Art. 1
Obiettivi
1.
La Regione Puglia, di seguito denominata Regione, nell’ambito delle
proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono
l’obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la
tutela delle risorse naturali, in virtù dei principi già espressi con la
legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 32 (Tutela
e valorizzazione del patrimonio speleologico – Norme per lo sviluppo della
speleologia), e nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 5 maggio 2004, sulla
conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse
geologico, della legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica
italiana all’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli
europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua
esecuzione), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), e sue modifiche e integrazioni, nonché della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19
(Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia):
a)
riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della
geodiversità regionale e del patrimonio geologico a essa collegato, con
particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto depositari di valori
scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;
b)
promuove la conoscenza, la fruizione pubblica compatibile con la conservazione
del bene e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e speleologico
e dei paesaggi geologici e carsici;
c)
garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio
ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e degli ipogei artificiali
di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea, anche attraverso
l’emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti a impedire il
degrado, la distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento e
l’inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione.
2.
La Regione promuove, anche mediante l’adozione di appositi provvedimenti
e l’approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:
a) il miglioramento della conoscenza e
la conservazione del patrimonio geologico e speleologico regionale e della
biodiversità ipogea;
b) l’accertamento dello stato dei
geositi e dell’ambiente carsico;
c) la conservazione e
l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali e
l’istituzione del catasto regionale dei geositi;
d)
la fruizione pubblica compatibile
con la conservazione del bene e l’utilizzo didattico del patrimonio geologico e
speleologico.
3.
La Regione promuove e sostiene:
a)
l’organizzazione delle
attività di studio, ricerca, tutela e conservazione dei geositi, di
significative manifestazioni superficiali e sotterranee del fenomeno carsico, di
cavità artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea;
b)
la formazione tecnica e
culturale degli speleologi e delle guide speleologiche nell’ambito dei gruppi
associati alla Federazione speleologica pugliese (FSP) o riconosciuti
nell’ambito speleologico nazionale (Società speleologica italiana e club alpino
italiano);
c)
le attività di valorizzazione
sostenibile del patrimonio speleologico;
d) la prevenzione e la vigilanza
degli infortuni nell’esercizio delle attività connesse alla frequentazione a
scopo turistico, sportivo, scientifico, ricreativo e culturale degli ambienti
ipogei, riconoscendo quale soggetto di riferimento per tali attività il Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).
Art. 2
Definizioni
1.
Nella presente legge si intende per:
a) “geodiversità”, la varietà o la
diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e
pedologico;
b)
“patrimonio geologico” della Regione,
l’insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono
conservate importanti testimonianze della storia
e dell’evoluzione geologica, geomorfologica, idrogeologica e pedologica del
territorio regionale;
c)
“patrimonio speleologico”, l’insieme degli ambienti sotterranei, originati da
processi carsici in ambiente terrestre e marino o creati da attività antropiche
in contesti naturali o urbani;
d)
“speleologia”, il complesso delle attività
di studio e di esplorazione delle cavità naturali e
artificiali e dei fenomeni naturali e culturali
in esse osservabili;
e)
“biodiversità ipogea”, varietà di
organismi viventi che abitano gli ecosistemi ipogei, suddivisi tra troglobi, strettamente legati agli
ambienti ipogei, e troglofili, che utilizzano gli stessi saltuariamente.
2.
Il patrimonio geologico è costituito dai seguenti elementi:
a) “geositi”, ovvero qualsiasi
località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse
geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la
conservazione;
b)
“aree carsiche”, ovvero zone
formate da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l’idrografia di superficie
è limitata, mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte e
cavità. Le aree carsiche sono, altresì, caratterizzate in superficie da
depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti.
3.
Il patrimonio speleologico è composto dai seguenti elementi:
a) “sistemi carsici”, ovvero
complessi di forme carsiche ipogee e epigee organicamente e funzionalmente
collegate tra loro;
b) “grotte naturali”, ovvero
forme vuote sotterranee di origine naturale, di sviluppo superiore ai 5 metri
lineari, oltre a cavità di entità inferiore ma di rilevante interesse geologico,
archeologico, biologico, mineralogico, naturalistico e idrogeologico;
c) “cavità artificiali”, ovvero
l’insieme delle strutture ipogee realizzate dall’azione dell’uomo, di
particolare valore storico, archeologico, naturalistico e geominerario;
d) “geositi ipogei”, ovvero
tutti quegli ambienti sotterranei che, per le loro caratteristiche morfologiche
intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che
contengono o per l’uso che ne è stato fatto dall’uomo nel tempo, presentano
caratteri di eccezionalità in senso lato;
e)
“grotte e cavità turistiche”,
ovvero le grotte naturali e le cavità artificiali per le quali è riconosciuta
una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione
turistica già organizzate e/o disciplinate.
