TITOLO I
Norme di bilancio
Art.
1
Stato di previsione delle entrate.
1. Lo stato di previsione delle entrate
della Regione Puglia per l'anno finanziario 2011, annesso alla presente legge,
predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), è approvato in euro 12.874.933.149,56 in termini di competenza e in
euro 26.976.983.644,49 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in
vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione
delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio
finanziario 2011.
Art. 2
Stato di previsione della spesa.
1. Lo stato di previsione della spesa
della Regione Puglia per l'anno finanziario 2011, annesso alla presente legge,
predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 46
della L.R.
n. 28/2001, è approvato in euro 12.874.933.149,56 in termini di
competenza e in euro 26.976.983.644,49 in termini di cassa.
Art. 3
Impegni e pagamenti delle spese.
1. È autorizzato l'impegno della spesa
della Regione Puglia per l'anno finanziario 2011 entro il limite degli
stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui
all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri
a norma degli articoli 76
e 77
della L.R.
n. 28/2001.
2. È autorizzato il pagamento delle spese
della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2011 entro il limite degli
stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo
2.
Art. 4
Quadro generale riassuntivo.
1. È approvato il quadro generale
riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l'anno finanziario 2011, di
cui all'allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in
titoli per l'entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli
articoli 45
e 46
della L.R.
n. 28/2001.
Art. 5
Elenco delle spese obbligatorie.
1. Sono considerate spese obbligatorie
quelle di cui all'elenco, allegato 4, contenente le unità previsionali
di base (UPB) che possono essere integrate a norma dell'articolo 49,
comma 2, della L.R.
n. 28/2001.
Art. 6
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine.
1. Il fondo di riserva per spese
obbligatorie e d'ordine - capitolo 1110010 - UPB 06.02.01 - viene determinato
per l'esercizio 2011 in euro 1 milione ed è gestito a termini dell'articolo
49
della L.R.
n. 28/2001.
Art. 7
Fondo di riserva per le spese impreviste.
1. Il fondo di riserva per le spese
impreviste - capitolo 1110030 - UPB 06.02.01 - è determinato per l'esercizio
2011 in euro 1 milione 250 mila ed è gestito a termini dell'articolo 50
della L.R.
n. 28/2001.
Art. 8
Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari.
1. Il fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di programmi comunitari - capitolo 1110050 - UPB
06.02.01 - è determinato per l'esercizio 2011 in euro 1 milione 900 mila ed è
gestito a termini dell'articolo 54
della L.R.
n. 28/2001.
Art. 9
Fondo di riserva per la definizione delle passività
pregresse.
1. Il fondo di riserva per la definizione
delle partite pregresse – capitolo 1110090 - UPB 06.02.01 - è determinato per
l'esercizio 2011 in euro 5 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 54
della L.R.
n. 28/2001.
Art. 10
Fondo svalutazione crediti.
1. Il fondo svalutazione crediti -
capitolo 1110065 - UPB 06.02.01 - è determinato per l'esercizio 2011 in euro 17
milioni 500 mila ed è gestito a termini dell'articolo 51-bis
della L.R.
n. 28/2001.
Art. 11
Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni
di cassa.
1. Il fondo di riserva per le integrazioni
delle autorizzazioni di cassa – capitolo 1110020 - UPB 06.02.01 - è determinato
per l'esercizio 2011 in euro 1.117.584.346,80 ed è gestito a termini
dell'articolo 51
della L.R.
n. 28/2001.
Art. 12
Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura
dell'esercizio 2010.
1. Il saldo finanziario presunto alla
chiusura dell'esercizio 2010 applicato al bilancio di previsione 2011
nell'ammontare complessivo di euro 1.023.764.376,67, ai sensi dell'articolo
48
della L.R.
n. 28/2001, è utilizzato come segue:
a) per euro 40 milioni al
capitolo 1110045 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti del bilancio autonomo”, gestito a termini
dell'articolo 95
della L.R.
n. 28/2001; b) per euro 185 milioni al capitolo 1110046 - U.P.B.
06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti
derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini
dell'articolo 95
della L.R.
n. 28/2001; c) per euro 778.764.376,67 al capitolo 1110060 -
U.P.B. 06.02.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini
dell'articolo 93 della L.R. n. 28/2001.
Art. 13
Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta
regionale.
1. La Giunta regionale, fermo restando le
autonome facoltà e poteri previsti dall'articolo 42
della L.R.
n. 28/2001, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, a disporre
con proprio atto le variazioni occorrenti per l'istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione Europea (UE),
nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata
inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro
dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base
strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno
stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra
unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie
per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o
da altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2
relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate
nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo
Stato o da altri soggetti.
4. Al fine di assicurare la tempestiva
erogazione dei fondi in favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta
regionale è autorizzata, altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori
eventuali somme derivanti dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte
corrente destinate al Servizio sanitario regionale, per l'anno 2011, sancite con
Intesa espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la
presente legge.
Art.
14
Erogazione al Consiglio regionale.
1. I fondi stanziati sul capitolo 1050
della UPB 00.01.01 dello stato di previsione della spesa, ai sensi
dell'articolo 102,
comma 3, della L.R.
n. 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su
richiesta del suo Presidente.
Art. 15
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta
entità.
1. In relazione al disposto
dell'articolo 74
della L.R.
n. 28/2001, l'importo dei crediti di natura non tributaria o la
cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro venticinque.
Art. 16
Bilancio pluriennale.
1. È approvato il bilancio pluriennale
della Regione Puglia per il triennio 2011 - 2013, nelle risultanze di cui allo
stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso
alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 26
della L.R.
n. 28/2001.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Allegati
Gli allegati, che si omettono, riportano le tabelle di
bilancio, con annessi prospetti ed elenchi.