Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Puglia, nell’ambito delle politiche di sviluppo,
promozione e salvaguardia degli ecosistemi agricoli e forestali delle produzioni
legate alla tipicità e tradizione del territorio, favorisce e promuove la tutela
delle risorse genetiche autoctone d’interesse agrario, forestale e zootecnico,
minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, così come definite
nell’articolo 2, e per le quali esistono interessi ambientali, culturali,
scientifici ed economici.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse
genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico:
a. specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche,
cloni, razze e popolazioni del territorio pugliese;
b. specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche,
cloni, razze e popolazioni anche di origine esterna al territorio pugliese ma
introdotti nel territorio regionale da almeno cinquant’anni e che, integrate
nell’ecosistema e nelle tradizioni della Regione Puglia, abbiano assunto
caratteristiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela;
c. risorse genetiche attualmente non più presenti sul
territorio regionale ma conservate in banche genetiche (genebanks), orti
botanici, istituti sperimentali, campi catalogo, centri di ricerca, della
Regione Puglia e di altre regioni o paesi, per le quali esista un interesse
economico, scientifico, culturale per la reintroduzione nelle pratiche
agricole, forestali e zootecniche.
2. Ai fini della presente legge non sono considerate
risorse genetiche autoctone piante e animali transgenici, cioè ottenuti con
tecniche d’ingegneria genetica in particolare riferite alle tecniche del DNA
ricombinante.
3. Per le specie di interesse agrario e forestale, ai
fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell’articolo 2 del
Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e
l’agricoltura.
Art. 3
Attività’ della Regione
1. La Regione Puglia esercita la propria azione di tutela e
valorizzazione delle risorse genetiche autoctone:
a. favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a
conoscere, preservare e/o ricostituire le risorse genetiche autoctone, a
diffonderne la conoscenza, il rispetto, l’uso e la loro valorizzazione;
b. assumendo specifiche iniziative atte alla loro tutela,
conservazione, moltiplicazione e valorizzazione;
c. prevedendo specifiche iniziative per promuovere e
sviluppare la rete di tutela prevista all’articolo 8;
d. promuovendo e sostenendo la formazione, l’informazione e
la divulgazione relative alla conoscenza della biodiversità agraria, forestale
e zootecnica;
e. valorizzando e promuovendo i prodotti delle risorse
genetiche autoctone;
f. prevedendo le necessarie azioni di salvaguardia, anche
mediante la rivitalizzazione e di risanamento.
2. La Giunta regionale approva appositi programmi di
intervento, nei quali sono stabilite le attività e le iniziative, i criteri di
accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di
attuazione.
3. I programmi d’intervento sono attuati e monitorati
da parte dell’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione
Puglia.
4. Le azioni regionali a tutela delle risorse genetiche
devono essere coerenti e conformi a criteri e strumenti esistenti a livello
nazionale e internazionale.
Art. 4
Registro regionale
1. Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche
autoctone, è istituito il registro regionale, in seguito detto registro,
suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritti razze,
specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni e popolazioni di
interesse regionale, di cui all’articolo 2.
2. Il registro è pubblico ed è tenuto dall’Area politiche per
lo sviluppo rurale della Regione Puglia, secondo le procedure specificate nel
regolamento di cui all’articolo 14.
3. Il registro è organizzato secondo criteri che consentono
l’omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello
nazionale e internazionale.
Art. 5
Iscrizione al registro regionale
1. L’iscrizione delle risorse genetiche autoctone di interesse
agrario, forestale e zootecnico, su base volontaria e gratuita, avviene a cura
dell’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, su proposta
della stessa Regione Puglia, di enti scientifici, di enti pubblici, di
organismi, organizzazioni e associazioni, nonché di singoli cittadini e di altri
soggetti interessati, sulla base del parere favorevole della Commissione tecnico
scientifica di cui all’articolo 7.
2. Per essere iscritte nel registro regionale le risorse
genetiche autoctone devono essere identificabili per un numero minimo di
caratteri definiti per ogni singola entità. Alla domanda d’iscrizione è
allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione
storico-tecnico-scientifica, inerente la risorsa genetica autoctona che si
intende iscrivere.
3. Una specie, varietà, cultivar, ecotipo, forma biologica,
clone, razza o popolazione può essere cancellata dal registro, previo parere
favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 7, quando
non sia più considerata risorsa genetica autoctona ai sensi dell’articolo
2.
Art. 6
Contrassegno
1. Per favorire la più ampia conoscenza dei cittadini e per
meglio esercitare le azioni di tutela e valorizzazione, è istituito un
contrassegno regionale dei prodotti delle risorse genetiche autoctone.
