La presente legge è stata
abrogata dall'art. 4,
c. 1 della L.R. 28 novembre 2011, n. 30
Art. 1
Modifica delle
circoscrizioni dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi
[1. Le
circoscrizioni dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi sono modificate
mediante l’aggregazione dei territori del Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano
e Trepuzzi e definite in conformità della planimetria allegata alla presente
legge.]
Art. 2
Rapporti patrimoniali ed
economico-finanziari
[1. I rapporti
patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione territoriale
di cui all’articolo 1 sono regolati di comune accordo dai tre comuni
interessati. Qualora un accordo non sia raggiunto entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il regolamento di detti rapporti sarà
stabilito dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare.]
Art. 3
Pianificazione
urbanistica
[1. I Comuni
di Lecce, Squinzano e Trepuzzi provvedono ad adeguare la pianificazione prevista
dagli strumenti urbanistici vigenti alla nuova dimensione del territorio.]
Art. 4
Integrazione all’articolo
5 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26
[1. Dopo il
primo periodo del secondo comma dell’articolo 5 della legge
regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni
comunali), è aggiunto il seguente: “In caso di accordo tra i comuni interessati
si prescinde dalla consultazione popolare.”.]
[La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. ]
Data a Bari, addì 25 febbraio 2010