TITOLO
I
NORME DI BILANCIO
Art. 1
Stato
di previsione delle entrate
1.
Lo
stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario
2010, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui
all’articolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 13.286.445.490,67 in termini di competenza e in euro
28.642.614.030,11 in termini di cassa.
2.
Sono
autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il
versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra
entrata spettante nell’esercizio finanziario 2010.
Art. 2
Stato
di previsione della spesa
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2010, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui all’articolo 46
della l.
r. 28/2001,
è approvato in euro 13.286.445.490,67 in termini di competenza e in euro
28.642.614.030,11 in termini di cassa.
Art. 3
Impegni
e pagamenti delle spese
1.
E’
autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario
2010 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di
previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli
esercizi futuri a norma degli articoli 76
e 77
della l.
r. 28/2001.
2.
E’
autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario
2010 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di
previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4
Quadro
generale riassuntivo
1.
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione
Puglia per l’anno finanziario 2010, di cui all’allegato 1, predisposto secondo
il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.
Art. 5
Elenco
delle spese obbligatorie
1.
Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4,
contenente le unità previsionali di base (UPB) che possono essere integrate a
norma dell’articolo 49,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 6
Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine
1.
Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine - capitolo 1110010
UPB 06.05.01 - viene determinato per l’esercizio 2010 in euro 1 milione e 5 mila
ed è gestito a termini dell’articolo 49
della l.r.
28/2001.
Art. 7
Fondo
di riserva per le spese impreviste
1.
Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo 1110030 UPB
06.05.01 - è determinato per l’esercizio 2010 in euro 1 milione e 155 mila ed è
gestito a termini dell’articolo 50
della l.
r. 28/2001.
Art. 8
(Fondi
speciali)
1.
Il fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nell’esercizio 2010, da iscrivere al capitolo
1110070, nell’ambito della UPB 06.02.01, denominato “Ragioneria - Fondi di
riserva e fondi speciali”, è determinato in euro 2 milioni ed è gestito a
termini dell’articolo 52
della l.
r. 28/2001.
Art. 9
Fondo
di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa
1.
Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa -
capitolo 1110020 UPB 06.05.01 - è determinato per l’esercizio 2010 in euro
1.390.294.179,87 ed è gestito a termini dell’articolo 51
della l.
r. 28/2001.
Art. 10
Utilizzo
del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2009
1.
Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio
2009 applicato al bilancio di previsione 2010 nell’ammontare complessivo di euro
847.259.456,88, ai sensi dell’articolo 48
della legge
di contabilità regionale 28/2001,
è utilizzato, integrato con risorse finanziarie 2010, come segue:
a)
per euro
45.500.000,00 al capitolo 1110045 - UPB 06.05.01 - “Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio autonomo”, gestito a
termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001;
b) per euro 200.000.000,00 al capitolo
1110046 - UPB 06.05.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui
passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a
termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001;
c) per euro 693.321.490,89 al capitolo 1110060 -
UPB 06.05.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo
93 della l.r. 28/2001.
Art. 11
Variazioni
di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale
1.
La
Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti
dall’articolo 42
della l.r.
28/2001,
è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, a disporre con proprio atto le
variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata,
per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea (UE), nonché per
l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate
dalla legislazione in vigore.
2.
La
Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare
al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità
previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa
funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare
variazioni compensative tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano
necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di
programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
3.
Le
variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata
possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica
stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.
4.
Al
fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del
comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, ad iscrivere,
con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le
risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale,
per l’anno 2010, sancite con intesa espressa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano e quelle stanziate con la presente legge.
Art.12
Erogazione
al Consiglio regionale
1.
I fondi stanziati sul capitolo 1050 - UPB 00.00.01 - dello stato di
previsione della spesa, ai sensi dell’articolo 102,
comma 3, della l.r.
28/2001,
sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del suo
Presidente.
Art. 13
Rinuncia
alla riscossione di entrate di modesta entità
1.
In relazione al disposto dell’articolo 74
della l.r.
28/2001,
l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei
residui è confermato in euro 25,00.
Art. 14
Bilancio
pluriennale
1.
E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio
2010 -2012, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo
stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto
secondo i criteri di cui all’articolo 26
della citata l.
r. 28/2001.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7
“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 31
dicembre 2009