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Legge Storica

Anno
2009
Numero
33
Data
04/12/2009
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 197 del 7 dicembre 2009
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

Art. 1

Obiettivi

1.         La Regione Puglia, di seguito denominata Regione, nell’ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, in virtù dei principi già espressi con la legge regionale 3 ottobre 1986, n. 32 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico – Norme per lo sviluppo della speleologia), e nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, della legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e sue modifiche e integrazioni, nonché della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia):

a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico a essa collegato, con particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;

b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e speleologico e dei paesaggi geologici e carsici;

c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e degli ipogei artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea, anche attraverso l’emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti a impedire il degrado, la distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l’inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione.

2.         La Regione promuove, anche mediante l’adozione di appositi provvedimenti e l’approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:

a)   il miglioramento della conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico e speleologico regionale e della biodiversità ipogea;

b)   l’accertamento dello stato dei geositi e dell’ambiente carsico;

c)    la conservazione e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali e l’istituzione del catasto regionale dei geositi;

d)   la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l’utilizzo didattico del patrimonio geologico e speleologico.

3.         La Regione promuove e sostiene:

a)    l’organizzazione delle attività di studio, ricerca, tutela e conservazione dei geositi, di significative manifestazioni superficiali e sotterranee del fenomeno carsico, di cavità artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea;

b)    la formazione tecnica e culturale degli speleologi e delle guide speleologiche nell’ambito dei gruppi associati alla Federazione speleologica pugliese (FSP) o riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale (Società speleologica italiana e club alpino italiano);

c)    le attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio speleologico;

d)    la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività connesse alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, scientifico, ricreativo e culturale degli ambienti ipogei, riconoscendo quale soggetto di riferimento per tali attività il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

Art. 2

Definizioni

1.         Nella presente legge si intende per:

a)   “geodiversità”, la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in  ambito geologico, geomorfologico e pedologico;

b) “patrimonio geologico” della Regione, l’insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono 

    conservate importanti testimonianze della storia e dell’evoluzione geologica, geomorfologica,  idrogeologica e pedologica del territorio regionale;

c) “patrimonio speleologico”, l’insieme degli ambienti sotterranei, originati da processi carsici in ambiente terrestre e marino o creati da attività antropiche in contesti naturali o urbani;

d) “speleologia”, il complesso delle attività di studio e di esplorazione delle cavità naturali e  

    artificiali e dei fenomeni naturali e culturali in esse osservabili;

e) “biodiversità ipogea”, varietà di organismi viventi che abitano gli ecosistemi ipogei, suddivisi tra  troglobi, strettamente legati agli ambienti ipogei, e troglofili, che utilizzano gli stessi saltuariamente.

2.         Il patrimonio geologico è costituito dai seguenti elementi:

a)   “geositi”, ovvero qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la conservazione;

b)   “aree carsiche”, ovvero zone formate da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l’idrografia di superficie è limitata, mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte e cavità. Le aree carsiche sono, altresì, caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti.

3.         Il patrimonio speleologico è composto dai seguenti elementi:

a)    “sistemi carsici”, ovvero complessi di forme carsiche ipogee e epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro;

b)    “grotte naturali”, ovvero forme vuote sotterranee di origine naturale, di sviluppo superiore ai 5 metri lineari, oltre a cavità di entità inferiore ma di rilevante interesse geologico, archeologico, biologico, mineralogico, naturalistico e idrogeologico;

c)    “cavità artificiali”, ovvero l’insieme delle strutture ipogee realizzate dall’azione dell’uomo, di particolare valore storico, archeologico, naturalistico e geominerario;

d)    “geositi ipogei”, ovvero tutti quegli ambienti sotterranei che, per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per l’uso che ne è stato fatto dall’uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato;

e)    “grotte e cavità turistiche”, ovvero le grotte naturali e le cavità artificiali per le quali è riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già organizzate e/o disciplinate.

 

Art. 3

Catasto regionale dei geositi

 

1.         Al fine di assicurare la conoscenza e la con servazione del patrimonio geologico, è istituito presso la Regione il “Catasto dei geositi” costituito dagli elenchi dei geositi da approvarsi a norma del comma 7.

 

2.         Il catasto di cui al comma 1 contiene l’individuazione cartografica, catastale (foglio e particella), le aree di rispetto di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione dei geositi, comprensivi dei geositi ipogei.

 

3.         Le informazioni di cui al comma 2 devono essere raccolte in maniera sistematica, facendo uso di apposite schede realizzate sulla base dei formulari adottati in iniziative di censimento dei geositi a carattere nazionale.

 

4.         Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale.

 

5.         La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l’aggiornamento del relativo catasto vengono effettuati dall’Assessorato regionale all’ecologia sulla base di indagini e studi tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, pedologiche e carsiche.

 

6.         Le attività di cui al comma 5 possono essere realizzate anche mediante convenzioni con università, enti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

 

7.         Gli elenchi e i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta dell’Assessorato regionale all’ecologia, con delibera di Giunta regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni. La medesima delibera è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) e notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con l’affissione all’albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.