Art. 3
Catasto
regionale dei geositi
1.
Al fine di assicurare la conoscenza e la con servazione del patrimonio
geologico, è istituito presso la Regione il “Catasto dei geositi” costituito
dagli elenchi dei geositi da approvarsi a norma del comma 7.
2.
Il catasto di cui al comma 1 contiene l’individuazione cartografica,
catastale (foglio e particella), le aree di rispetto di cui all’articolo 6,
comma 4, lettera a), la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione
dei geositi, comprensivi dei geositi ipogei.
3.
Le informazioni di cui al comma 2 devono essere raccolte in maniera
sistematica, facendo uso di apposite schede realizzate sulla base dei formulari
adottati in iniziative di censimento dei geositi a carattere nazionale.
4.
Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo
regionale.
5.
La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l’aggiornamento del
relativo catasto vengono effettuati dall’Assessorato regionale all’ecologia
sulla base di indagini e studi tecnico-scientifici relativi alle aree
caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche, paleontologiche, pedologiche e carsiche.
6.
Le attività di cui al comma 5 possono essere realizzate anche mediante
convenzioni con università, enti di ricerca e associazioni attive nella
promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a
livello regionale e nazionale.
7.
Gli elenchi e i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme
proposta dell’Assessorato regionale all’ecologia, con delibera di Giunta
regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni. La
medesima delibera è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con
l’affissione all’albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.
Art. 4
Catasto
regionale del patrimonio speleologico
1.
Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio
speleologico è istituito presso la Regione il “Catasto delle grotte e delle
cavità artificiali”. La conservazione e l’aggiornamento del catasto sono
affidati, mediante apposita convenzione, alla FSP quale referente riconosciuta
per le attività speleologiche in Puglia.
2.
Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:
a)
l’elenco delle grotte naturali;
b)
l’elenco delle cavità artificiali;
c)
l’elenco delle grotte e cavità turistiche.
3.
Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta, i dati
identificativi catastali (foglio e particella) e topografici, le aree di
rispetto di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b), nonché informazioni di tipo
geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale e del microclima
in cavità, secondo le indicazioni da fornirsi in apposita scheda di censimento e
raccolta dati.
4.
Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo
regionale.
5.
Gli elenchi e i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme
proposta dell’Assessorato regionale all’ecologia, con delibera di Giunta
regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni di cui
al comma 2. La medesima delibera è pubblicata sul BURP e notificata ai comuni
interessati, che provvedono a darne pubblicità con l’affissione all’albo
pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.
6.
Le associazioni che operano nel campo della speleologia, le università e
gli altri enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, nonché privati cittadini, possono fare
richiesta di iscrizione di una nuova grotta o cavità corredando la domanda dei
dati necessari alla compilazione della scheda di raccolta dati, censimento e
verifica che avviene secondo quanto definito dalla citata convenzione con la
FSP.
7.
Una cavità naturale e/o artificiale può essere iscritta nella sezione di
cui alla lettera c) del comma 2 qualora il soggetto richiedente ne dimostri la
valenza turistico-didattica mediante appropriata documentazione da presentarsi
all’Assessorato regionale all’ecologia, che ne può deliberare successivamente
l’iscrizione secondo quanto previsto al comma 5.
8.
Al fine di poter ridurre l’impatto dovuto al loro accesso, i siti
iscritti nell’elenco di cui alla lettera c) del comma 2 devono essere dotati di
sistema di monitoraggio microclimatico, di sistemi di sicurezza dei percorsi, di
impianti di illuminazioni compatibili con l’ecosistema ipogeo.
Art. 5
Sezioni
speciali e monumenti naturali
1
Al
fine di assicurare la conservazione di cavità artificiali e di geositi, anche
ipogei, di particolare valore culturale, archeologico, storico, artistico,
biologico, geologico, geomorfologico o paleontologico, sono istituite sezioni
speciali dei rispettivi catasti nelle quali sono iscritte le cavità artificiali
e i geositi che posseggono specificità per la rilevanza e la rarità del valore
espresso.
2
Per
assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non
pregiudizievole all’interesse protetto ai sensi della presente legge, le cavità
naturali e artificiali e i geositi iscritti nelle sezioni speciali del catasto
sono soggetti ad apposite norme di tutela e uso che costituiscono, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità
previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
3
Nei
casi di cui al comma 1, la Regione può procedere all’istituzione di “Monumenti
naturali” a norma dell’articolo 2,
comma 1, lettera d), della l.r.
