IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L.
R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 2912 del 27/12/2012 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei
compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale, in attuazione
dell’articolo 7,
comma 2, della legge
regionale 26 giugno 2006 n. 18 e in conformità al disposto dell’articolo 27
del CCNL 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale
del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
Articolo 2
(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati regionali)
Agli avvocati dell’Avvocatura regionale competono, nella misura
e secondo le modalità di seguito stabilite, i compensi per l’attività
professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia
espletata nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a
qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e
speciale.
Articolo 3
(“Fondo per i compensi professionali agli avvocati
dell’Avvocatura Regionale”)
1. I compensi professionali per l’attività di cui all’articolo
1 gravano sul fondo appositamente istituito denominato “Fondo per i compensi
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”, alimentato nella misura
e secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. Il “Fondo per i
compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” è posto sotto la
diretta titolarità e responsabilità dell’Avvocato coordinatore che, ai fini
della erogazione in busta paga dei compensi dovuti e delle correlate ritenute
fiscali e previdenziali, si avvale, per il tramite del dirigente competente, del
servizio personale.
Articolo 4
(Alimentazione del fondo)
1. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati
dell’Avvocatura Regionale” viene alimentato dalla Regione Puglia in presenza di
provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per l’amministrazione regionale
con le somme di seguito indicate:
- in caso di condanna della controparte
soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura
pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella
notula interna di cui al successivo articolo;
- in caso di compensazione
delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, onorari nella stessa misura
prevista per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque
in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 60%, con
esclusione delle spese.
2. Il “Fondo per i compensi professionali agli
avvocati dell’Avvocatura Regionale” viene altresì alimentato dalla Regione
Puglia in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per
l’amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:
- in caso di
condanna della controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari
in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari
liquidati in sentenza, quantificato nella notula interna di cui al successivo
articolo;
- in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle
spese, onorari nella misura del 50% di quanto previsto per i professionisti
esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai
minimi tariffari, e diritti nella misura del 30%, con esclusione delle spese.
3. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende la sentenza che in
qualunque stato e grado di giudizio definisce la lite decidendola nel merito con
il rigetto integrale delle azioni promosse contro la Regione Puglia ovvero con
l’accoglimento integrale delle azioni promosse dall’amministrazione regionale.
Sono altresì considerati favorevoli quei provvedimenti giudiziali (sentenze,
ordinanze, decreti) che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia,
definiscono le cause promosse contro la Regione Puglia dichiarando la nullità,
l’inammissibilità, l’improcedibilità o la irricevibilità del ricorso, la carenza
di giurisdizione o di competenza, l’estinzione o la perenzione del giudizio, la
cessazione della materia del contendere o per carenza di interesse o per mancata
comparizione delle parti.
4. Alimenta il fondo l’eventuale attività
giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei
provvedimenti giudiziali a favore della Regione.
Articolo 5
(Notule per la quantificazione di diritti e onorari)
1. In presenza di un provvedimento giudiziale totalmente o
parzialmente favorevole, l’avvocato regionale incaricato redige apposita notula,
avente valenza esclusivamente interna, nella quale vengono quantificati i
diritti e gli onorari nella misura stabilita dal precedente articolo 4 e con i
correttivi di cui al successivo articolo 6.
2. La notula, corredata di
espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento,
è sottoscritta dall’avvocato regionale incaricato, validata dai liquidatori e
vistata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore.
3. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta
congiuntamente da più avvocati regionali, la notula unica, redatta sempre in
applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, evidenzia la
parte dei diritti e onorari spettante a ciascuno degli avvocati incaricati che
la sottoscrivono. Qualora una parte dell’attività professionale sia stata resa
da un avvocato regionale che, al momento della definizione del giudizio, risulta
cessato dal servizio, la notula redatta in applicazione di quanto stabilito nel
comma 1 del presente articolo deve evidenziare la parte dei diritti spettante
all’avvocato cessato; l’importo degli onorari quantificato nella notula, da
attribuire a norma dell’art. 7 comma 1 lettera a), spetta per il 50%
all’avvocato regionale in servizio e per il 50% all’avvocato cessato dal
servizio.
4. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza
svolta congiuntamente da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, la
notula, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del
presente articolo, concerne e quantifica la parte dei diritti e onorari
spettante all’avvocato regionale incaricato.
5. Le notule sono
presentate entro tre mesi dalla adozione dei provvedimenti giudiziali favorevoli
di cui al precedente articolo 4, comma 3.
Articolo 6
(Cause uguali o seriali)
1. Nel caso di trattazione da parte dell’avvocato regionale di
due o più cause uguali per causa petendi o di natura seriale, le notule
successive alla prima, compilate secondo le modalità di cui al precedente
articolo 5, quantificano i diritti e gli onorari spettanti nella misura del 30%
rispetto alla prima.
2. Se il numero delle cause uguali o seriali è
superiore a 20, l’importo delle notule successive alla prima dovrà essere
concordato tra l’Avvocato coordinatore e l’avvocato regionale contestualmente
all’affidamento dell’incarico.
3. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti non trovano applicazione nel caso di condanna della controparte
totalmente o parzialmente soccombente a spese, diritti ed onorari in favore
della Regione Puglia. In tal caso all’avvocato regionale competono i diritti e
l’onorario liquidati in sentenza fatte salve le deduzioni e le limitazioni di
cui al successivo articolo 7.
4. Per cause seriali si intendono:
a)
quelle proposte avverso il medesimo provvedimento;
b) quelle proposte
avverso provvedimenti diversi ma che comportano uguali argomentazioni difensive.
5. Non hanno natura seriale le cause concernenti parti distinte di un
medesimo provvedimento.
6. La qualificazione delle cause successive alla
prima come uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal
dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore all’avvocato regionale
incaricato.
7. L’avvocato regionale incaricato del contenzioso
standardizzato o seriale è tenuto a prospettare all’Avvocato coordinatore, di
fronte a costanti giudicati favorevoli con compensazione di spese, la non
costituzione in giudizio dell’Amministrazione onde evitare inutili oneri
processuali. L’inosservanza di tale obbligo è fonte di responsabilità contabile
e disciplinare. Resta salva la facoltà dell’Avvocato coordinatore, valutate le
circostanze del caso, di proporre all’Amministrazione le strategie difensive
ritenute più opportune.
8. Nel caso di giudizi con pluralità di parti
aventi una identica posizione processuale, è fatto obbligo all’avvocato interno
di chiederne la riunione.
Articolo 7
(Compensi professionali)
1. L’ammontare dei diritti e degli onorari che confluisce nel
fondo viene ripartito nella misura che segue:
a) a ciascun avvocato
regionale incaricato viene attribuito a titolo di compenso professionale
l’importo quantificato in ognuna delle proprie notulazioni, dedotta, su
ciascuna, una somma pari al 15%;
b) a tutti gli avvocati regionali viene
attribuito in parti uguali l’importo complessivo annuale frutto
dell’accantonamento del 15% dell’ammontare dei compensi professionali riportati
nelle notule, previa deduzione della somma di euro 24.000,00 da destinare
all’Avvocato coordinatore che non si costituisca ordinariamente in giudizio e,
ove consentito da espressa disposizione di legge regionale, della ulteriore
somma pari al 2% da destinarsi a trattamento accessorio incentivante dei
dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura regionale. La
partecipazione dell’avvocato regionale all’attribuzione della quota del fondo
frutto dell’accantonamento qui disciplinato è proporzionata alla effettiva
presenza in servizio nell’anno di riferimento dell’accantonamento.
