Art. 1
Finalità
1. L’universalità dell’accesso ai saperi e alla conoscenza
costituiscono obiettivo essenziale e prioritario del processo di modernizzazione
tecnologica della Regione Puglia. Ogni cittadino ha diritto ad accedere, in
condizioni di eguaglianza, a tutte le informazioni e ai servizi forniti dalla
Pubblica Amministrazione mediante sistemi informatici.
2. La presente legge agisce in coerenza e in continuità con le
norme regionali in materia di trasparenza e avvia un processo di diffusione dei
dati liberamente accessibili per tutti (open data) per una Pubblica
Amministrazione aperta ai cittadini in termini di partecipazione al percorso
decisionale (open governement).
3. La Regione, nel rispetto della
normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica
Amministrazione, favorisce il pluralismo informatico attraverso la diffusione e
l’utilizzazione del software libero, garantisce l’accesso e la libertà di scelta
nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l’eliminazione di
ogni barriera dovuta all’uso di standard non aperti.
4. La presente legge, nel rispetto delle norme statali in
materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di tutela della
concorrenza e di acquisizione di beni e servizi, detta direttive e disposizioni
in materia di impiego e uso di tecnologie informatiche e telematiche al fine di:
a) promuovere la piena realizzazione dei diritti dei cittadini e dei
principi fondamentali della Carta costituzionale;
b) promuovere la più
ampia interazione dei cittadini e delle imprese con la Pubblica Amministrazione;
c) favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;
d) favorire l’acquisizione e l’utilizzo di software libero da parte
degli enti di cui all’articolo 2;
e) favorire la massima diffusione dei
programmi informatici sviluppati come software libero da o per conto degli enti
di cui all’articolo 2;
f) favorire la partecipazione del personale
degli enti di cui all’articolo 2, dei cittadini e delle imprese alle comunità di
sviluppatori e utenti di software libero esistenti e la generazione di nuove
comunità per il nuovo software libero pubblicato da o per conto degli enti di
cui all’articolo 2;
g) favorire la cooperazione degli enti di cui
all’articolo 2 tra di loro e con terzi nella realizzazione di software libero
che soddisfi bisogni condivisi;
h) evitare che i cittadini siano
costretti a utilizzare software che non sia software
libero;
i) assicurare la permanenza, accessibilità e interoperabilità
dei dati e dei documenti pubblici;
j) garantire la sicurezza
dell’Amministrazione regionale e dei cittadini nell’utilizzo delle tecnologie
informatiche, anche attraverso l’ispezionabilità del codice sorgente del
software in uso;
k) favorire il progresso sociale, il miglioramento
della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private
legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
Art. 2
Enti interessati
1. La presente legge si applica alle azioni e agli
interventi della Regione Puglia e degli enti pubblici e privati, comunque
costituiti, sui quali la medesima esercita poteri di indirizzo e controllo nelle
materie oggetto della presente legge, ivi inclusi - a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo - enti, aziende, società, agenzie, istituzioni,
consorzi e organismi comunque denominati, controllati e/o vigilati e/o
partecipati dalla Regione Puglia.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si
adottano le seguenti definizioni:
a) per software libero si intende il software distribuito
con una licenza d’uso che, consentendo un pieno e libero accesso al codice
sorgente, concede al licenziatario le seguenti quattro
libertà:
1) libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza
vincoli sul suo utilizzo;
2) libertà di studiare il funzionamento del
programma e di modificarlo perché funzioni come l’utente desidera;
3) libertà di ridistribuire copie del programma;
4) libertà di
distribuire copie delle versioni modificate del programma.
Un
programma non è software libero se:
1) gli utenti non ne possono
utilizzare il “sorgente corrispondente” quale definito all’articolo 1 della
licenza GNU GPL versione 3;
2) il suo funzionamento richiede anche
parzialmente l’uso di applicativi, framework, middleware o altri componenti non
in software libero.