2. L’uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso alle
aziende agricole e alle aziende zootecniche che ne facciano richiesta e che
producano e/o trasformino, direttamente in azienda, prodotti delle risorse
genetiche autoctone, come definite all’articolo 2.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono disciplinate
le modalità di concessione e d’uso del contrassegno.
Art. 7
Commissione tecnico-scientifica
1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica per la
biodiversità.
2. La Commissione è composta dal direttore dell’Area politiche
per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, che la presiede, o da un suo
delegato, da un dirigente del Servizio agricoltura della Regione Puglia, da tre
esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse
genetiche animali, da quattro esperti del mondo scientifico e accademico
competenti in materia di risorse genetiche vegetali di interesse agrario e
forestale, da un esperto di agrobiodiversità, da un esperto di conservazione
delle risorse naturali, nominati dalla Giunta regionale. Le funzioni di
segreteria sono svolte da un funzionario dall’Area politiche per lo sviluppo
rurale della Regione Puglia appositamente designato.
3. La Commissione può essere convocata in forma ridotta, per la
parte delle competenze per le risorse genetiche vegetali, ovvero per quelle
animali.
4. La Commissione resta in carica tre anni. Ai componenti la
Commissione è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta e le eventuali
spese di viaggio e di trasferta, secondo quanto previsto dalla normativa
regionale. Il regolamento di cui all’articolo 14 disciplina i compiti e le
modalità di funzionamento della Commissione.
Art. 8
Rete di tutela delle risorse genetiche
1. La tutela e la conservazione delle risorse genetiche
autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico iscritte nel registro di
cui all’articolo 4 si attuano mediante l’istituzione di una rete di tutela delle
risorse genetiche, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall’Area
politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia.
2. Della
rete fanno parte di diritto i custodi, di cui all’articolo 12, e la Banca
regionale del materiale genetico, di cui all’articolo 9.
3. Alla rete possono aderire enti pubblici e soggetti privati,
secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all’articolo
14.
4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le
risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e
in situ, e a incentivarne la circolazione, controllando la vitalità del
materiale vegetale e animale da riproduzione, nonché a salvaguardare le
caratteristiche genetiche e di sanità dello stesso materiale.
5.
L’aderente alla rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale, di
razza o brevettuale su di una varietà o razza iscritta nel registro, oppure su
materiale biologico da questa derivato, ne dà tempestivo avviso all’Area
politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia.
6. Gli
agricoltori, gli allevatori, gli enti, i centri di ricerca, le università -
Facoltà di agraria e di medicina veterinaria, le associazioni e gli altri
soggetti che siano proprietari di materiale vivente tutelato con la presente
legge, sono tenuti a fornire alla Banca regionale del germoplasma di cui
all’articolo 9 una parte del suddetto materiale, per garantire la conservazione
delle entità genetiche presso altro sito.
Art. 9
Banca regionale del materiale genetico
1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex
situ, delle risorse genetiche, è istituita la Banca regionale del materiale
genetico, di seguito denominata Banca. Nella Banca confluiscono tutte le risorse
genetiche di interesse della presente legge, comprese quelle iscritte nel
registro regionale di cui all’articolo 4.
2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare
il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione,
alterazione e distruzione e a curarne la caratterizzazione e la
valutazione.
3. L’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia
assicura la gestione della Banca, in cooperazione con soggetti pubblici e
privati, opportunamente individuati, di comprovata esperienza nel settore e
dotati di idonee strutture tecnico-organizzative.
4. In relazione ai consolidati rapporti della Puglia con i
paesi del bacino del Mediterraneo, la Banca si pone quale centro di competenza
per la conservazione delle risorse genetiche autoctone delle regioni europee del
Mediterraneo.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 14 è disciplinato il
funzionamento della Banca.
Art. 10
Atlante regionale della biodiversità
1. Allo scopo di promuovere la conoscenza delle risorse
genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico conservate in
situ o “on farm”, è istituito l’Atlante regionale della biodiversità, di seguito
denominato Atlante, con finalità di supporto all’azione di tutela e
valorizzazione di cui all’articolo 3 e alle strategie conservative e gestionali
degli ecosistemi e delle singole specie a livello locale.
2. Nell’Atlante, strutturato come una banca dati informatica,
sono raccolte, con l’ausilio di cartografie su supporto informatico, tutte le
informazioni relative alle risorse genetiche conservate in situ, al fine di
determinarne la distribuzione, la dinamica e l’inquadramento tassonomico.
3. L’Atlante è uno strumento compatibile con il sistema
informativo territoriale della Regione Puglia.
