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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2013
Numero
8
Data
28/03/2013
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)
Note
Pubblicato nel b.U.R.Puglia del 29 marzo 2013, n° 48
Allegati
Nessun allegato

 



IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE



PROMULGA


La seguente legge:




Art. 1



1. Sono revocate le deliberazioni del Consiglio regionale n. 74 del 24 gennaio 2011 e n. 86 dell’11 maggio 2012, concernenti “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”.




Art. 2


1. Alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:


a) al comma 1 dell’articolo 21 (Organi di rilevanza statutaria) è aggiunta la se­guente lettera:


“d bis) il Collegio dei revisori dei conti”;


b) al comma 1 dell’articolo 24 (Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale), le parole: “settanta consiglieri” sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta consiglieri oltre al Presidente della Giunta regionale”;


c) al comma 2 dell’articolo 33 (Prima seduta del Consiglio regionale), le parole: “dieci consiglieri” sono sostituite dalle seguenti: “sei consiglieri”;


d) al comma 1 dell’articolo 34 (Convocazione del Consiglio regionale), le parole: “dieci consiglieri” sono sostituite dalle seguenti: “sei consiglieri”;


e) il comma 5 dell’articolo 43 (Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

 “ 5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale esclusivamente i Consiglieri regionali eletti.”;


f) dopo il comma 5 dell’articolo 43 è inserito il seguente:


“5 bis.

In deroga al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può nominare assessori, in un numero non superiore a due, i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per la carica di Consigliere regionale.”;


g) dopo l’articolo 50 è inserito il seguente:


“Art. 50 bis (Collegio dei revisori dei conti)


1. Con legge regionale sono disciplinati la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento e l’organizzazione del Collegio dei revisori dei conti, nonchè il trattamento economico dei suoi componenti.”.

2. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 si applicano a partire dalla X legislatura.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



Data a Bari, addì 28 marzo 2013