b) per specifica libera si intende una specifica tecnica:
1) disponibile al pubblico, esaustivamente documentata e il cui
documento è disponibile gratuitamente oppure a un costo puramente
nominale;
2) per la quale gli eventuali diritti che ne possono limitare
l’uso (brevetti od altri diritti di privativa) sono licenziati gratuitamente e
irrevocabilmente;
c) per protocollo libero si intende un protocollo di
comunicazione che è una specifica libera;
d) per formato libero si intende un formato di dati che è
una specifica libera. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato
a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in
grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e
le specifiche descritte nella documentazione;
e) per accessibilità si
intende la capacità di un servizio o di una risorsa d’essere fruibile con
facilità da una qualsiasi categoria di utente;
f) per interoperabilità
si intende la capacità di un’applicazione, di un servizio, di una risorsa, di
comunicare e interagire con altre applicazioni, servizi o risorse mediante
protocolli liberi, formati liberi e altre specifiche libere;
g) per
elaboratore elettronico si intende qualunque dispositivo a logica
riprogrammabile;
h) per piattaforma si intende l’insieme
dell’elaboratore elettronico e del software operativo e applicativo installato
su di esso, al fine di consentire l’interconnessione, il supporto e/o
l’automatizzazione di attività e/o processi;
i) per costo totale di
possesso si intende l’insieme dei costi che è necessario sostenere nel corso
dell’intera vita operativa di una piattaforma, affinché essa sia utilizzabile
proficuamente;
j) per costo di uscita si intende l’insieme dei costi
che è necessario sostenere per abbandonare una piattaforma o migrare verso una
piattaforma che adotti software libero, protocolli liberi, formati liberi e
altre specifiche libere. Esso comprende i costi di conversione dei dati, di
aggiornamento dell’hardware, di installazione, configurazione e messa in
produzione del software operativo e applicativo, di realizzazione delle
interfacce e di formazione del personale e degli utenti;
k) per
neutralità tecnologica si intende la mancanza di preferenza rispetto a qualsiasi
scelta di attuazione strettamente tecnologica. Per esempio, non rispetta il
principio di neutralità tecnologica la preferenza per un linguaggio di
programmazione, ma rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza
per linguaggi di programmazione che si usano con piattaforme di sviluppo che non
violano brevetti o altri diritti di privativa. Rispetta il principio di
neutralità tecnologica la preferenza fondata su una scelta etica, e quindi
rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza per il software
libero;
l) per riuso si intende il processo di trasferimento e
adattamento di un software operativo e/o applicativo dal contesto nel quale è
utilizzato ad altro contesto;
m) per società dell’informazione si
intende la società caratterizzata da processi economici, politici, e sociali
basati largamente sullo scambio di informazioni, sulla produzione di conoscenza
e su servizi relativi all’elaborazione e alla comunicazione di informazioni,
nell’ambito della quale si intende affermare il valore della conoscenza come
bene comune e il libero accesso a essa come risorsa strategica;
n) per
Pubblica Amministrazione regionale si intende l’insieme degli enti di cui
all’articolo 2;
o) per Hardware documentato si intende
l’apparecchiatura elettronica, informatica (hardware), parte di essa o a essa
assimilata che è dotata di software libero che ne controlla il funzionamento o,
in alternativa, di specifiche tecniche esaustivamente documentate che permettono
di sviluppare programmi in software libero che ne controllano il funzionamento;
p) per Cloud Computing si intende la modalità attraverso la quale è
possibile distribuire risorse di calcolo, archiviazione, software e umane per
diversi utilizzatori e scopi;
q) per dato pubblico si intende il dato
conoscibile da chiunque;
r) per dato della Pubblica Amministrazione si
intende il dato formato, o comunque trattato, dall’Amministrazione regionale;
s) per documento si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti
dall’amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
t) per riutilizzo si intende l’uso del dato di
cui è titolare la Regione, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini
commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il
documento che lo rappresenta è stato prodotto nell’ambito dei fini
istituzionali;
u) per licenze per il riutilizzo dei documenti e dei
dati pubblici si intendono licenze per la circolazione di materiale creativo
diverso dal software.
Art. 4
Archivi elettronici
1. Le norme del presente articolo si applicano ai dati
della Pubblica Amministrazione regionale contenuti in archivi elettronici con
espressa esclusione dei documenti e del software e fatti salvi gli obblighi
imposti dalla normativa vigente in particolare in materia di trattamento di dati
personali e di pubblica sicurezza.
2. Gli archivi elettronici utilizzati dagli uffici della
Pubblica Amministrazione regionale devono permettere l’accesso ai dati mediante
protocolli liberi, formati liberi e altre specifiche libere.
3. La Pubblica Amministrazione regionale consente a titolo
gratuito l’accesso ai propri archivi elettronici e il riuso degli archivi stessi
e dei dati estratti.
