Art. 1
Obiettivi
1.
La Regione Puglia, di seguito denominata Regione, nell’ambito delle proprie
competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l’obiettivo
dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse
naturali, in virtù dei principi già espressi con la legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 32 (Tutela e valorizzazione
del patrimonio speleologico – Norme per lo sviluppo della speleologia), e nel
rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei ministri
del Consiglio d’Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio
geologico e delle aree di speciale interesse geologico, della legge 27 maggio
2005, n. 104 (Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla
conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con
emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e sue modifiche e
integrazioni, nonché della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia):
a)
riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della
geodiversità regionale e del patrimonio geologico a essa collegato, con
particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto depositari di valori
scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;
b)
promuove la conoscenza, la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del
bene e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e speleologico e
dei paesaggi geologici e carsici;
c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del
sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità
naturali e degli ipogei artificiali di particolare valore culturale e della
biodiversità ipogea, anche attraverso l’emanazione di provvedimenti
conservativi specifici diretti a impedire il degrado, la distruzione,
l’ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l’inquinamento, nonché per
consentirne una corretta fruizione.
2. La Regione promuove, anche mediante l’adozione di appositi
provvedimenti e l’approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:
a) il miglioramento della conoscenza e la
conservazione del patrimonio geologico e speleologico regionale e della
biodiversità ipogea;
b) l’accertamento dello stato dei geositi e
dell’ambiente carsico;
c) la conservazione e l’aggiornamento del
catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali e l’istituzione del
catasto regionale dei geositi;
d) la fruizione pubblica
compatibile con la conservazione del bene e l’utilizzo didattico del patrimonio
geologico e speleologico.
3.
La Regione promuove e sostiene:
a)
l’organizzazione delle attività di
studio, ricerca, tutela e conservazione dei geositi, di significative
manifestazioni superficiali e sotterranee del fenomeno carsico, di cavità
artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea;
b)
la formazione tecnica e culturale degli
speleologi e delle guide speleologiche nell’ambito dei gruppi associati alla
Federazione speleologica pugliese (FSP) o riconosciuti nell’ambito speleologico
nazionale (Società speleologica italiana e club alpino italiano);
c)
le attività di valorizzazione
sostenibile del patrimonio speleologico;
d) la prevenzione e la
vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività connesse alla
frequentazione a scopo turistico, sportivo, scientifico, ricreativo e culturale
degli ambienti ipogei, riconoscendo quale soggetto di riferimento per tali
attività il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).
Art. 2
Definizioni
1.
Nella presente legge si intende
per:
a) “geodiversità”, la varietà o la diversità del
substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e
pedologico;
b)
“patrimonio geologico” della Regione,
l’insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono
conservate
importanti testimonianze della storia e dell’evoluzione geologica,
geomorfologica, idrogeologica e
pedologica del territorio regionale;
c)
“patrimonio speleologico”, l’insieme degli ambienti sotterranei, originati da
processi carsici in ambiente terrestre e marino o creati da attività antropiche
in contesti naturali o urbani;
d)
“speleologia”, il complesso delle
attività di studio e di esplorazione delle cavità naturali e
artificiali
e dei fenomeni naturali e culturali in esse osservabili;
e) “biodiversità ipogea”,
varietà di organismi viventi che abitano gli ecosistemi ipogei, suddivisi
tra troglobi, strettamente legati agli
ambienti ipogei, e troglofili, che utilizzano gli stessi saltuariamente.
2. Il patrimonio geologico è costituito dai seguenti elementi:
a) “geositi”, ovvero qualsiasi località, area o
territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico,
geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la
conservazione;
b) “aree carsiche”,
ovvero zone formate da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l’idrografia
di superficie è limitata, mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo
di grotte e cavità. Le aree carsiche sono, altresì, caratterizzate in
superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e
risorgenti.
3. Il patrimonio speleologico è composto dai seguenti elementi:
a) “sistemi carsici”, ovvero complessi di
forme carsiche ipogee e epigee organicamente e funzionalmente collegate tra
loro;
b) “grotte naturali”, ovvero forme vuote sotterranee
di origine naturale, di sviluppo superiore ai 5 metri lineari, oltre a cavità
di entità inferiore ma di rilevante interesse geologico, archeologico,
biologico, mineralogico, naturalistico e idrogeologico;
c) “cavità artificiali”, ovvero l’insieme
delle strutture ipogee realizzate dall’azione dell’uomo, di particolare valore
storico, archeologico, naturalistico e geominerario;
d) “geositi ipogei”, ovvero tutti quegli
ambienti sotterranei che, per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche,
per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o
per l’uso che ne è stato fatto dall’uomo nel tempo, presentano caratteri di
eccezionalità in senso lato;
e)
“grotte e cavità turistiche”, ovvero le
grotte naturali e le cavità artificiali per le quali è riconosciuta una valenza
turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica
già organizzate e/o disciplinate.