Art. 11
Circolazione di materiale genetico
1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche
è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione del materiale
genetico, in ambito locale e senza scopo di lucro, necessaria al recupero, al
mantenimento e alla riproduzione di specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme
biologiche, cloni, razze e popolazioni iscritte nel registro.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono definite la
quantità di materiale genetico nonché le modalità di circolazione dello
stesso.
Art. 12
Custodi
1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore o
allevatore custode chi provvede alla conservazione in situ delle risorse
genetiche a rischio di estinzione, iscritte nel registro.
2. Il
coltivatore e allevatore custode:
a. provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa
genetica, proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di
contaminazione, alterazione o distruzione, includendo tra queste la
contaminazione genetica, soprattutto se da contaminazioni transgeniche. È
comunque tollerato un modesto livello di variazione dovuto all’evoluzione
naturale intraspecifica o all’adattamento;
b. non ostacola la conoscenza delle tecniche di coltivazione
e allevamento delle risorse genetiche di cui è depositario, attenendosi ai
principi di cui alla presente legge;
c. effettua il rinnovo (rigenerazione) dei semi delle specie
erbacee da lui conservate.
3. L’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione
Puglia tiene un apposito elenco dei coltivatori e allevatori
custodi.
4. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai
custodi avviene in situ, ovvero presso le zone originarie di prelievo e/o presso
quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza delle
stesse.
5. In caso di necessità e urgenza, l’Area politiche per lo
sviluppo rurale della Regione Puglia può provvedere, per fini di pubblico
interesse, all’immediata riproduzione ex situ della risorsa in via di
estinzione.
6. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono disciplinati
le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al comma 3 e i requisiti oggettivi
e soggettivi necessari all’attribuzione della denominazione di custode e al suo
mantenimento.
Art. 13
Tutela della biodiversità forestale
1. La Giunta regionale individua nel territorio regionale i
boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali in grado di
fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e ne cura la loro
iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico
aggiornamento e tenuto dal Servizio regionale delle foreste.
2. La Giunta regionale individua i popolamenti che, per le
particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano
idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica
l’elenco.
3. Il Servizio regionale delle foreste cura la diffusione e la
produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone
e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di
trapianto.
Art. 14
Regolamento di attuazione
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è
approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della stessa.
Art. 15
Norme finanziarie
1. Agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e
14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7 si
provvede mediante l’istituzione nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito
della U.P.B. 01.01.05, di dedicato capitolo denominato “Spese di funzionamento
della Commissione Tecnico Scientifica per la biodiversità” con una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa di euro 10 mila, alla cui
copertura si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del
capitolo 113040 U.P.B. 01.03.04 del bilancio annuale di previsione 2013 e
pluriennale 2013-2016.
3. Agli oneri conseguenti agli interventi
previsti dagli articoli 8 e 9, stimati in euro 300 mila annui, si provvede
mediante le disponibilità presenti sulle economie vincolate dei residui di
stanziamento riferite al capitolo n.112053, a tale scopo destinando complessivi
euro 2 milioni 100 mila. Con apposito provvedimento normativo da adottarsi
almeno ventiquattro mesi prima della presumibile data di esaurimento del
finanziamento di cui al comma 2, in caso di oggettiva impossibilità di
destinazione di nuovi specifici finanziamenti statali e/o comunitari, dovrà
valutarsi la possibilità di porre le spese di cui ai predetti articoli a gravame
del bilancio autonomo regionale. In caso di mancata adozione del provvedimento,
ovvero di valutazione negativa cesserà, in tutto o in parte, ogni forma di
finanziamento autonomo regionale alle attività previste dagli articoli 8 e 9
della presente legge.
4. Agli oneri conseguenti agli interventi
previsti dall’articolo 12 si provvede con le risorse destinate alla Misura 214,
azione 3, del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013. Con apposito
provvedimento normativo da adottarsi almeno ventiquattro mesi prima della
chiusura del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013, in caso di
impossibilità di destinazione di nuovi specifici finanziamenti statali e/o
comunitari, dovrà valutarsi la possibilità di porre le spese di cui al predetto
articolo a gravame del bilancio autonomo regionale. In caso di mancata adozione
del provvedimento ovvero di valutazione negativa cesserà, in tutto o in parte,
ogni forma di finanziamento autonomo regionale alle attività previste
dall’articolo 12 della presente legge.
Art. 16
Norme transitorie
1. Le azioni inerenti la conservazione in situ, compresi i
criteri per la definizione dell’accesso ai benefici, le indennità e i relativi
impegni sono riconducibili alle procedure di attuazione della Misura 214, azione
3, del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013, sino al termine
della sua operatività. Oltre il predetto termine, sono definiti nell’ambito
della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.