 

Art. 4

Catasto regionale del patrimonio speleologico

1.         Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio speleologico è istituito presso la Regione il “Catasto delle grotte e delle cavità artificiali”. La conservazione e l’aggiornamento del catasto sono affidati, mediante apposita convenzione, alla FSP quale referente riconosciuta per le attività speleologiche in Puglia.

 

2.         Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:

a)         l’elenco delle grotte naturali;

b)         l’elenco delle cavità artificiali;

c)         l’elenco delle grotte e cavità turistiche.

 

3.         Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta, i dati identificativi catastali (foglio e particella) e topografici, le aree di rispetto di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b), nonché informazioni di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale e del microclima in cavità, secondo le indicazioni da fornirsi in apposita scheda di censimento e raccolta dati.

 

4.         Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale.

 

 

5.         Gli elenchi e i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta dell’Assessorato regionale all’ecologia, con delibera di Giunta regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni di cui al comma 2. La medesima delibera è pubblicata sul BURP e notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con l’affissione all’albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.

 

6.         Le associazioni che operano nel campo della speleologia, le università e gli altri enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, nonché  privati cittadini, possono fare richiesta di iscrizione di una nuova grotta o cavità corredando la domanda dei dati necessari alla compilazione della scheda di raccolta dati, censimento e verifica che avviene secondo quanto definito dalla citata convenzione con la FSP.

 

7.         Una cavità naturale e/o artificiale può essere iscritta nella sezione di cui alla lettera c) del comma 2 qualora il soggetto richiedente ne dimostri la valenza turistico-didattica mediante appropriata documentazione da presentarsi all’Assessorato regionale all’ecologia, che ne può deliberare successivamente l’iscrizione secondo quanto previsto al comma 5.

 

8.         Al fine di poter ridurre l’impatto dovuto al loro accesso, i siti iscritti nell’elenco di cui alla lettera c) del comma 2 devono essere dotati di sistema di monitoraggio microclimatico, di sistemi di sicurezza dei percorsi, di impianti di illuminazioni compatibili con l’ecosistema ipogeo.

Art. 5

Sezioni speciali e monumenti naturali

1                    Al fine di assicurare la conservazione di cavità artificiali e di geositi, anche ipogei, di particolare valore culturale, archeologico, storico, artistico, biologico, geologico, geomorfologico o paleontologico, sono istituite sezioni speciali dei rispettivi catasti nelle quali sono iscritte le cavità artificiali e i geositi che posseggono specificità per la rilevanza e la rarità del valore espresso.

 

2                    Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all’interesse protetto ai sensi della presente legge, le cavità naturali e artificiali e i geositi iscritti nelle sezioni speciali del catasto sono soggetti ad apposite norme di tutela e uso che costituiscono, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

 

3                    Nei casi di cui al comma 1, la Regione può procedere all’istituzione di “Monumenti naturali” a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 19/1997, secondo il seguente procedimento:

 

a)   la Giunta regionale formula la proposta di istituzione del monumento naturale;

b)   la proposta di istituzione è notificata al proprietario del fondo o del bene interessato a norma 

      dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dagli articoli 5 e 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15;

c)   la Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 6 della l.r. 19/1997, come sostituito dall’articolo 30 della legge regionale 19 luglio 2006, n.22 e successivamente modificato dall’articolo 3, comma 15, primo periodo, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, cui sono invitati oltre ai soggetti ivi indicati, anche i proprietari dei fondi e/o dei beni interessati osservando il procedimento di cui alla l.r. 19/1997 in quanto applicabile;

d)   la legge istitutiva, è pubblicata sul BURP e notificata ai comuni interessati, che provvedono a   darne pubblicità con l’affissione all’albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.

Art. 6

Gestione, tutela e pianificazione

1                    I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

 

2                    L’accesso ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), prevedere specifica regolamentazione dell’accesso anche ai fini della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi.

 

3                    Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli articoli 3 e 4 ivi compresi gli elenchi speciali e i monumenti naturali di cui all’articolo 5, è fatto divieto di:

a)      abbandonare rifiuti;

b)      alterare il regime idrico con l’effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;

c)      alterare la morfologia del terreno;

d)      accedere, se non per giustificate attività di esplorazione e ricerca, alle cavità ipogee e ai geositi iscritti alle sezioni speciali dei catasti di cui al comma 1 dell’articolo 5 e ai monumenti naturali, per questi ultimi salvo diversa specifica regolamentazione eventualmente prevista nella legge    istitutiva;

e)      asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o    resti di essa, fossili, reperti paleontologici e paletnologici;

f)        realizzare nuove cave e discariche.

4.         I divieti di cui al comma 3 si estendono:

a)    a eventuali aree di rispetto contermini ai geositi inseriti nel catasto di cui all’articolo 3, individuate  ai fini della tutela degli stessi e riportate nelle schede di censimento;

b)   a eventuali aree di rispetto estese tra le cavità iscritte nel catasto di cui all’articolo 4 e il piano   campagna sovrastante, per una superficie riportata nelle schede di censimento.

