la presente legge è stata
abrogata dall'art. 1, L.R.
30 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
Art. 1
Attuazione dei programmi comunitari
e nazionali e
dei processi di stabilizzazione
[1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi
stabiliti e degli obblighi assunti con l’Unione europea, la Regione Puglia
continua ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o
successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati o comunque
utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i programmi finanziati su
fondi statali a destinazione vincolata.
2. La Regione Puglia
continua altresì ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o
successivamente prorogata, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
nell’ambito delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge finanziaria 2008).
3. Resta ferma per la Regione Puglia l’applicazione
dell’articolo 76, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n.133 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. ]
Data a Bari, addì 2 agosto 2010