2. I
compensi professionali liquidati nell’anno solare all’avvocato regionale non
possono superare l’importo (di seguito denominato differenziale) dato dalla
differenza tra l’importo medio attribuito, nell’anno solare precedente a quello
di maturazione dei compensi, ai dirigenti regionali titolari di ufficio a titolo
di retribuzione base, di posizione e di risultato, e il trattamento complessivo
convenzionalmente spettante, nell’anno solare precedente a quello di maturazione
dei compensi, a un dipendente regionale appartenente alla cat. D, posizione
economica D6, titolare di Alta Professionalità, a titolo di retribuzione base,
di posizione e di risultato.
3. Ai fini del rispetto del tetto di cui al
comma precedente, il Servizio personale certifica annualmente il differenziale
assumendo quale importo medio spettante ai dirigenti regionali titolari di
ufficio quello da essi percepito, nell’anno solare precedente a quello di
maturazione dei compensi professionali, a titolo di retribuzione base, di
retribuzione di posizione nonché di retribuzione di risultato quantificata,
quest’ultima, in base alla media aritmetica risultante dal complesso degli
importi concretamente attribuiti a tale titolo per incarichi di titolarità di
dirigente di ufficio diviso per il numero di dirigenti titolari di ufficio.
4. Non concorrono a formare la base di calcolo del tetto di cui al
precedente comma 2, e sono liquidati a favore dell’avvocato costituito, i
compensi professionali per attività professionali spettanti nei casi e nella
misura stabiliti dal precedente articolo 4, che, in ragione della materia
trattata, assumono straordinaria importanza o particolare interesse per
l’amministrazione regionale, dichiarata da espressa delibera della Giunta
regionale.
5. Fermo rimanendo il tetto come stabilito nel precedente
comma 2, il contratto collettivo integrativo disciplina la correlazione tra
compensi professionali e retribuzione di risultato.
6. L’accantonamento
non superiore al 2% previsto dal precedente comma 1, lettera b), da destinarsi a
trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso
l’Avvocatura regionale, viene distribuito sulla base dei criteri, delle modalità
e con i limiti fissati dal contratto collettivo integrativo.
7.
L’avvocato coordinatore o il dirigente del Settore legale comunica formalmente
ogni trimestre al Servizio personale il compenso professionale maturato sulle
notule da liquidare a ciascun avvocato regionale, a valere sul fondo di cui
all’articolo 3.
8. L’avvocato coordinatore o il dirigente del Settore
legale comunica formalmente al Servizio personale, entro febbraio di ogni anno,
la quota dei compensi professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a
valere sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma
1, lettera b).
9. Gli importi relativi ai compensi professionali riportati
nelle notule, detratti gli accantonamenti di cui al precedente comma 1, lettera
a, maturati ogni trimestre solare e comunicati ai sensi del precedente comma 7,
sono liquidati unitamente allo stipendio del mese successivo, nel rispetto del
tetto previsto dal precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute
relative agli oneri contributivi e fiscali. Il saldo delle notule relative
all’ultimo trimestre solare viene effettuato nel mese di febbraio dell’anno
successivo a quello di riferimento.
10. Gli importi relativi ai compensi
professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a valere
sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 1,
lettera b), maturati nell’anno solare di riferimento e comunicati ai sensi del
precedente comma 8, sono liquidati, unitamente alla stipendio del successivo
mese febbraio, nel rispetto del tetto fissato nel precedente comma 2 e previa
detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali.
11. In applicazione dell’art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n.
266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a
carico della Regione Puglia.
12. Il diritto agli onorari e ai diritti
non richiesti entro il termine di tre anni decorrenti dalla data entro la quale,
ai sensi dell’articolo 5, comma 5, la notula doveva essere presentata per la
liquidazione si intenderà ad ogni effetto tacitamente rinunciato.
13. I
compensi professionali erogati agli avvocati gravanti sul “Fondo per i compensi
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” sono sostitutivi di tutti
i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario. La correlazione tra
tali compensi professionali e la produttività individuale, ivi inclusa la
retribuzione di risultato, è disciplinata dalla contrattazione integrativa.
