede del soggetto titolare
dell’attività. Qualora l’attività sia svolta in forma societaria, dati
identificativi del legale rappresentante;
f.
dati identificativi del responsabile della piscina,
individuato ai sensi dell’articolo 15, comma 1;
g.
documentazione tecnica, descrittiva dell’intera
struttura e degli impianti di trattamento dell’acqua e dell’aria, come
realizzati;
h.
eventuale dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 3;
i.
dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale
e eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.
4.
La variazione di uno o più elementi di cui al comma 3 comporta l’obbligo
di comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento
stagionale non costituisce variazione.
5.
Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di
uno o più degli elementi essenziali previsti dal comma 3, l’ASL notifica
all’interessato le integrazioni necessarie per l’inizio dell’attività. Il temine
di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con
quanto richiesto.
Art.
21
(Comunicazione di inizio
attività
per
le piscine di categoria B)
1.
L’esercizio dell’attività delle piscine di categoria B è
subordinato a comunicazione di inizio attività, a firma del responsabile,
presentata all’ASL e al sindaco del comune nel cui territorio è ubicata la
piscina, almeno trenta giorni prima dalla data di inizio dell’attività.
2.
Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al
comma 1:
a)
denominazione e indirizzo del condominio;
b)
dati identificativi del responsabile della piscina
individuato ai sensi dell’articolo 15, comma 3;
c)
categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la
classificazione di cui agli articoli 5 e 6, nonché numero di unità
abitative;
d)
numero e tipo di vasche secondo la classificazione di
cui all’articolo 7;
e)
numero massimo ammissibile di frequentatori;
f)
f)documentazione tecnica descrittiva della piscina e
degli impianti di trattamento dell’acqua e dell’aria come realizzati;
g)
eventuale dichiarazione di cui all’articolo 17, comma
3;
h)
dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale
e eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al
pubblico.
3.
La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2
comporta l’obbligo di comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a
funzionamento stagionale non costituisce variazione.
4.
Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata
la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dal comma 2, l’ASL
notifica all’interessato le integrazioni necessarie per l’inizio dell’attività.
Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della
comunicazione con quanto richiesto.
Art.
22
(Comunicazione di inizio attività per le
piscine di categoria C)
1.
L’esercizio delle attività aggiuntive di balneazione di
cui all’articolo 5, comma 5, nelle piscine di categoria C è soggetto a
comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del direttore
sanitario, è presentata all’ASL e al sindaco del comune nel cui territorio è
ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima della data di inizio
attività.
2.
Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al
comma 1:
a)
ubicazione e indirizzo della struttura;
b)
categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la
classificazione di cui agli articoli 5 e 6;
c)
numero e tipo di vasche secondo la classificazione di
cui all’articolo 7;
d)
numero massimo ammissibile di frequentatori delle
attività balneatorie;
e)
dati identificativi e sede del soggetto titolare
dell’attività. Qualora l’attività sia svolta in forma societaria, dati
identificativi del legale rappresentante;
f)
dati identificativi del direttore sanitario,
responsabile ai sensi dell’articolo 15, comma 4;
g)
documentazione tecnica descrittiva della struttura e
degli eventuali impianti di trattamento dell’acqua e dell’aria come
realizzati;
h)
dichiarazione resa dal direttore sanitario in ordine
alle attività aggiuntive di cui all’articolo 5, comma 5, nonché alla loro
compatibilità con le caratteristiche terapeutiche o termali dell’acqua;
i)
dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale
e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al
pubblico.
3.
La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2
comporta l’obbligo di comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a
funzionamento stagionale non costituisce variazione. La dichiarazione di
funzionamento stagionale è resa dal direttore sanitario e deve essere allegata
alla comunicazione di cui al comma 1.
4.
Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata
la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dal comma 2, l’ASL
notifica all’interessato le integrazioni necessarie per l’inizio dell’attività.
Il temine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della
comunicazione con quanto richiesto.