Art. 3
Catasto regionale dei
geositi
1. Al
fine di assicurare la conoscenza e la con servazione del patrimonio geologico,
è istituito presso la Regione il “Catasto dei geositi” costituito dagli elenchi
dei geositi da approvarsi a norma del comma 7.
2. Il
catasto di cui al comma 1 contiene l’individuazione cartografica, catastale
(foglio e particella), le aree di rispetto di cui all’articolo 6, comma 4,
lettera a), la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione dei
geositi, comprensivi dei geositi ipogei.
3. Le
informazioni di cui al comma 2 devono essere raccolte in maniera sistematica,
facendo uso di apposite schede realizzate sulla base dei formulari adottati in
iniziative di censimento dei geositi a carattere nazionale.
4. Il
catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale.
5. La
ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l’aggiornamento del relativo
catasto vengono effettuati dall’Assessorato regionale all’ecologia sulla base
di indagini e studi tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla
presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche,
paleontologiche, pedologiche e carsiche.
6. Le
attività di cui al comma 5 possono essere realizzate anche mediante convenzioni
con università, enti di ricerca e associazioni attive nella promozione e
valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello
regionale e nazionale.
7. Gli
elenchi e i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta
dell’Assessorato regionale all’ecologia, con delibera di Giunta regionale da
notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni. La medesima
delibera è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) e
notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con
l’affissione all’albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.
Art. 4
Catasto
regionale del patrimonio speleologico
1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del
patrimonio speleologico è istituito presso la Regione il “Catasto delle grotte
e delle cavità artificiali”. La conservazione e l’aggiornamento del catasto
sono affidati, mediante apposita convenzione, alla FSP quale referente
riconosciuta per le attività speleologiche in Puglia.
2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:
a)
l’elenco delle grotte naturali;
b) l’elenco delle cavità artificiali;
c) l’elenco delle grotte e cavità
turistiche.
3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna
grotta, i dati identificativi catastali (foglio e particella) e topografici, le
aree di rispetto di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b), nonché
informazioni di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico,
vegetazionale e del microclima in cavità, secondo le indicazioni da fornirsi in
apposita scheda di censimento e raccolta dati.
4. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e
informativo regionale.
5. Gli elenchi e i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su
conforme proposta dell’Assessorato regionale all’ecologia, con delibera di
Giunta regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i
beni di cui al comma 2. La medesima delibera è pubblicata sul BURP e notificata
ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con l’affissione
all’albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.
6. Le associazioni che operano nel campo della speleologia, le
università e gli altri enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, nonché privati cittadini, possono fare richiesta di
iscrizione di una nuova grotta o cavità corredando la domanda dei dati
necessari alla compilazione della scheda di raccolta dati, censimento e
verifica che avviene secondo quanto definito dalla citata convenzione con la
FSP.
7. Una cavità naturale e/o artificiale può essere iscritta
nella sezione di cui alla lettera c) del comma 2 qualora il soggetto
richiedente ne dimostri la valenza turistico-didattica mediante appropriata
documentazione da presentarsi all’Assessorato regionale all’ecologia, che ne
può deliberare successivamente l’iscrizione secondo quanto previsto al comma 5.
8. Al fine di poter ridurre l’impatto
dovuto al loro accesso, i siti iscritti nell’elenco di cui alla lettera c) del
comma 2 devono essere dotati di sistema di monitoraggio microclimatico, di
sistemi di sicurezza dei percorsi, di impianti di illuminazioni compatibili con
l’ecosistema ipogeo.
Art. 5
Sezioni
speciali e monumenti naturali
1
Al fine di assicurare la
conservazione di cavità artificiali e di geositi, anche ipogei, di particolare
valore culturale, archeologico, storico, artistico, biologico, geologico,
geomorfologico o paleontologico, sono istituite sezioni speciali dei rispettivi
catasti nelle quali sono iscritte le cavità artificiali e i geositi che
posseggono specificità per la rilevanza e la rarità del valore espresso.
2
Per assicurare una specifica
tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole
all’interesse protetto ai sensi della presente legge, le cavità naturali e
artificiali e i geositi iscritti nelle sezioni speciali del catasto sono
soggetti ad apposite norme di tutela e uso che costituiscono, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità
previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
3
Nei casi di cui al comma 1, la
Regione può procedere all’istituzione di “Monumenti naturali” a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r.
