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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
37
Data
28/12/2012
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Regolamento Regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale coordinato con le modificazioni di cui alla DGR n. 2912 del 27/12/2012.
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 31 dicembre 2012, n. 189 Suppl.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2912 del 27/12/2012 di adozione del Regolamento;

EMANA

 

Il seguente Regolamento:


Articolo 1

Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 e in conformità al disposto dell’articolo 27 del CCNL 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.


Articolo 2

(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati regionali)

Agli avvocati dell’Avvocatura regionale competono, nella misura e secondo le modalità di seguito stabilite, i compensi per l’attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia espletata nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale.


Articolo 3

(“Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”)

1. I compensi professionali per l’attività di cui all’articolo 1 gravano sul fondo appositamente istituito denominato “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”, alimentato nella misura e secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” è posto sotto la diretta titolarità e responsabilità dell’Avvocato coordinatore che, ai fini della erogazione in busta paga dei compensi dovuti e delle correlate ritenute fiscali e previdenziali, si avvale, per il tramite del dirigente competente, del servizio personale.


Articolo 4

(Alimentazione del fondo)

1. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” viene alimentato dalla Regione Puglia in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per l’amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:
- in caso di condanna della controparte soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella notula interna di cui al successivo articolo;
- in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, onorari nella stessa misura prevista per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 60%, con esclusione delle spese.
2. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” viene altresì alimentato dalla Regione Puglia in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per l’amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:
- in caso di condanna della controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella notula interna di cui al successivo articolo;
- in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, onorari nella misura del 50% di quanto previsto per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 30%, con esclusione delle spese.

3. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende la sentenza che in qualunque stato e grado di giudizio definisce la lite decidendola nel merito con il rigetto integrale delle azioni promosse contro la Regione Puglia ovvero con l’accoglimento integrale delle azioni promosse dall’amministrazione regionale. Sono altresì considerati favorevoli quei provvedimenti giudiziali (sentenze, ordinanze, decreti) che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le cause promosse contro la Regione Puglia dichiarando la nullità, l’inammissibilità, l’improcedibilità o la irricevibilità del ricorso, la carenza di giurisdizione o di competenza, l’estinzione o la perenzione del giudizio, la cessazione della materia del contendere o per carenza di interesse o per mancata comparizione delle parti.

4. Alimenta il fondo l’eventuale attività giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei provvedimenti giudiziali a favore della Regione.


Articolo 5

(Notule per la quantificazione di diritti e onorari)

1. In presenza di un provvedimento giudiziale totalmente o parzialmente favorevole, l’avvocato regionale incaricato redige apposita notula, avente valenza esclusivamente interna, nella quale vengono quantificati i diritti e gli onorari nella misura stabilita dal precedente articolo 4 e con i correttivi di cui al successivo articolo 6.

2. La notula, corredata di espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, è sottoscritta dall’avvocato regionale incaricato, validata dai liquidatori e vistata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore.

3. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da più avvocati regionali, la notula unica, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, evidenzia la parte dei diritti e onorari spettante a ciascuno degli avvocati incaricati che la sottoscrivono. Qualora una parte dell’attività professionale sia stata resa da un avvocato regionale che, al momento della definizione del giudizio, risulta cessato dal servizio, la notula redatta in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo deve evidenziare la parte dei diritti spettante all’avvocato cessato; l’importo degli onorari quantificato nella notula, da attribuire a norma dell’art. 7 comma 1 lettera a), spetta per il 50% all’avvocato regionale in servizio e per il 50% all’avvocato cessato dal servizio.

4. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, la notula, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, concerne e quantifica la parte dei diritti e onorari spettante all’avvocato regionale incaricato.

5. Le notule sono presentate entro tre mesi dalla adozione dei provvedimenti giudiziali favorevoli di cui al precedente articolo 4, comma 3.


Articolo 6

(Cause uguali o seriali)

1. Nel caso di trattazione da parte dell’avvocato regionale di due o più cause uguali per causa petendi o di natura seriale, le notule successive alla prima, compilate secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, quantificano i diritti e gli onorari spettanti nella misura del 30% rispetto alla prima.

2. Se il numero delle cause uguali o seriali è superiore a 20, l’importo delle notule successive alla prima dovrà essere concordato tra l’Avvocato coordinatore e l’avvocato regionale contestualmente all’affidamento dell’incarico.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione nel caso di condanna della controparte totalmente o parzialmente soccombente a spese, diritti ed onorari in favore della Regione Puglia. In tal caso all’avvocato regionale competono i diritti e l’onorario liquidati in sentenza fatte salve le deduzioni e le limitazioni di cui al successivo articolo 7.