4. Nessuna limitazione tecnica deve impedire l’estrazione dei
dati dall’archivio, il loro trasferimento su altro archivio, o l’uso dell’intero
archivio di dati.
5. Il riuso degli archivi e l’utilizzo dei dati dagli
stessi estratti di cui ai commi 3 e 4 è consentito solo in osservanza alla
normativa prevista dal Codice della privacy di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 5
Documenti
1. La Pubblica Amministrazione regionale utilizza
esclusivamente formati liberi per la diffusione di documenti in formato
elettronico, avviando nel contempo iniziative destinate al completo utilizzo di
formati liberi anche per la produzione interna dei documenti nel quadro delle
attività di pianificazione previste dall’articolo 8.
2. Nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le
imprese e le altre pubbliche amministrazioni, la Pubblica Amministrazione
regionale si fa carico di indicare gli strumenti in software libero disponibili
nella rete Internet utili per accedere ai documenti, usufruire dei servizi
telematici, o accedere alle risorse. Nel caso ciò non sia possibile, la Pubblica
Amministrazione regionale si fa carico di rendere disponibili per gli stessi
soggetti gli strumenti software necessari, secondo i principi dell’articolo 6,
pubblicandoli secondo i termini di una licenza di software libero ai sensi
dell’articolo 7. La Pubblica Amministrazione regionale non promuove l’uso di
strumenti che non siano software libero.
Art. 6
Riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici
1. La Pubblica Amministrazione regionale utilizza le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per rendere fruibili i
documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione
tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.
2. I documenti e i dati pubblici di cui al comma 1, salvo i
casi eccezionali individuati da appositi provvedimenti della Giunta regionale,
sono accessibili e riutilizzabili a titolo gratuito nel rispetto della normativa
vigente in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, di
accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà
intellettuale e industriale.
3. Le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati
pubblici predisposte in ottemperanza al decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico) (1)
, devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini
commerciali e con finalità di lucro.
4. I casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la
pubblicazione e l’utilizzo dei documenti e dei dati pubblici della Pubblica
Amministrazione regionale non è gratuita, ma viene applicata una tariffa
determinata tenuto conto dei soli costi diretti di messa a disposizione del
pubblico, di riproduzione e diffusione e dei costi relativi alla determinazione,
alla gestione e all’applicazione della tariffa stessa, sono individuati da
specifici provvedimenti della Giunta regionale.
5. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che
impediscono la piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici assicurando
la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori e si adopera per promuovere
l’adozione da parte degli enti di cui all’articolo 2, delle misure necessarie
per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei documenti e dei dati.
6. La Pubblica Amministrazione regionale adotta, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
provvedimenti di attuazione.
(1) Vedasi allegato
Art. 7
Accessibilità, interoperabilità e neutralità tecnologica
1. Tutti i servizi e i siti telematici messi a disposizione
dalla Pubblica Amministrazione regionale devono rispettare rigorosi criteri atti
a favorire i massimi livelli di accessibilità per i diversamente abili.
2.
Nell’interscambio di informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, enti,
cittadini e imprese, la Pubblica Amministrazione regionale adotta e utilizza
esclusivamente protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere.
3. La Pubblica Amministrazione regionale mette a disposizione
di altre Pubbliche Amministrazioni, dei cittadini e delle imprese servizi che
consentano pienamente l’accessibilità e l’interoperabilità, facendo uso di
protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere; essa coopera, inoltre,
con le altre Pubbliche Amministrazioni nello sviluppo di piattaforme comuni in
software libero e Hardware documentato ai sensi dell’articolo 15.
4. La Pubblica Amministrazione regionale si conforma al
principio di neutralità tecnologica.
Art. 8
Pubblicazione e distribuzione di software
1. La Pubblica Amministrazione regionale distribuisce
esclusivamente software libero, incluso il caso in cui distribuisca software da
un server che viene interpretato dal computer dell’utente collegato in remoto.
Nel piano di cui all’articolo 9 la Pubblica Amministrazione regionale dà
priorità alla migrazione del software non libero che distribuisce alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. La Pubblica Amministrazione regionale pubblica e
distribuisce come software libero ogni software sviluppato direttamente o per
proprio conto, che dovrà essere esaustivamente documentato, curandone
adeguatamente la divulgazione attraverso strumenti di pubblicazione diffusamente
utilizzati in ambito nazionale o internazionale o predisponendone di appositi
secondo il modello delle migliori pratiche adottate in materia.