Art.
23
(Adempimenti per comunicazioni di inizio
attività)
1.
Viene istituita, presso l’Assessorato regionale alle
politiche della salute, la “banca dati regionale delle piscine”.
2.
L’ASL conserva le comunicazioni di inizio attività
presentate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 e trasmette entro la fine di ogni
anno i dati alla Regione per l’aggiornamento della banca dati di cui al comma 1.
TITOLO VI
CONTROLLI
Art.
24
(Controlli interni –
Autocontrollo)
1.
Il responsabile della piscina è tenuto a predisporre il
piano di autocontrollo destinato ad assicurare, mediante analisi e monitoraggio
dei processi e dei punti critici, il costante rispetto delle condizioni di
idoneità igienico ambientale, strutturale e gestionale di cui al titolo III e a
consentire l’attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed
efficace.
2.
I controlli interni previsti dal piano di autocontrollo
di cui al comma 1 sono finalizzati alla valutazione dei rischi in relazione a
ogni fase dell’attività.
3.
Il piano di cui al comma 1 deve essere redatto in
conformità ai seguenti criteri:
a)
analisi dei potenziali pericoli igienicosanitari per la
piscina;
b)
individuazione dei punti o delle fasi in cui possono
verificarsi pericoli di cui alla lettera a) e delle misure preventive da
adottare;
c)
individuazione dei punti critici di controllo e
definizione dei limiti critici degli stessi;
d)
definizione del sistema di monitoraggio;
e)
individuazione delle azioni correttive;
f)
verifiche del piano e riesame periodico, anche in
relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei
punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
4.
La documentazione relativa all’attività e alle procedure
di autocontrollo deve essere tenuta costantemente aggiornata.
5.
Il piano di autocontrollo di cui al comma 1 per le
piscine di categoria B, gruppo B2, può essere sostituito da un registro in cui
devono essere riportati i controlli periodicamente effettuati, le relative
risultanze e gli interventi di manutenzione eseguiti.
6.
Quando i controlli interni evidenziano situazioni di
pericolo per la salute pubblica, il gestore intraprende gli interventi a tutela
della salute, ivi compresa la chiusura di tutto o di parte della piscina, e
comunica contestualmente all’ASL la natura del rischio e le misure adottate.
Art. 25
(Controlli esterni)
1.
I controlli esterni sono di competenza del dipartimento
di prevenzione dell’ASL nel cui territorio è ubicata la piscina. Le ispezioni,
le verifiche documentali, le misurazioni strumentali e i prelievi di campioni
per le analisi sono effettuati secondo specifici piani di controllo predisposti
dall’ASL, in conformità delle indicazioni della programmazione regionale in
materia e tenuto conto della particolarità delle situazioni locali.
2.
Ulteriori controlli esterni sono altresì eseguiti ogni
qualvolta si renda necessario, a seguito di fatti sopravvenuti che evidenziano
potenziali rischi per la salute o la sicurezza degli utenti delle piscine.
3.
L’ASL, per l’esecuzione degli accertamenti di particolare contenuto
tecnico scientifico, può avvalersi dell’intervento diretto dell’Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale Puglia (ARPAP), sulla base
di programmi concordati. Rimangono di competenza dell’ASL la valutazione degli
esiti degli accertamenti, nonché l’adozione dei provvedimenti eventualmente
conseguenti, fatto salvo quanto stabilito in materia di sanzioni amministrative
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4.
Le piscine di categoria A e C sono soggette, in
qualsiasi momento, ai controlli esterni finalizzati, in modo particolare, alla
verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività e delle procedure
previste dai piani di autocontrollo.
5.
I controlli esterni nelle piscine di categoria B sono
effettuati nei periodi e durante gli orari di funzionamento. A tale scopo il
responsabile della piscina deve garantire, in detti periodi e orari, il libero
accesso da parte degli organi di vigilanza a tutte le aree e impianti.
