IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L. R. 12 maggio 2004,
n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;
Vista la legge 5 gennio 1994, n.36;
Visto il Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
Vista la legge regionale 6 settembre 1999,
n. 28;
Vista la legge 26 marzo 2010, n. 42;
Vista la legge
regionale 26 marzo 2007, n. 8;
Vista la legge regionale del 30.05.2011,
n. 9;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1461 del 28.06. 2011 e la
successiva di adozione del Regolamento n. 1622 del 12 luglio 2011;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Composizione dell'assemblea dei Sindaci.
1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni della
Regione Puglia.
Art. 2
Convocazione dell'assemblea.
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione
sul B.U.R.P. della L.R.
30 maggio 2011, n. 9 il Sindaco del comune capoluogo di Regione
convoca l'assemblea dei sindaci dei comuni pugliesi per la prima elezione dei
componenti del Consiglio direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese, indicando la
data, l'orario e la sede in cui si svolgeranno le operazioni di voto.
2. Per le successive elezioni l'assemblea
è convocata dal Sindaco del comune capoluogo di Regione entro il 30° giorno
antecedente il termine di durata del Consiglio.
Art. 3
Candidature.
1. Le liste dei candidati al Consiglio direttivo sono
composte da un numero di sindaci pari a quello dei componenti il Consiglio
direttivo.
2. Nessun candidato può far parte di più di una
lista.
Art. 4
Presentazione delle liste.
1. Ogni lista deve comprendere, a pena
d'inammissibilità, cinque candidati delle diverse categorie territoriali e
demografiche previste dall'art. 4
comma 1, della L.R.
30 maggio 2011, n. 9 e deve recare, per ciascun candidato, il cognome,
il nome, il luogo, la data di nascita e il comune in cui viene espletato il
mandato.
2. La presentazione delle liste dei
candidati è effettuata, presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di
Regione dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 7° giorno antecedente la data della
votazione.
3. Alla presentazione delle liste, di cui
al comma precedente, deve essere allegata una dichiarazione di ciascun sindaco
candidato, contenente il numero di abitanti residenti nel comune al 31.12.2010 e
l'accettazione della candidatura alla carica di componente il Consiglio
direttivo; ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno quarantacinque
sindaci non compresi tra i candidati della medesima lista, pena
l'inammissibilità della stessa.
4. Chi ha sottoscritto la dichiarazione di
presentazione di una lista non può sottoscrivere anche quella di altre
liste.
5. La dichiarazione di presentazione della
lista deve contenere inoltre l'indicazione del delegato designato alla
presentazione e al deposito della stessa presso la Segreteria del Sindaco del
comune capoluogo di Regione.
6. Le liste sono contrassegnate con numeri
progressivi secondo l'ordine di presentazione presso la Segreteria del Sindaco
del comune capoluogo di Regione che rilascia ricevuta degli atti presentati,
indicando il giorno e l'ora di presentazione della lista.
Art. 5
Nomina e compiti dell'ufficio elettorale.
1. L'Assessore alle Opere Pubbliche e
Protezione Civile individua tra i funzionari della Regione Puglia i componenti
dell'ufficio elettorale, nominando il presidente, il segretario e due
scrutatori.
2. L'ufficio elettorale si riunisce presso
la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione, entro il 5° giorno
successivo alla presentazione delle liste per verificarne l'ammissibilità, in
relazione al rispetto dei criteri fissati dall'art. 4
della L.R.
30 maggio 2011, n. 9.
Art. 6
Modalità di votazione.
1. Le votazioni si svolgono dalle ore 10,00 alle 18,00
del giorno fissato.
2. Nelle schede elettorali sono indicati,
per ogni lista, i nominativi dei candidati alla carica di componente il
Consiglio direttivo.
3. L'elettore ha diritto ad esprimere una
preferenza contrassegnando la lista prescelta e apponendo il proprio nome,
cognome e comune di appartenenza, in modo leggibile, sulla scheda.
Art. 7
Elettorato attivo e passivo.
1. Sono elettori attivi tutti i sindaci dei comuni
pugliesi o gli assessori delegati.
2. Sono eleggibili alla carica di componente il
Consiglio direttivo i sindaci in carica.
Art. 8
Operazioni di scrutinio.
1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente
dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. L'ufficio elettorale provvede, prima
delle operazioni di scrutinio, a verificare che il numero delle schede votate
corrisponda al numero degli elettori.
3. Lo scrutatore consegna, in successione,
le schede votate e le consegna al presidente, che dà lettura del nome del
votante e dell'espressione del voto.
4. La scheda viene successivamente
consegnata al segretario per il calcolo dei voti e la relativa verbalizzazione:
a ciascuna lista è attribuito un numero di voti corrispondente al numero di
abitanti del comune del votante, secondo quanto stabilito al precedente art.
4.
5. Al termine dello scrutinio l'ufficio
effettua il calcolo del numero di voti espressi per ciascuna lista ed il
presidente effettua il controllo numerico finale verificando la corrispondenza
tra il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e non
votanti.
Art. 9
Modalità per la proclamazione degli eletti.
1. L'attribuzione dei seggi avviene
dividendo il quoziente elettorale di ciascun lista per uno, per due, per tre,
per quattro e per cinque: risultano eletti, nell'ordine di presentazione nella
rispettiva lista, i candidati che abbiano ottenuto il quoziente maggiore, fino
alla copertura dei cinque seggi disponibili.
2. Qualora nell'assegnazione dei seggi la
categoria territoriale e demografica risulti già attribuita ad altro candidato
con un quoziente maggiore, risulterà eletto il candidato della stessa lista che
segue nell'ordine di presentazione e che rappresenti la categoria territoriale e
demografica non attribuita.
3. La proclamazione dei risultati
elettorali avviene mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art.10
Subentro.
1. I componenti eletti cessati a qualsiasi
titolo dalla carica di sindaco decadono dalla carica di componente del Consiglio
direttivo.
2. Subentra nella carica di consigliere il
nuovo Sindaco o il commissario prefettizio dello stesso comune, che esercita le
funzioni limitatamente al periodo residuo di durata del mandato.
Il
presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.