Articolo 8
(Costituzione del fondo e bilancio preventivo)
1. L’importo a preventivo del “Fondo per i compensi
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” è quantificato
dall’Avvocato coordinatore e appostato annualmente nell’UPB di riferimento in
considerazione dell’ammontare complessivo delle notule presentate dagli avvocati
regionali nell’anno precedente.
2. L’eventuale residuo del fondo,
risultante a consuntivo, incrementa nell’anno successivo la quota del 15%
dell’accantonamento di cui all’articolo 7, comma 1.
3. Nel caso di
scostamenti tra l’importo del fondo in bilancio preventivo e l’andamento della
notulazione, si procede, a richiesta dell’Avvocato coordinatore, secondo gli
ordinari strumenti di assestamento di bilancio.
Articolo 9
(Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali)
Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti
agli avvocati regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di
cui alla legge regionale 20 giugno 2008 n. 15 e al regolamento di attuazione.
Articolo 10
La tassa di mantenimento dell’iscrizione all’albo è a carico
della Regione. In fase di prima applicazione, la Regione rimborserà la spesa
sostenuta a detto titolo dagli avvocati regionali a decorrere dall’anno di
rispettiva attribuzione del profilo professionale di avvocato, in esecuzione
dell’art. 4 comma 4 del DPGR n. 412 del 13.5.2008, recante l’Atto di
organizzazione dell’Avvocatura Regionale, e della DGR 726/2008, come modificata
dalla DGR 1238/2008.
Articolo 11
(Disciplina di prima applicazione e transitoria)
1. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati
dell’Avvocatura Regionale” di cui all’articolo 3 del presente regolamento viene
istituito a decorrere dall’anno 2009.
2. Per l’anno 2009, la redazione delle
notule di cui al precedente articolo 5 relative ai provvedimenti giudiziali
favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 avviene, nel rispetto
della misura e dei limiti fissati nel presente regolamento, in una unica
soluzione entro il 30 aprile 2010.
3. Con riferimento
ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti successivamente alla data di
entrata in vigore della legge
regionale 26 giugno 2006 n. 18 istitutiva dell’Avvocatura regionale, a
seguito di mandati conferiti prima di tale data, i compensi professionali degli
avvocati regionali per l’attività espletata nell’ambito di procedimenti
giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione
ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, sono determinati nelle
seguenti misure e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 2
(validazione liquidatori), 3 e 4 (incarichi congiunti) e art. 6 co. 1 (cause
seriali) e sono interamente liquidati a favore dell’avvocato costituito:
A.
in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per
l’amministrazione regionale con condanna della controparte soccombente a spese,
diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei
diritti e onorari liquidati in sentenza;
B. in presenza di provvedimenti
giudiziali interamente favorevoli per l’amministrazione regionale con
compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al
50% dei minimi tariffari per diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127
e successive modificazioni e/o integrazioni;
C. in presenza di provvedimenti
giudiziali parzialmente favorevoli per l’amministrazione regionale con condanna
della controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari in favore
della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati
in sentenza;
D. in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente
favorevoli per l’amministrazione regionale con compensazione delle spese o di
omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 30% dei minimi tariffari per
diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni
e/o integrazioni.
4. Per il periodo ricompreso dal 27.6.2006 (data di
istituzione dell’Avvocatura regionale) al 31.12.2008, la redazione delle notule
di cui all’articolo 5 del presente regolamento ai fini della determinazione dei
compensi come stabiliti nel precedente comma 3, avviene entro il 28
febbraio 2010. L’avvocato, con la presentazione delle notule, assume l’impegno a
non azionare i crediti cui le notule si riferiscono ed a rinunciare alle
relative azioni eventualmente già proposte. Il pagamento di tali compensi
avviene sulla base di un piano di rateizzazione compatibile con le esigenze del
bilancio regionale e avente durata comunque non superiore a due anni.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari,
addì 28 dicembre 2012