4. Per cause seriali si intendono:
a) quelle proposte avverso il medesimo provvedimento;
b) quelle proposte avverso provvedimenti diversi ma che comportano uguali argomentazioni difensive.

5. Non hanno natura seriale le cause concernenti parti distinte di un medesimo provvedimento.

6. La qualificazione delle cause successive alla prima come uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore all’avvocato regionale incaricato.

7. L’avvocato regionale incaricato del contenzioso standardizzato o seriale è tenuto a prospettare all’Avvocato coordinatore, di fronte a costanti giudicati favorevoli con compensazione di spese, la non costituzione in giudizio dell’Amministrazione onde evitare inutili oneri processuali. L’inosservanza di tale obbligo è fonte di responsabilità contabile e disciplinare. Resta salva la facoltà dell’Avvocato coordinatore, valutate le circostanze del caso, di proporre all’Amministrazione le strategie difensive ritenute più opportune.

8. Nel caso di giudizi con pluralità di parti aventi una identica posizione processuale, è fatto obbligo all’avvocato interno di chiederne la riunione.


Articolo 7

(Compensi professionali)

1. L’ammontare dei diritti e degli onorari che confluisce nel fondo viene ripartito nella misura che segue:
a) a ciascun avvocato regionale incaricato viene attribuito a titolo di compenso professionale l’importo quantificato in ognuna delle proprie notulazioni, dedotta, su ciascuna, una somma pari al 15%;
b) a tutti gli avvocati regionali viene attribuito in parti uguali l’importo complessivo annuale frutto dell’accantonamento del 15% dell’ammontare dei compensi professionali riportati nelle notule, previa deduzione della somma di euro 24.000,00 da destinare all’Avvocato coordinatore che non si costituisca ordinariamente in giudizio e, ove consentito da espressa disposizione di legge regionale, della ulteriore somma pari al 2% da destinarsi a trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura regionale. La partecipazione dell’avvocato regionale all’attribuzione della quota del fondo frutto dell’accantonamento qui disciplinato è proporzionata alla effettiva presenza in servizio nell’anno di riferimento dell’accantonamento.

2. I compensi professionali liquidati nell’anno solare all’avvocato regionale non possono superare l’importo (di seguito denominato differenziale) dato dalla differenza tra l’importo medio attribuito, nell’anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi, ai dirigenti regionali titolari di ufficio a titolo di retribuzione base, di posizione e di risultato, e il trattamento complessivo convenzionalmente spettante, nell’anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi, a un dipendente regionale appartenente alla cat. D, posizione economica D6, titolare di Alta Professionalità, a titolo di retribuzione base, di posizione e di risultato.
3. Ai fini del rispetto del tetto di cui al comma precedente, il Servizio personale certifica annualmente il differenziale assumendo quale importo medio spettante ai dirigenti regionali titolari di ufficio quello da essi percepito, nell’anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi professionali, a titolo di retribuzione base, di retribuzione di posizione nonché di retribuzione di risultato quantificata, quest’ultima, in base alla media aritmetica risultante dal complesso degli importi concretamente attribuiti a tale titolo per incarichi di titolarità di dirigente di ufficio diviso per il numero di dirigenti titolari di ufficio.

4. Non concorrono a formare la base di calcolo del tetto di cui al precedente comma 2, e sono liquidati a favore dell’avvocato costituito, i compensi professionali per attività professionali spettanti nei casi e nella misura stabiliti dal precedente articolo 4, che, in ragione della materia trattata, assumono straordinaria importanza o particolare interesse per l’amministrazione regionale, dichiarata da espressa delibera della Giunta regionale.

5. Fermo rimanendo il tetto come stabilito nel precedente comma 2, il contratto collettivo integrativo disciplina la correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.

6. L’accantonamento non superiore al 2% previsto dal precedente comma 1, lettera b), da destinarsi a trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura regionale, viene distribuito sulla base dei criteri, delle modalità e con i limiti fissati dal contratto collettivo integrativo.

7. L’avvocato coordinatore o il dirigente del Settore legale comunica formalmente ogni trimestre al Servizio personale il compenso professionale maturato sulle notule da liquidare a ciascun avvocato regionale, a valere sul fondo di cui all’articolo 3.