Art.
26
(Prelevamento e analisi di
campioni)
1.
Gli addetti all’attività di controllo e vigilanza devono
redigere apposito verbale delle operazioni di prelevamento dei campioni, delle
misurazioni effettuate, delle circostanze rilevate, delle dichiarazioni rese
dagli interessati e degli avvisi dati, anche in forma orale.
2.
Le analisi di campioni devono essere eseguite nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 689/1981. Qualora la
deteriorabilità dei campioni non consenta la revisione delle analisi, si applica
l’articolo 223, comma 1, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
TITOLO VII
SANZIONI
Art.
27
(Procedimento amministrativo -
sanzionatorio)
1.
Le funzioni amministrative in materia di applicazione
delle sanzioni di cui al titolo VII sono svolte dalla ASL competente per
territorio.
2.
L’attività di controllo e vigilanza è svolta dal
dipartimento di prevenzione dell’ASL del luogo in cui è ubicata la piscina, ai
sensi dell’articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 1994, n.36 (Norme e
principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).
3.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal titolo
VII, si osservano i principi e le modalità di applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 689/1981 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art.
28
(Mancate
comunicazioni)
1.
Il titolare dell’attività che non ottempera all’obbligo
di comunicazione di inizio attività previsto dall’articolo 20, comma 1, per le
piscine di categoria A è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 500 a euro 2 mila 400. Alla medesima sanzione è soggetto il
direttore sanitario che non ottempera all’obbligo di comunicazione di inizio
attività previsto all’articolo 22, comma 1, per le piscine di categoria C.
2.
Il titolare dell’attività che non ottempera all’obbligo
di comunicazione di variazione di cui all’articolo 20, comma 4, per le piscine
di categoria A è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 300 a euro 1.500. Alla medesima sanzione è soggetto il direttore
sanitario che non ottempera all’obbligo di comunicazione di variazione di cui
all’articolo 22, comma 3, per le piscine di categoria C.
3.
Il responsabile della piscina che non ottempera
all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 21, comma 1, per le piscine
di categoria B è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 300 a euro 1.500.
4.
Il responsabile della piscina che non ottempera
all’obbligo di comunicazione di variazione previsto all’articolo 21, comma 3,
per le piscine di categoria B è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.
Art.
29
(Mancato controllo dei
frequentatori)
1.
Il responsabile che, in violazione dell’articolo 17,
comma 2, non assicura la presenza continuativa dell’assistente bagnanti a bordo
vasca durante tutto l’orario di funzionamento della piscina è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3 mila
500.
2.
Alla medesima sanzione prevista dal comma 1 è soggetto
il responsabile che non assicura l’efficienza del sistema alternativo di
controllo previsto dall’articolo 17, comma 3.
3.
Il responsabile che, in violazione dell’articolo 14,
comma 3, consente l’accesso all’area frequentatori a un numero di frequentatori
superiore al massimo ammissibile è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 100,00 maggiorata di euro 5,00 per ogni
frequentatore in più fino al 30 per cento del numero massimo ammissibile e di
euro 10,00 per ogni frequentatore in più oltre il 30 per cento del numero
massimo ammissibile.
4.
Il responsabile che, in violazione dell’articolo 14,
comma 3, consente l ’accesso all’area bagnanti a un numero di bagnanti superiore
al massimo ammissibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di euro 150 maggiorata di euro 8 per ogni bagnante in più fino al 30
per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni bagnante in più
oltre il 30 per cento del numero massimo ammissibile.
5.
Il responsabile che non ottempera a quanto previsto
dall’articolo 19, in relazione al regolamento interno, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600.
6.
Il responsabile che, in violazione di quanto previsto
dall’articolo.12, comma 7, non predispone i mezzi che evidenzino il tipo di
acqua utilizzata in ciascuna sezione vasche è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.500.
Art.
30
(Carenze relative all’autocontrollo e
all’utilizzo dei locali)
1.