19/1997,
secondo il seguente procedimento:
a) la Giunta regionale formula la
proposta di istituzione del monumento naturale;
b) la proposta di istituzione è
notificata al proprietario del fondo o del bene interessato a norma
dell’articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dagli articoli
5 e 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15;
c)
la Regione procede alla
convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 6
della l.r.
19/1997,
come sostituito dall’articolo 30
della legge
regionale 19 luglio 2006, n.22
e successivamente modificato dall’articolo 3,
comma 15, primo periodo, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40,
cui sono invitati oltre ai soggetti ivi indicati, anche i proprietari dei fondi
e/o dei beni interessati osservando il procedimento di cui alla l.r.
19/1997
in quanto applicabile;
d)
la legge istitutiva, è pubblicata
sul BURP e notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con l’affissione
all’albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.
Art. 6
Gestione,
tutela e pianificazione
1
I
catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2
L’accesso
ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi
libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i
quali possono, per quelli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera c), prevedere specifica regolamentazione dell’accesso anche ai fini
della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più
restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi.
3
Nei
luoghi individuati dai catasti di cui agli articoli 3 e 4 ivi compresi gli
elenchi speciali e i monumenti naturali di cui all’articolo 5, è fatto divieto
di:
a)
abbandonare
rifiuti;
b)
alterare
il regime idrico con l’effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;
c)
alterare
la morfologia del terreno;
d)
accedere,
se non per giustificate attività di esplorazione e ricerca, alle cavità ipogee e
ai geositi iscritti alle sezioni speciali dei catasti di cui al comma 1
dell’articolo 5 e ai monumenti naturali, per questi ultimi salvo diversa
specifica regolamentazione eventualmente prevista nella legge istitutiva;
e)
asportare
o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità
ipogea o resti di essa,
fossili, reperti paleontologici e paletnologici;
f)
realizzare
nuove cave e discariche.
4.
I divieti di cui al comma 3 si estendono:
a)
a eventuali aree di rispetto
contermini ai geositi inseriti nel catasto di cui all’articolo 3,
individuate ai fini della tutela
degli stessi e riportate nelle schede di censimento;
b)
a eventuali aree di rispetto estese
tra le cavità iscritte nel catasto di cui all’articolo 4 e il piano campagna sovrastante, per una
superficie riportata nelle schede di censimento.
5.
Il sindaco del comune interessato può vietare l’accesso ai siti oggetto
di tutela da parte della presente legge qualora vi sia pericolo per la pubblica
incolumità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica.
6.
Parimenti, il divieto di accesso ai fini della tutela può essere disposto
dal sindaco, in caso di necessità, indifferibilità e urgenza, alle grotte in cui
siano presenti reperti paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche,
biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità e interesse,
ivi comprese particolari esigenze della fauna e delle sue esigenze riproduttive.
7.
Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela
del patrimonio ambientale e culturale, la Giunta regionale può autorizzare
interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati e
imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza e per fini scientifici, di
ricerca ed esplorativi.
8.
Fatto salvo quanto indicato al comma 3, qualora i siti compresi nei
catasti di cui agli articoli 3 e 4 ricadano in aree protette regionali o
nazionali, così definite rispettivamente ai sensi della l.r.
19/1997
e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché
nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale
(ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive
comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna
selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, nonché del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come
modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove
più restrittiva.
9.
La Regione, tramite l’Assessorato all’ecologia, provvede al monitoraggio
sullo stato di conservazione del patrimonio geologico anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni con università, istituti di ricerca e
associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico
ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.
10. La Regione,
tramite l’Assessorato all’ecologia, provvede al monitoraggio sullo stato di
conservazione del patrimonio speleologico anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni con la FSP o con associazioni speleologiche riconosciute
nell’ambito speleologico nazionale (Società speleologica italiana e club alpino
italiano).
Art. 7
Interventi
regionali
e
relazioni con gli enti locali
1. La
Regione promuove specifici progetti, redatti nel rispetto e per il perseguimento
delle finalità della presente legge, a cura di comuni singoli e associati,
province, comunità montane ed enti parco nei quali ricadono i siti compresi nei
catasti di cui agli articoli 3 e 4, di università, enti di ricerca, CNSAS
(articolo 11 legge 24 febbraio 1992, n. 225 – Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile), FSP o gruppi speleologici afferenti alla stessa o
riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale (Società speleologica italiana e
club alpino italiano) e associazioni attive nella promozione e valorizzazione
del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e
nazionale.
