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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2008
Numero
44
Data
19/12/2008
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

Art. 1

(Campo di applicazione e definizioni)

 

1.                     Le presenti norme, nel rispetto del comma 2 dell’articolo 2 e del comma 1 dell’articolo 10 dello Statuto della Regione Puglia, si applicano ai processi termici dell’industria metallurgica del solo settore relativo ai punti 2.1, 2.2 e 2.5 dell’allegato 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), sviluppati all’interno di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del medesimo d.lgs. 59/2005 che sono una fonte di emissioni di policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), quali:

a)      industria primaria del ferro e dell’acciaio;

b)     industria secondaria del ferro e dell’acciaio;

c)      industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi.

 

2.                     Ai fini delle presenti norme si intende per:

a)      “tutela del territorio”: la tutela degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, comprendendo i paesaggi terrestri, le acque interne e marine i cui caratteri derivano dall’azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni;

b)      “tutela della salute e dell’ambiente”: la tutela della salubrità ambientale, individuata, nel rispetto delle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificate dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, come prioritaria nell’adozione di forme di tutela giuridica più restrittive ovvero di limiti più restrittivi di emissione in atmosfera di PCDD e PCDF, al fine di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio;

c)      “emissione”: la diffusione diretta o indiretta nell’aria di sostanze da fonti localizzate o diffuse nell’impianto;

d)      “valore limite di emissione”: la massa, espressa in termini di parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione, che non può essere superata nell’unità di volume ovvero in uno o più intervalli di tempo;

e)      “PCDD e PCDF”: tutte le dibenzodiossine e i dibenzofurani policlorurati di cui all’articolo 4;

f)        “tossicità equivalente” (TEQ): la tossicità equivalente, alla 2, 3, 7, 8, tetracloroparadibenzodiossina, calcolata come illustrato all’articolo 4.

 

Art. 2

(Valori limite di emissione nell’atmosfera)

 

1.                  In attuazione di quanto previsto dal protocollo di Aarhus, ratificato e reso esecutivo dalla legge 6 marzo 2006, n. 125, tutti gli impianti di cui all’articolo 1 di nuova realizzazione devono adeguarsi ai valori limite ottenibili con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili. In particolare, in fase di esercizio, non devono essere superati i seguenti valori limite di emissione per i gas di scarico:

a)         Somma di PCDD e PCDF 0,4 nanogrammi TEQ su metro cubo (ng TEQ/Nm3).

 

2.                  Tutti gli impianti già esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite valutati sulla base dei criteri indicati dal protocollo di Aarhus secondo il seguente calendario:

a)         a partire dal 1° aprile 2009: somma di PCDD e PCDF 2,5 ngTEQ/Nm3;

b)         a partire dal 31 dicembre 2010: somma di PCDD e PCDF 0,4 ngTEQ/Nm3.

 

3.                  I valori limite suddetti sono riferiti a un tenore di ossigeno, da determinarsi per lo specifico impianto. Tale tenore di ossigeno è fissato nel piano di campionamento di cui all’articolo 3.

 

Art. 3

(Vigilanza e controllo)

 

1.                  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, i gestori di impianti di cui all’articolo 1, già esistenti e in esercizio, devono elaborare un piano per il campionamento in continuo dei gas di scarico e presentarlo all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA Puglia) per la relativa validazione e definizione di idonea tempistica per l’adozione dello stesso. Gli oneri connessi all’esecuzione del predetto piano sono a totale carico dei soggetti gestori. Nell’ambito del piano l’ARPA Puglia provvede a effettuare verifiche a campione per valutare l’effettiva attuazione dei piani di campionamento e la relativa efficacia. Per tutti gli impianti di cui all’articolo 1 di nuova realizzazione, l’elaborazione del piano di campionamento e la validazione dello stesso da parte dell’ARPA Puglia è adempimento essenziale ai fini del conseguimento delle autorizzazioni necessarie per l’entrata in esercizio.

 

2.                  In caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 2, valutato sulla base del protocollo di Aarhus, l’ARPA Puglia provvede a darne immediata comunicazione alla Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, che diffida il gestore dell’impianto che abbia determinato tale superamento a rientrare, entro sessanta giorni, nei limiti previsti. Ove il gestore non adempia la diffida entro i termini assegnati, lo stesso è tenuto ad arrestare immediatamente l’esercizio dell’impianto, dandone comunicazione alla Regione Puglia, Servizi ecologia e sanità, alla provincia territorialmente competente, all’ARPA e all’azienda sanitaria locale (ASL). Le modalità di riattivazione sono definite in apposita conferenza di servizi solo a valle dell’individuazione e rimozione delle cause che hanno determinato il superamento dei valori limite.

 

Art. 4

(Fattori di equivalenza per le

dibenzodiossine e i dibenzofurani)

 

1.                  La concentrazione TEQ va calcolata mediante i fattori di equivalenza tossica riportati al punto 4 dell’allegato 1 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008