Il responsabile che, in violazione dell’articolo 24,
comma 1, non predispone il piano di autocontrollo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 5 mila.
2.
Il responsabile che, in violazione dell’articolo 24,
comma 4, non tiene aggiornata la documentazione relativa all’attività di
autocontrollo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 500 a euro 5 mila.
3.
Il responsabile che non tiene aggiornato il registro
previsto dell’articolo 24, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.
4.
Il responsabile che non assicura gli adempimenti
previsti dall’articolo 15, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.
5.
Il responsabile che consente lo svolgimento delle
attività balneatorie aggiuntive contemporaneamente alle attività terapeutiche
non in conformità a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5
mila.
6.
Il responsabile che non ottempera a quanto stabilito
dall’articolo 13, in ordine al primo soccorso, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.
Art. 31
(Carenze igienico -
ambientali)
1.
Qualora a seguito dei controlli esterni risultino non
rispettati i requisiti previsti dall’articolo 9 in relazione ai parametri
termoigrometrici, di ventilazione e illuminotecnici, dell’acqua di
approvvigionamento e dell’acqua in vasca, nonché in relazione alle sostanze
impiegate nei trattamenti, il responsabile è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1.500. Qualora i
parametri difformi siano tre o in numero maggiore, la sanzione è da euro 500 a
euro 3 mila 500.
Art.
32
(Mancato rispetto delle disposizioni
tecniche)
1.
La violazione degli obblighi derivanti dalle
disposizioni tecniche di cui all’articolo 11, comma 1, comporta
l’assoggettamento alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 250 a euro 1.500.
Art.
33
(Sospensione condizionata delle
sanzioni)
1.
Qualora l’organo di vigilanza accerti la violazione di
cui all’articolo 30, comma 2, o la violazione di cui all’articolo 30, comma 3, o
la violazione di cui all’articolo 30, comma 6, riporta nel relativo verbale le
carenze riscontrate e le prescrizioni per l’adeguamento, assegnando, per
l’esecuzione, un tempo non inferiore a trenta giorni.
2.
Nel caso in cui il responsabile non abbia provveduto
entro il termine assegnatogli ad adeguarsi alle prescrizioni impartite, le
relative sanzioni sono applicate dagli organi di vigilanza, con provvedimento
separato.
Art. 34
(Reiterazioni)
1.
In caso di reiterazione, come disciplinata dall’articolo
8 bis della legge 689/1981, così come aggiunto dall’articolo 94 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, delle violazioni di cui all’articolo 29,
commi 1, 2, 3 e 4, e all’articolo 31, le relative sanzioni sono raddoppiate.
TITOLO VIII
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
DELL’AUTORITÀ SANITARIA
Art.
35
(Provvedimenti di tutela igienico -
sanitaria)
1.
Qualora i controlli esterni evidenzino il mancato
rispetto dei requisiti igienico - ambientali dell’allegato 1 dell’accordo di cui
all’articolo 9, comma 1, tale da costituire pericolo per la salute pubblica,
l’ASL propone all’autorità sanitaria l’adozione di provvedimenti di
chiusura.
2.
La chiusura è altresì disposta nel caso in cui le
analisi dell’acqua di vasca evidenzino che uno o più parametri microbiologici
patogeni risultano difformi dai limiti previsti dall’allegato 1, tabella A,
dell’accordo di cui all’articolo.9, comma 1, e, al momento del prelievo, è
accertata la difformità dai limiti previsti per due o più parametri “pH per
disinfezione a base di cloro”, “cloro attivo libero”, “cloro attivo combinato”,
“impiego combinato ozono e cloro”. In tal caso la chiusura è limitata alle
vasche interessate.
3.
La revoca del provvedimento di chiusura è disposta a
seguito di accertamento da parte dell’autorità sanitaria del ripristino delle
condizioni di idoneità.
TITOLO IX
NORME TRANSITORIE
Art.