8. L’avvocato coordinatore o il dirigente del Settore legale comunica formalmente al Servizio personale, entro febbraio di ogni anno, la quota dei compensi professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a valere sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 1, lettera b).
9. Gli importi relativi ai compensi professionali riportati nelle notule, detratti gli accantonamenti di cui al precedente comma 1, lettera a, maturati ogni trimestre solare e comunicati ai sensi del precedente comma 7, sono liquidati unitamente allo stipendio del mese successivo, nel rispetto del tetto previsto dal precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali. Il saldo delle notule relative all’ultimo trimestre solare viene effettuato nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

10. Gli importi relativi ai compensi professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a valere sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 1, lettera b), maturati nell’anno solare di riferimento e comunicati ai sensi del precedente comma 8, sono liquidati, unitamente alla stipendio del successivo mese febbraio, nel rispetto del tetto fissato nel precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali.

11. In applicazione dell’art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n. 266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a carico della Regione Puglia.

12. Il diritto agli onorari e ai diritti non richiesti entro il termine di tre anni decorrenti dalla data entro la quale, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, la notula doveva essere presentata per la liquidazione si intenderà ad ogni effetto tacitamente rinunciato.

13. I compensi professionali erogati agli avvocati gravanti sul “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario. La correlazione tra tali compensi professionali e la produttività individuale, ivi inclusa la retribuzione di risultato, è disciplinata dalla contrattazione integrativa.


Articolo 8

(Costituzione del fondo e bilancio preventivo)

1. L’importo a preventivo del “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” è quantificato dall’Avvocato coordinatore e appostato annualmente nell’UPB di riferimento in considerazione dell’ammontare complessivo delle notule presentate dagli avvocati regionali nell’anno precedente.

2. L’eventuale residuo del fondo, risultante a consuntivo, incrementa nell’anno successivo la quota del 15% dell’accantonamento di cui all’articolo 7, comma 1.

3. Nel caso di scostamenti tra l’importo del fondo in bilancio preventivo e l’andamento della notulazione, si procede, a richiesta dell’Avvocato coordinatore, secondo gli ordinari strumenti di assestamento di bilancio.


Articolo 9

(Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali)

Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2008 n. 15 e al regolamento di attuazione.


Articolo 10

La tassa di mantenimento dell’iscrizione all’albo è a carico della Regione. In fase di prima applicazione, la Regione rimborserà la spesa sostenuta a detto titolo dagli avvocati regionali a decorrere dall’anno di rispettiva attribuzione del profilo professionale di avvocato, in esecuzione dell’art. 4 comma 4 del DPGR n. 412 del 13.5.2008, recante l’Atto di organizzazione dell’Avvocatura Regionale, e della DGR 726/2008, come modificata dalla DGR 1238/2008.


Articolo 11

(Disciplina di prima applicazione e transitoria)

1. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” di cui all’articolo 3 del presente regolamento viene istituito a decorrere dall’anno 2009.
2. Per l’anno 2009, la redazione delle notule di cui al precedente articolo 5 relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 avviene, nel rispetto della misura e dei limiti fissati nel presente regolamento, in una unica soluzione entro il 30 aprile 2010.
 
3. Con riferimento ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 istitutiva dell’Avvocatura regionale, a seguito di mandati conferiti prima di tale data, i compensi professionali degli avvocati regionali per l’attività espletata nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, sono determinati nelle seguenti misure e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 2 (validazione liquidatori), 3 e 4 (incarichi congiunti) e art. 6 co. 1 (cause seriali) e sono interamente liquidati a favore dell’avvocato costituito:
A. in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per l’amministrazione regionale con condanna della controparte soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;
B. in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per l’amministrazione regionale con compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 50% dei minimi tariffari per diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni e/o integrazioni;
C. in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per l’amministrazione regionale con condanna della controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;
D. in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per l’amministrazione regionale con compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 30% dei minimi tariffari per diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni e/o integrazioni.

4. Per il periodo ricompreso dal 27.6.2006 (data di istituzione dell’Avvocatura regionale) al 31.12.2008, la redazione delle notule di cui all’articolo 5 del presente regolamento ai fini della determinazione dei compensi come stabiliti nel precedente comma 3, avviene entro il 28 febbraio 2010. L’avvocato, con la presentazione delle notule, assume l’impegno a non azionare i crediti cui le notule si riferiscono ed a rinunciare alle relative azioni eventualmente già proposte. Il pagamento di tali compensi avviene sulla base di un piano di rateizzazione compatibile con le esigenze del bilancio regionale e avente durata comunque non superiore a due anni.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 dicembre 2012