3. Nella scelta della licenza da adottare per il software
libero distribuito o pubblicato, la Pubblica Amministrazione regionale
massimizza l’obiettivo dello sviluppo del software libero adottando
prioritariamente la licenza GPLv3 e successive modifiche e integrazioni oppure,
se il software è idoneo a essere utilizzato da utenti che accedono in remoto a
un server sul quale è installato il software stesso, la licenza AGPLv3 e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 9
Piano d’informatizzazione
1. La Pubblica Amministrazione regionale, nelle proprie
attività, predispone un Piano triennale di informatizzazione che definisca la
strategia dell’Ente in ambito informatico e analizzi le diverse opzioni
possibili per attuare gli obiettivi di cui all’articolo 1 e identifica nella
propria organizzazione una struttura di progetto incaricata di promuovere
l’attuazione del Piano, nonché il rispetto degli altri obblighi previsti dalla
presente legge. Il Piano indica il software utilizzato dall’Ente che non sia
software libero e contiene un’analisi tecnico-economica, corredata di
un’adeguata pianificazione temporale.
2. Il Piano deve prevedere le modalità e i termini attraverso i
quali l’amministrazione regionale procederà all’acquisizione dei programmi
informatici, mediante un idoneo studio di fattibilità.
3. Lo studio di cui
al comma 2 deve prevedere una valutazione tecnico-economica, anche di tipo
comparativo, tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato e deve
adeguatamente valutare la disponibilità di soluzioni composte esclusivamente di
software libero.
4. La valutazione di fattibilità deve altresì garantire il
rispetto dei criteri di funzionalità, affidabilità, efficienza, usabilità,
manutenibilità e portabilità e deve valutare i costi di ogni eventuale soluzione
di adattamento e/o modifica di prodotti esistenti.
5. La valutazione di fattibilità deve inoltre tener conto del
costo totale del possesso della piattaforma, ivi incluso il costo di
manutenzione per tutta la sua durata prevista, del costo di uscita, del
potenziale interesse di altre amministrazioni e di terzi al riuso dei programmi
informatici, dell’accessibilità e dell’interoperabilità, della possibilità di
disporre del codice sorgente, della possibilità di riprodurre, modificare e
distribuire il programma, anche in versione modificata, sia per la Pubblica
Amministrazione che per i terzi, della idoneità della soluzione a valorizzare le
competenze tecniche della Pubblica Amministrazione e delle imprese sul
territorio, della indipendenza da un unico fornitore, della idoneità a operare
con protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere, della idoneità a
consentire la condivisione dei bisogni e la ripartizione dei costi con altre
Pubbliche Amministrazioni, della idoneità a perseguire le finalità di cui
all’articolo 1.
6. Il Piano d’informatizzazione della Regione Puglia è adottato
dalla Giunta regionale con regolamento, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
Utilizzo e acquisizione di software
1. Sulla base della pianificazione di cui all’articolo 9 la
Pubblica Amministrazione regionale utilizza, nella propria attività, programmi
dei quali detiene il codice sorgente, secondo le modalità previste dal presente
articolo.
2. La Pubblica Amministrazione regionale acquisisce e/o
utilizza software libero, in ogni contesto in cui ciò sia realizzabile e
vantaggioso alla luce delle finalità di cui all’articolo 1.
3. La Pubblica Amministrazione regionale, quando acquisisce e/o
utilizza un software non libero, motiva esaustivamente le ragioni della scelta
operata e indica le azioni che possono in futuro essere intraprese per
sostituire la soluzione non in software libero con una in software libero.
Art. 11
Sostegno all’informatizzazione
1. La Regione favorisce l’uso delle tecnologie informatiche
nelle imprese e nelle altre Pubbliche Amministrazioni attraverso iniziative di
sostegno all’adozione di software libero e di Hardware documentato, come
precisato all’articolo 15.
2. La Regione favorisce e promuove l’integrazione dei servizi
fra Pubbliche Amministrazioni e imprese predisponendo opportune piattaforme che,
oltre ad adottare protocolli liberi, formati liberi e altre specifiche libere,
devono essere basate su software libero.
3. La Pubblica Amministrazione regionale prevede elementi di
premialità nell’assegnazione di finanziamenti, a qualunque titolo erogati,
finalizzati all’alfabetizzazione, alla formazione informatica, alla
strutturazione e all’adeguamento tecnologico informatico per tutti quei
soggetti, pubblici e privati, che prevedono soluzioni informatiche in software
libero e Hardware documentato ai sensi dell’articolo 15.