2.
I progetti di cui al comma 1 devono essere destinati a sostenere:
a)
le
iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla
diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio
geologico e speleologico regionale;
b)
gli
studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche
aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi, degli ipogei naturali
e artificiali e delle aree carsiche di cui all’articolo 2;
c)
l’organizzazione
di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento all’attività
speleologica e alla conoscenza
degli ambienti carsici, alle esplorazioni e alle ricerche negli ambienti ipogei
del territorio regionale;
d)
l’attuazione
di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e
fruizione, nonché per la
delimitazione in sito, mediante apposita segnalazione, dei geositi, delle grotte
e delle aree di cui
all’articolo 2;
e)
l’individuazione
di itinerari e la redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di
valorizzare e mettere in rete
gli elementi del patrimonio geologico e speleologico di cui all’articolo 2,
anche a fini educativi e
turistici nell’ambito dei circuiti nazionali e internazionali;
f)
il
recupero e il ripristino dei siti degradati di particolare pregio ed
interesse.
3.
I progetti di cui al comma 1 devono prevedere:
a)
la
localizzazione e le caratteristiche degli interventi previsti;
b)
i
tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;
c)
l’impatto
ambientale e la ricaduta pubblica prevista;
d)
le
forme di finanziamento.
4.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
predispone con scadenza annuale, il programma di attività per il perseguimento
degli obiettivi individuati dalla presente legge con previsione del relativo
stanziamento.
Art. 8
Sanzioni
1. Oltre alle
sanzioni previste dalle norme penali e all’applicazione delle disposizioni
previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale,
l’inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la
riduzione in ripristino, l’immediata cessazione dell’attività vietata e
l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
violazione dei divieti
di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 6: da un minimo di euro
1.033,00 a un massimo di euro 10 mila .330;
b)
violazione dei divieti di cui
alle lettere a) e d) del comma 3 dell’articolo 6: da un minimo di euro 26,00 a
un massimo di euro 259,00. La medesima sanzione si applica in caso di
contravvenzione ai divieti di accesso di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 6;
c)
violazione del divieto
di cui alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 6: da un minimo di euro 103,00
a un massimo di euro 1.029,00.
2.
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Gli
importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata
3061120 “Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle
disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali” e devono
essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla
presente legge.
Art. 9
Funzioni
di controllo e sorveglianza
1
Ai
fini dello svolgimento dell’attività di controllo e di sorveglianza e del
rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il comune territorialmente
competente provvede ad apporre apposita segnaletica che richiami gli estremi del
provvedimento di inserimento del sito nel catasto e, brevemente, il relativo
regime.
2
Le
funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono
demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì
essere svolta dalle polizie provinciali e municipali, dalle guardie di caccia e
pesca e dalle guardie ecologiche volontarie (legge regionale 28 luglio 2003, n.
10 – Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica), avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione e supporto della FSP, di gruppi
speleologici riconosciuti nell’ambito speleologico nazionale (Società
speleologica Italiana e club alpino italiano) e del CNSAS. Verifiche e controlli
sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati
anche dal personale appositamente delegato degli uffici provinciali per
l’agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.
Art. 10
Norma
finanziaria
1
Alla
copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede per l’esercizio finanziario 2009 mediante stanziamento di euro 50 mila
sul capitolo 611067 “Spese per investimenti in attuazione del d.lgs. 112/1998 in
materia di tutela ambientale”. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, si
provvede mediante stanziamenti di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa
finanziati con le risorse provenienti dall’Unione europea (UE) e dallo Stato e
delle correlate quote di cofinanziamento regionale.
2
Le
quote di finanziamento poste a carico del bilancio regionale sono determinate
con le leggi di bilancio.
3
Gli
importi provenienti dalle sanzioni di cui all’articolo 8 affluiscono sul
capitolo di entrata 3061120 “Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per
violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e
ambientali” e devono essere utilizzati per gli scopi di tutela e valorizzazione
previsti dalla presente legge.
Art. 11
Abrogazioni
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
l.r.
32/1986
è abrogata.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7
“Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 4 dicembre 2009
INDICE
Art.
1 - Obiettivi
Art.
2 - Definizioni
Art.
3 - Catasto regionale dei geositi
Art.
4 - Catasto regionale del patrimonio speleologico
Art.
5 - Sezioni speciali e monumenti naturali
Art.
6 - Gestione, tutela e pianificazione
Art.
7 - Interventi regionali e relazioni con gli enti locali
Art.
8 - Sanzioni
Art.
9 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Art.
10 - Norma finanziari
Art.
11 - Abrogazioni