Art. 1
(Istituzione dell’albo regionale
delle imprese boschive)
1.
La Regione Puglia promuove la formazione e
l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale e delle
sistemazioni idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.
2.
La Regione Puglia istituisce l’albo delle imprese per
l’esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle
sistemazioni idraulico forestali.
3.
All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi
stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel
settore agroforestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente.
4.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento, le
modalità e i requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, per la loro
cancellazione e per l’aggiornamento dell’albo medesimo.
5.
Gli interventi pubblici forestali se non attuati per
amministrazione diretta sono affidati, dall’ente pubblico competente, alle
imprese iscritte all’albo di cui al comma 2.
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì, 11
marzo 2009