Art. 12
Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo
1. La Regione elabora un programma triennale finalizzato alla
promozione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione relativi al software
libero e all’Hardware documentato, da realizzarsi nel territorio regionale,
coinvolgendo il sistema di imprese, i distretti produttivi, il sistema
universitario e della ricerca.
2. I risultati dei progetti di cui al comma 1 devono essere
resi disponibili con licenze appartenenti alla categoria del software libero,
devono essere idonei a funzionare su piattaforme che si compongono
esclusivamente di software libero e ne deve essere garantita la massima
diffusione e la massima fruibilità.
Art. 13
Istruzione scolastica
1. La Regione riconosce il particolare valore formativo del
software libero e, nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche, promuove forme di collaborazione per il recepimento
nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del
contenuto della presente legge, nell’ambito della progressiva informatizzazione
dell’istruzione pubblica.
2. La Pubblica Amministrazione regionale, nell’ambito e nei
limiti della propria competenza, favorisce, promuove e incentiva:
a) il
recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell’ordinamento
scolastico, nei programmi didattici e all’interno della progressiva
informatizzazione dell’istruzione pubblica;
b) l’adozione, la
produzione e la diffusione del software libero, la formazione all’uso del
software libero e la diffusione dei valori etici e culturali del software
libero;
c) l’adozione, la produzione e la diffusione, anche per il
tramite di tecnologie info-telematiche, di materiali e supporti multimediali in
formato digitale rilasciati con licenza che consenta l’uso, la modifica e la
distribuzione dei contenuti stessi, finalizzati all’informazione, alla
comunicazione e alla formazione.
Art. 14
Cittadinanza attiva
1. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione
democratica dei cittadini e contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono
la piena realizzazione della persona e del cittadino, in ossequio ai principi
sanciti dalla Costituzione italiana:
a) riconosce, promuove e tutela il
software libero come mezzo per diffondere la cultura informatica, per abbattere
le barriere digitali e per dare piena attuazione ai diritti dei cittadini e ai
principi fondamentali della Carta costituzionale;
b) istituisce
programmi specifici di formazione e supporto, anche mediante sportelli fisici
e/o telematici permanenti, rivolti a docenti, studenti e cittadini sulle
tematiche relative al software libero;
c) favorisce l’adozione di
software libero e di hardware documentato ai sensi dell’articolo 15, sia
mediante programmi di distribuzione di software libero, che mediante il sostegno
all’acquisto o al recupero di hardware che possa essere impiegato presso
biblioteche, scuole e associazioni, nonché a sostegno di soggetti in condizioni
di disagio sociale, economico e culturale.
2. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere e
ottenere da parte degli enti di cui all’articolo 2 il pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.
Art. 15
Hardware documentato
1. La Pubblica Amministrazione regionale, nelle attività di
acquisizione di prodotti e di servizi informatici, si dota di hardware
documentato, direttamente o indirettamente funzionale alla propria attività,
che:
a) sia utilizzabile senza limitazioni temporali di uso e di
funzionamento regolare, causate da tecnologie e da dispositivi che fanno parte
dell’hardware documentato stesso;
b) possa essere riusato;
c) consenta l’interoperabilità.
