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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2009
Numero
31
Data
27/11/2009
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 191 del 30 novembre 2009
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L.R. 26 ottobre 2006, n.28;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2248 del 17/11/2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1

Destinatari

1      Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione dell’articolo 1 della legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, recante la “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”.

2      Destinatari del presente regolamento sono:

a)    la Regione Puglia;

b)   le Aziende sanitarie locali;

c)    gli enti, le aziende, le società, le agenzie, le fondazioni, i consorzi e gli organismi comunque

d)   denominati e qualunque sia la loro natura giuridica, che siano partecipati dalla Regione Puglia e le cui

e)    attività siano assoggettate alla potestà legislativa regionale.

 

Articolo 2

Norme in materia di benefici pubblici

1.    I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in caso di concessione di aiuti, di incentivi e di benefici economici, comunque denominati, sono tenuti ad inserire nei bandi e negli avvisi pubblici relativi alla concessione, nonché nei successivi provvedimenti amministrativi o atti negoziali di concessione, le seguenti clausole:

È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

a)      dal soggetto concedente;

b)      dagli uffici regionali;

c)      dal giudice con sentenza;

d)      a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e)      dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo provvedimento. Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari  o superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

 

2.     Nei medesimi bandi ed avvisi pubblici di cui alla disposizione che precede, i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti altresì ad inserire la seguente clausola:

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.

 

Articolo 3

Norme in materia di appalti

1.     I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in caso di appalto di opere, di lavori o di servizi, sono tenuti ad inserire nei bandi e nei disciplinari di gara, nei contratti e nei capitolati di appalto, le seguenti clausole:

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l’obbligo di cui alla clausola che precede (d’ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo.

Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad consorzio stabile di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.

L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1)        una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;

 2)   una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento  alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra  l’11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;

3)        una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;

4)        una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla  clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il   40 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;

5)         una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto.

L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all’articolo 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti. Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica responsabile dell’eventuale inadempimento. La gravità dell’inadempimento e il calcolo dell’ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell’impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell’esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L’inadempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l’esclusione dall’appalto dell’impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”.

 

2.     I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, nei bandi di gara, nei capitolati e nei contratti di appalto di cui al comma precedente, sono altresì tenuti ad inserire la seguente clausola.

Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa stazione appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell’obbligo di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come successivamente integrato o modificato”.

Articolo 4

Ulteriori norme in materia di appalti

1.      I provvedimenti e gli atti regionali di concessione e di erogazione di finanziamenti ad enti pubblici e ad enti partecipati dalla Regione per la realizzazione di opere ed infrastrutture, siano queste comprese o meno in piani o programmi regionali, devono prevedere lo specifico impegno dei soggetti attuatori degli interventi ad inserire le clausole di cui a precedente articolo 3, comma 1, in tutti i successivi bandi e disciplinari di gara, nonché contratti e capitolati di appalto.

2.      Il mancato inserimento nei bandi e nei disciplinari di gara, nonché nei contratti e nei capitolati di appalto, delle clausole di cui a precedente articolo 3, comma 1, comporta per il soggetto attuatore degli interventi la revoca totale del finanziamento erogato.

Articolo 5

Disposizioni organizzative

1.         I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti ad adottare le determinazioni organizzative necessarie all’applicazione delle previsioni contenute nella legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e nel presente regolamento.

 

2.       Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti a comunicare all’Assessorato regionale agli affari generali, entro dieci giorni dall’adozione, i provvedimenti sanzionatori consistenti nell’esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici comunque denominati, il periodo di efficacia dell’esclusione nonché il datore di lavoro destinatario del provvedimento.

 

3.        Ciascuno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, è tenuto a predisporre ed aggiornare tempestivamente un elenco delle imprese che, in occasione dell’esecuzione di appalti, si siano rese responsabili nei cinque anni precedenti di violazioni gravi o reiterate dell’obbligo di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28. Per la Regione Puglia il suddetto elenco è predisposto e costantemente aggiornato dall’Assessorato agli affari generali.

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 novembre 2009