5.         Il sindaco del comune interessato può vietare l’accesso ai siti oggetto di tutela da parte della presente legge qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica.

6.         Parimenti, il divieto di accesso ai fini della tutela può essere disposto dal sindaco, in caso di necessità, indifferibilità e urgenza, alle grotte in cui siano presenti reperti paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità e interesse, ivi comprese particolari esigenze della fauna e delle sue esigenze riproduttive.

7.         Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale, la Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

8.         Fatto salvo quanto indicato al comma 3, qualora i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4 ricadano in aree protette regionali o nazionali, così definite rispettivamente ai sensi della l.r. 19/1997 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva.

9.         La Regione, tramite l’Assessorato all’ecologia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

10.       La Regione, tramite l’Assessorato all’ecologia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio speleologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con la FSP o con associazioni speleologiche riconosciute nell’ambito speleologico nazionale (Società speleologica italiana e club alpino italiano).

Art. 7

Interventi regionali

e relazioni con gli enti locali

 1.        La Regione promuove specifici progetti, redatti nel rispetto e per il perseguimento delle finalità della presente legge, a cura di comuni singoli e associati, province, comunità montane ed enti parco nei quali ricadono i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, di università, enti di ricerca, CNSAS (articolo 11 legge 24 febbraio 1992, n. 225 – Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), FSP o gruppi speleologici afferenti alla stessa o riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale (Società speleologica italiana e club alpino italiano) e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

 

2.         I progetti di cui al comma 1 devono essere destinati a sostenere:

a)          le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e speleologico regionale;

b)         gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi, degli ipogei naturali e artificiali e delle aree carsiche di cui   all’articolo 2;

c)          l’organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento all’attività speleologica e  alla conoscenza degli ambienti carsici, alle esplorazioni e alle ricerche negli ambienti ipogei del   territorio regionale;

d)         l’attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione,   nonché per la delimitazione in sito, mediante apposita segnalazione, dei geositi, delle grotte e   delle aree di cui all’articolo 2;

e)          l’individuazione di itinerari e la redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di valorizzare e   mettere in rete gli elementi del patrimonio geologico e speleologico di cui all’articolo 2, anche a   fini educativi e turistici nell’ambito dei circuiti nazionali e internazionali;

f)           il recupero e il ripristino dei siti degradati di particolare pregio ed interesse.

 

3.         I progetti di cui al comma 1 devono prevedere:

a)      la localizzazione e le caratteristiche degli interventi previsti;

b)      i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;

c)      l’impatto ambientale e la ricaduta pubblica prevista;

d)      le forme di finanziamento.

4.         La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone con scadenza annuale, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente legge con previsione del relativo stanziamento.

Art. 8

Sanzioni

1.      Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e all’applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l’inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in ripristino, l’immediata cessazione dell’attività vietata e l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a)     violazione dei divieti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 6: da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10 mila .330;

b)    violazione dei divieti di cui alle lettere a) e d) del comma 3 dell’articolo 6: da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 259,00. La medesima sanzione si applica in caso di contravvenzione ai divieti di accesso di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 6;

c)     violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 6: da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.029,00.

2.         Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 “Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali” e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.

 

Art. 9

Funzioni di controllo e sorveglianza

1                    Ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il comune territorialmente competente provvede ad apporre apposita segnaletica che richiami gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel catasto e, brevemente, il relativo regime.

 

2                    Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì essere svolta dalle polizie provinciali e municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche volontarie (legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 – Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica), avvalendosi, ove necessario, della collaborazione e supporto della FSP, di gruppi speleologici riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale (Società speleologica Italiana e club alpino italiano) e del CNSAS. Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli uffici provinciali per l’agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.

 

Art. 10

Norma finanziaria

1                    Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede per l’esercizio finanziario 2009 mediante stanziamento di euro 50 mila sul capitolo 611067 “Spese per investimenti in attuazione del d.lgs. 112/1998 in materia di tutela ambientale”. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, si provvede mediante stanziamenti di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa finanziati con le risorse provenienti dall’Unione europea (UE) e dallo Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale.

 

2                    Le quote di finanziamento poste a carico del bilancio regionale sono determinate con le leggi di bilancio.

 

 

3                    Gli importi provenienti dalle sanzioni di cui all’articolo 8 affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 “Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali” e devono essere utilizzati per gli scopi di tutela e valorizzazione previsti dalla presente legge.

 

Art. 11

Abrogazioni

1.         A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la l.r. 32/1986 è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 dicembre 2009

INDICE

Art. 1 - Obiettivi

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Catasto regionale dei geositi

Art. 4 - Catasto regionale del patrimonio speleologico

Art. 5 - Sezioni speciali e monumenti naturali

Art. 6 - Gestione, tutela e pianificazione

Art. 7 - Interventi regionali e relazioni con gli enti locali

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 - Funzioni di controllo e sorveglianza

Art. 10 - Norma finanziari

Art. 11 - Abrogazioni