19/1997, secondo il seguente procedimento:
a) la Giunta regionale formula la proposta di
istituzione del monumento naturale;
b) la proposta di istituzione è notificata al
proprietario del fondo o del bene interessato a norma
dell’articolo
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come
modificato dagli articoli 5 e 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15;
c)
la Regione procede alla convocazione
della conferenza di servizi di cui all’articolo 6 della l.r.
19/1997, come sostituito dall’articolo 30 della legge
regionale 19 luglio 2006, n.22 e successivamente modificato
dall’articolo 3, comma 15, primo periodo, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40, cui sono invitati oltre ai
soggetti ivi indicati, anche i proprietari dei fondi e/o dei beni interessati
osservando il procedimento di cui alla l.r.
19/1997 in quanto applicabile;
d) la legge istitutiva, è
pubblicata sul BURP e notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con l’affissione all’albo
pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.
Art. 6
Gestione,
tutela e pianificazione
1
I catasti di cui agli articoli 3 e
4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica.
2
L’accesso ai geositi, alle grotte
naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti
dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), prevedere
specifica regolamentazione dell’accesso anche ai fini della fruizione
turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o
particolari condizioni di sicurezza dei luoghi.
3
Nei luoghi individuati dai catasti
di cui agli articoli 3 e 4 ivi compresi gli elenchi speciali e i monumenti
naturali di cui all’articolo 5, è fatto divieto di:
a)
abbandonare rifiuti;
b)
alterare il regime idrico con
l’effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;
c)
alterare la morfologia del
terreno;
d)
accedere, se non per giustificate
attività di esplorazione e ricerca, alle cavità ipogee e ai geositi iscritti
alle sezioni speciali dei catasti di cui al comma 1 dell’articolo 5 e ai
monumenti naturali, per questi ultimi salvo diversa specifica regolamentazione
eventualmente prevista nella legge
istitutiva;
e)
asportare o danneggiare
affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, reperti
paleontologici e paletnologici;
f)
realizzare nuove cave e
discariche.
4. I divieti di cui al comma 3 si
estendono:
a) a
eventuali aree di rispetto contermini ai geositi inseriti nel catasto di cui
all’articolo 3, individuate ai fini
della tutela degli stessi e riportate nelle schede di censimento;
b) a eventuali aree di
rispetto estese tra le cavità iscritte nel catasto di cui all’articolo 4 e il
piano campagna sovrastante, per una
superficie riportata nelle schede di censimento.
5. Il sindaco del comune interessato può
vietare l’accesso ai siti oggetto di tutela da parte della presente legge
qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, salvo consentirlo per
motivi di ricerca scientifica e speleologica.
6. Parimenti, il divieto di accesso ai
fini della tutela può essere disposto dal sindaco, in caso di necessità,
indifferibilità e urgenza, alle grotte in cui siano presenti reperti
paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche, biologiche, geologiche e
geomorfologiche di particolare fragilità e interesse, ivi comprese particolari
esigenze della fauna e delle sue esigenze riproduttive.
7. Fatto salvo quanto disposto dalla
normativa vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale,
la Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al
presente articolo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di
sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.
8. Fatto salvo quanto indicato al comma 3,
qualora i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4 ricadano in aree
protette regionali o nazionali, così definite rispettivamente ai sensi della l.r.
19/1997 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), nonché nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di
protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti
delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della
flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come
modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento,
ove più restrittiva.
9. La Regione, tramite l’Assessorato
all’ecologia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del
patrimonio geologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con
università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e
valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello
regionale e nazionale.
10. La Regione, tramite l’Assessorato
all’ecologia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del
patrimonio speleologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con
la FSP o con associazioni speleologiche riconosciute nell’ambito speleologico
nazionale (Società speleologica italiana e club alpino italiano).
