Art.
1
(Esonero dal
servizio)
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e
2014 *
il personale in servizio presso la Regione
Puglia può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio
antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di
quarant’anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai
dipendenti interessati, improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, a
condizione che entro l’anno solare raggiunga il requisito minimo di anzianità
contributivo richiesto. La richiesta di esonero dal servizio è revocabile entro
i trenta giorni dall’accoglimento della stessa da parte della Regione
Puglia
* Comma così integrato dalla l.r. 14/2011,
art. 18 che ha inserito le parole “2012, 2013 e
2014”
2. Relativamente
all’anno 2009, in deroga a quanto disposto nel comma 1, il termine massimo per
la presentazione della domanda di esonero dal servizio è fissata al 30 novembre
2009.
3. E’ data facoltà
alla Regione Puglia, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la
richiesta dando priorità al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di
razionalizzazione.
4.
Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento
temporaneo pari al 75 per cento di quello complessivamente goduto, per
competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova
posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed
esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata,
presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di
promozione sociale, associazioni non governative che operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e altri soggetti che operano
comunque nel campo sociale, la misura del predetto trattamento economico
temporaneo è elevata dal 75 per cento al 80 per cento. Fino al
collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi
del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non
possono essere utilizzati per nuove finalità. *
* Comma così modificato dalla l.r. 34/2009, art.
33, c.1. Il comma 2 del medesimo art. 33 così dispone: “2.
Sono fatti salvi gli effetti delle domande di esonero in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, presentate nei termini di cui al comma 2
dell’articolo 1 della l.r.
17/2009.”
5. All’atto
del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto
al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto
in servizio.
6. Il
trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese
dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con
soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), o società e
consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l’esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione
di appartenenza.
7. La Regione
Puglia, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in
posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di
controllo interno, può procedere ad assunzioni di personale in via anticipata
rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l’anno di cessazione
dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero.
Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.
7bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1, negli anni 2012, 2013
e 2014, nei quali può essere presentata la richiesta d’esonero, non sono
reintegrabili. *
* Comma inserito dalla l.r. 14/2011, art.
18
8. Le disposizioni di cui
ai commi precedenti trovano applicazione anche alle agenzie e agli enti
strumentali della Regione Puglia, nonché alle società partecipate dalla stessa
Regione, nel rispetto della capienza dei propri bilanci.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 7
ottobre 2009