Art. 1 Abrogazione.
1. La legge regionale 2 agosto 2010,
n. 10 (Attuazione dei programmi
comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), è
abrogata.
La presente legge è dichiarata urgente
e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n.
7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.