2. Ove non siano disponibili apparecchiature conformi ai
requisiti di cui al comma 1 in grado di soddisfare le proprie esigenze
funzionali, la Pubblica Amministrazione regionale si adopera per promuovere
azioni congiunte con altre Pubbliche Amministrazioni e con terzi per stabilire
accordi con produttori di hardware, al fine di ottenere la vendita al pubblico
di hardware conformi ai requisiti di cui al comma 1. Sino alla definizione di
detti accordi non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 16
Coordinamento, indirizzi e verifiche Modifiche all’articolo 54
della legge regionale
25 febbraio 2010, n. 4
1. Al fine di garantire la piena attuazione della presente
legge, la Regione provvede a:
a) definire e favorire l’adozione, da
parte degli enti di cui all’articolo 2, di norme tecniche e criteri riguardanti
la sicurezza dei sistemi informatici e la loro qualità;
b) coordinare,
anche attraverso il monitoraggio della predisposizione e dell’attuazione dei
piani di cui all’articolo 9, i progetti e i principali interventi di sviluppo e
gestione dei sistemi informatici automatizzati delle Amministrazioni;
c) promuovere, anche d’intesa con DigitPA e in accordo con le
Amministrazioni Pubbliche interessate, progetti di infrastrutturazione
informatica e telematica previsti a livello regionale dai piani di
ammodernamento, nonché sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche
quando essi coinvolgano apparati amministrativi non regionali;
d) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di
formazione del personale in materia di sistemi informatici automatizzati e
orientare i progetti generali di formazione del personale della Pubblica
Amministrazione verso l’utilizzo corretto di tecnologie info-telematiche in
software libero in coerenza con il disposto dalla presente legge;
e) svolgere azione di riferimento territoriale e coordinamento tra
Pubblica Amministrazione centrale e periferica, al fine di rendere disponibili,
distribuibili, adatte e fruibili tutte le risorse info-telematiche in software
libero, così come individuate nella presente legge, utili alle singole
amministrazioni pubbliche che ne dovessero far richiesta;
f) svolgere
azione di riferimento territoriale e coordinamento rispetto alle necessità di
relazione tra imprese e Pubblica Amministrazione in rapporto alle specificità
trattate nella presente legge;
g) promuovere, monitorare e coordinare
l’attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. Nell’attuazione del presente articolo, la Regione si avvale
del supporto della società InnovaPuglia S.p.A.
3. All’articolo 54
(Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia) della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola “gestione” è sostituita dalla
seguente: “supervisione”;
b) al comma 10, lettera a), sono soppresse le
seguenti parole: “tecnica del sistema informatico di supporto delle attività”.
Art. 17
Comunità di pratica
1. La Regione Puglia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, promuove una Comunità di pratica, aperta alle università e al
partenariato economico e sociale, che favorisca lo sviluppo della
digitalizzazione attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione in tutte le attività, al fine di superare le barriere interne
all’introduzione dell’e-business, nelle imprese e nelle amministrazioni
pubbliche.
2. La Comunità di pratica provvede in particolare a:
a) promuovere lo scambio, la diffusione e il riuso di esperienze,
progetti e soluzioni relativi al software libero nella Pubblica Amministrazione
e nelle imprese;
b) creare e aggiornare una mappa delle richieste,
delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio, codificandole in
specie digitali;
c) promuovere attività di informazione dirette alle
amministrazioni locali e alle piccole e medie imprese del territorio regionale,
sostenendo modalità di collaborazione tra università, associazioni e imprese;
d) creare una rete di soggetti, informatici e utenti impiegati nella
Pubblica Amministrazione, utilizzatori privati, sviluppatori, piccole e medie
imprese (PMI) e studenti collegata agli obiettivi e alle strategie del Centro di
competenza sull’open source;
e) contribuire alla individuazione di un
adeguato percorso formativo e universitario per la preparazione professionale di
esperti in software libero e diretto alle scuole primarie e secondarie per la
diffusione di una cultura del software libero;
f) confrontare
tecnicamente fra loro le architetture dei differenti progetti di sviluppo
software per contribuire affinché siano comunque sempre conseguiti gli obiettivi
generali di interoperabilità, uso di standard aperti, scalabilità nel tempo e
semplicità di riuso da parte delle pubbliche
amministrazioni;
g) promuovere lo studio di fattibilità di sistemi Cloud
Computing per la Pubblica Amministrazione tali da permettere la distribuzione di
risorse di calcolo, archiviazione, software e umane per diversi utilizzatori e
scopi.
Art. 18
Formazione
1. La Pubblica Amministrazione regionale adegua le proprie
strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto
stabilito dalla presente legge.
2. Tutti gli enti di cui all’articolo 2 promuovono iniziative
formative per garantire che il personale addetto ad attività di ufficio sia in
possesso di idonea certificazione di una capacità di utilizzo degli strumenti in
software libero adeguata alle mansioni svolte.
Art. 19
Attuazione
1. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione, le
modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla
presente legge.
Art. 20
Relazione al Consiglio
1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale una relazione che descriva le attività progettate e realizzate per
attuare le previsioni di cui alla presente legge.
Art. 21
Norma finanziaria
1. La Regione utilizza gli strumenti della programmazione
dell’’Unione europea e dei fondi FAS per sostenere il raggiungimento delle
finalità di cui alla presente legge in favore della Pubblica Amministrazione
regionale nonché fondi propri individuati annualmente in sede di legge di
bilancio, in base alle risorse disponibili.
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24 luglio 2012