Art. 7
Interventi
regionali
e
relazioni con gli enti locali
1. La
Regione promuove specifici progetti, redatti nel rispetto e per il
perseguimento delle finalità della presente legge, a cura di comuni singoli e
associati, province, comunità montane ed enti parco nei quali ricadono i siti
compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, di università, enti di
ricerca, CNSAS (articolo 11 legge 24 febbraio 1992, n. 225 – Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile), FSP o gruppi speleologici
afferenti alla stessa o riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale
(Società speleologica italiana e club alpino italiano) e associazioni attive
nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale
riconosciute a livello regionale e nazionale.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere destinati a
sostenere:
a)
le iniziative di carattere
scientifico divulgativo ed educativo dirette alla diffusione della tutela
naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e speleologico
regionale;
b)
gli studi e le pubblicazioni
inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la
valorizzazione e la tutela dei geositi, degli ipogei naturali e artificiali e
delle aree carsiche di cui all’articolo
2;
c)
l’organizzazione di corsi propedeutici,
di formazione e di aggiornamento all’attività speleologica e alla conoscenza degli ambienti carsici, alle
esplorazioni e alle ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;
d)
l’attuazione di programmi di
iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione, nonché per la delimitazione in sito,
mediante apposita segnalazione, dei geositi, delle grotte e delle aree di cui all’articolo 2;
e)
l’individuazione di itinerari e la
redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di valorizzare e mettere in rete gli elementi del patrimonio
geologico e speleologico di cui all’articolo 2, anche a fini educativi e turistici nell’ambito dei
circuiti nazionali e internazionali;
f)
il recupero e il ripristino dei
siti degradati di particolare pregio ed interesse.
3. I progetti di
cui al comma 1 devono prevedere:
a)
la localizzazione e le
caratteristiche degli interventi previsti;
b)
i tempi di realizzazione
prevedibili e le priorità degli interventi;
c)
l’impatto ambientale e la ricaduta
pubblica prevista;
d)
le forme di finanziamento.
4.
La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, predispone con scadenza annuale, il
programma di attività per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla
presente legge con previsione del relativo stanziamento.
Art. 8
Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme
penali e all’applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione
statale per il risarcimento del danno ambientale, l’inosservanza delle norme di
tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in ripristino,
l’immediata cessazione dell’attività vietata e l’applicazione delle seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
violazione dei divieti di cui alle
lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 6: da un minimo di euro 1.033,00 a un
massimo di euro 10 mila .330;
b)
violazione dei divieti di cui alle
lettere a) e d) del comma 3 dell’articolo 6: da un minimo di euro 26,00 a un
massimo di euro 259,00. La medesima sanzione si applica in caso di
contravvenzione ai divieti di accesso di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 6;
c) violazione del
divieto di cui alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 6: da un minimo di
euro 103,00 a un massimo di euro 1.029,00.
2. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di
cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale). Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di
entrata 3061120 “Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione
delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali” e
devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste
dalla presente legge.
Art. 9
Funzioni di controllo e
sorveglianza
1
Ai fini dello svolgimento
dell’attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla
presente legge, il comune territorialmente competente provvede ad apporre
apposita segnaletica che richiami gli estremi del provvedimento di inserimento
del sito nel catasto e, brevemente, il relativo regime.
2
Le funzioni di controllo e
sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo
forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì essere svolta dalle
polizie provinciali e municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle
guardie ecologiche volontarie (legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 –
Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica), avvalendosi, ove
necessario, della collaborazione e supporto della FSP, di gruppi speleologici
riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale (Società speleologica Italiana
e club alpino italiano) e del CNSAS. Verifiche e controlli sul rispetto delle
deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale
appositamente delegato degli uffici provinciali per l’agricoltura e dagli
ispettorati ripartimentali delle foreste.
Art. 10
Norma finanziaria
1
Alla copertura degli oneri
derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede per l’esercizio
finanziario 2009 mediante stanziamento di euro 50 mila sul capitolo 611067
“Spese per investimenti in attuazione del d.lgs. 112/1998 in materia di tutela
ambientale”. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, si provvede mediante
stanziamenti di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa finanziati con le
risorse provenienti dall’Unione europea (UE) e dallo Stato e delle correlate
quote di cofinanziamento regionale.
2
Le quote di finanziamento poste a
carico del bilancio regionale sono determinate con le leggi di bilancio.
3
Gli importi provenienti dalle
sanzioni di cui all’articolo 8 affluiscono sul capitolo di entrata 3061120
“Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle
disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali” e devono
essere utilizzati per gli scopi di tutela e valorizzazione previsti dalla
presente legge.
Art. 11
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la l.r.
32/1986 è abrogata.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 4
dicembre 2009
INDICE
Art. 1 - Obiettivi
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Catasto regionale dei geositi
Art. 4 - Catasto regionale del patrimonio speleologico
Art. 5 - Sezioni speciali e monumenti naturali
Art. 6 - Gestione,
tutela e pianificazione
Art. 7 - Interventi
regionali e relazioni con gli enti locali
Art. 8 - Sanzioni
Art. 9 - Funzioni di
controllo e sorveglianza
Art. 10 - Norma
finanziari
Art. 11 - Abrogazioni