36
(Regime transitorio)
1.
La comunicazione di inizio attività, prevista e
disciplinata dagli articoli 20, 21 e 22, deve essere presentata, per le piscine
già in attività, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2.
In assenza delle disposizioni tecniche di cui
all’articolo 11 e fino alla loro adozione, la rispondenza dei requisiti
strutturali e impiantistici alle esigenze di igiene e sicurezza, nonché la
determinazione del numero massimo ammissibile dei frequentatori e del numero
degli assistenti bagnanti sono determinati dal gestore.
3.
Le disposizioni tecniche di cui all’articolo 11
stabiliscono anche i termini entro cui le piscine esistenti devono essere
adeguate ai requisiti ivi previsti, con il limite massimo di cinque anni dalla
data della loro pubblicazione.
4.
Qualora l’adeguamento ai requisiti previsti dalle
disposizioni tecniche non risulti completamente realizzabile, il responsabile
della piscina, entro il termine di centottanta giorni dalla data di
pubblicazione delle disposizioni tecniche, presenta all’ASL un piano in deroga
con i relativi tempi di adeguamento. Entro centottanta giorni l’ASL si pronuncia
dettando eventuali prescrizioni. Qualora l’ASL non si pronunci, il piano
proposto si intende approvato.
5.
Il mancato adeguamento entro i termini fissati ai sensi
dei commi precedenti comporta la chiusura della piscina.
6.
Per tutto quanto non espressamente previsto o disposto
dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad
applicarsi le norme vigenti in materia.
La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 15 dicembre
2008
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Campo di
applicazione)
TITOLO II - Classificazione delle piscine
Art. 4 (Criteri di
classificazione)
Art. 5 (Classificazione in base
alla destinazione e alle caratteristiche gestionali e condominiali)
Art. 6 (Classificazione per
caratteristiche strutturali e ambientali)
Art. 7 (Classificazione delle
vasche)
Art. 8 (Equiparazioni)
TITOLO III - Requisiti
Art. 9 (Requisiti igienici e
ambientali)
Art. 10 (Aree di tutela
igienico-sanitaria)
Art. 11 (Requisiti strutturali e
impiantistici)
Art. 12 (Sezioni)
Art 13 (Primo soccorso)
TITOLO IV - Modalità d’uso delle piscine e
personale addetto
Art. 14 (Frequentatori e
bagnanti)
Art. 15 (Responsabile della
piscina)
Art. 16 (Dotazione di
personale)
Art. 17 (Assistente bagnanti)
Art. 18 (Addetto agli impianti
tecnologici)
Art. 19 (Regolamento interno)
TITOLO V -Adempimenti per inizio
dell’attività
Art. 20 (Dichiarazione di inizio
attività)
Art. 21 (Comunicazione di inizio
attività per le piscine di categoria B)
Art. 22 (Comunicazione di inizio
attività per le piscine di categoria C)
Art. 23 (Adempimenti per
comunicazioni di inizio attività)
TITOLO VI - Controlli
Art. 24 (Controlli interni –
Autocontrollo)
Art. 25 (Controlli esterni)
Art. 26 (Prelevamento e analisi
di campioni)
TITOLO VII - Sanzioni
Art. 27 (Procedimento
amministrativo - sanzionatorio)
Art. 28 (Mancate
comunicazioni)
Art. 29 (Mancato controllo dei
frequentatori)
Art. 30 (Carenze relative
all’autocontrollo e all’utilizzo dei locali)
Art. 31 (Carenze igienico
ambientali)
Art. 32 (Mancato rispetto delle
disposizioni tecniche)
Art. 33 (Sospensione condizionata
delle sanzioni)Art. 34 (Reiterazioni)
TITOLO VIII - Provvedimenti di tutela
dell’Autorità sanitaria
Art. 35 (Provvedimenti di tutela
igienico-sanitaria)
TITOLO IX - Norme transitorie
Art. 36 (Regime transitorio)