Capo 1
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1
Principi e finalità 
1. La Regione Puglia, in conformità all’articolo 17, comma 
terzo, della Costituzione, nonché ai principi sanciti nella Convenzione relativa 
alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali, 
firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 
2007, n. 19:
  a. riconosce nel lettore e nella lettrice figure di alto 
  valore culturale e sociale e promuove la lettura come forma di welfare della 
  conoscenza ravvisando in essa uno strumento di realizzazione della 
  cittadinanza sociale;
  b. riconosce la specificità culturale del libro e, più in 
  generale, degli strumenti di diffusione di contenuti e la molteplicità di 
  competenze e professionalità che, dalla ideazione alla fruizione, concorrono 
  ad assicurare la riproduzione del libro e la sua permanenza nel sistema dei 
  media;
  c. riconosce il libro quale opera dell’ingegno e strumento 
  fondamentale, in particolare per la circolazione delle idee, la crescita 
  sociale e culturale dei cittadini, l’arricchimento dell’esperienza individuale 
  e collettiva, la crescita di un’opinione pubblica democratica e consapevole, 
  la salvaguardia della diversità culturale come sancita nella Convenzione di 
  Parigi ratificata con legge 19/2007, la competitività, la crescita, lo 
  sviluppo economico e dell’occupazione;
  d. adotta e promuove politiche pubbliche trasversali e 
  integrate finalizzate alla promozione della lettura con interventi di sostegno 
  alle istituzioni culturali nonché ai soggetti economici che operano nella 
  filiera del libro e dei produttori di contenuti;
  e. nel rispetto delle norme europee e statali, sostiene e 
  promuove lo sviluppo delle librerie indipendenti, della editoria e degli 
  operatori della filiera del libro pugliesi, quali componenti del proprio 
  patrimonio culturale e strumento per la piena ed effettiva realizzazione delle 
  finalità della presente legge, nell’affermazione della bibliodiversità, intesa 
  come diversificazione culturale dell’offerta editoriale e 
  commerciale. 
Art. 2
Definizioni 
1. Ai sensi della presente legge, si intende per:
  a. “istituzioni culturali del libro e della lettura”, gli 
  organismi pubblici e privati aventi lo scopo di formare e sostenere il lettore 
  e di diffondere il libro, come scuole, università, biblioteche, archivi, 
  associazioni e fondazioni culturali non aventi scopo di lucro;
  b. “librerie indipendenti”, le librerie situate nel 
  territorio regionale non facenti parte, direttamente o per rapporti di 
  franchising o equivalenti, della grande distribuzione;
  c. “imprese editoriali”, le imprese che operano, con attività 
  esclusiva o prevalente, nel settore della progettazione, produzione, 
  promozione e distribuzione di libri, anche attraverso forme innovative, aventi 
  sede legale o attività prevalente nel territorio regionale;
  d. “operatori della filiera del libro”, le imprese e gli 
  altri soggetti privati che operano professionalmente e con attività esclusiva 
  o prevalente, nei settori della logistica e dei servizi funzionali alla 
  diffusione del libro e alla promozione della lettura, aventi sede legale o 
  attività prevalente nel territorio regionale. 
Capo 2
INTERVENTI, PROGETTI E AZIONI 
Art. 3
Sostegno al lettore e promozione della lettura 
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, 
la Regione realizza progetti di sostegno al lettore e di promozione della 
lettura che:
  a. si rivolgono a non lettori, a lettori deboli e a lettori 
  che hanno perso familiarità con la lettura;
  b. favoriscono l’abitudine alla lettura in età prescolare e 
  scolare, individuando nell’infanzia il momento privilegiato per la formazione 
  di una nuova e più solida generazione di lettori consapevoli;
  c. creano, anche attraverso incentivi e agevolazioni alle 
  famiglie e ai singoli, pari opportunità di fruizione del libro e favoriscono, 
  per mezzo della lettura, processi di integrazione o reinserimento sociale;
  d. incrementano l’accessibilità al libro a una fascia di 
  lettori potenziali quanto più ampia possibile, anche promuovendo processi di 
  alfabetizzazione rispetto all’innovazione digitale e ai nuovi device di 
  lettura;
  e. producono un impatto positivo nel sostegno al lettore e 
  nella promozione della lettura, verificabile e di lungo periodo;
  f. realizzano programmi di invito alla lettura, 
  manifestazioni, eventi e premi letterari, anche 
itineranti. 
Art. 4
Interventi e azioni in favore delle istituzioni e degli 
operatori 
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, 
nonché per creare le condizioni socio-culturali e di contesto funzionali alla 
migliore realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3, la Regione Puglia 
opera interventi e sostiene azioni che:
  a. valorizzano le istituzioni culturali del libro e della 
  lettura già presenti sul territorio, contribuendo alla loro rivitalizzazione, 
  nel quadro di un potenziamento sensibile dell’agibilità degli spazi di 
  distribuzione e di fruizione della lettura;
  b. danno impulso e/o consolidano i processi di 
  razionalizzazione e di ottimizzazione della rete distributiva delle imprese 
  editoriali;
  c. promuovono la rete di servizi di biblioteca di pubblica 
  lettura e di biblioteca scolastica;
  d. promuovono la digitalizzazione e l’ammodernamento 
  tecnologico delle imprese editoriali e delle istituzioni culturali del libro e 
  della lettura;
  e. creano uguali opportunità per i soggetti socialmente 
  svantaggiati, per i cittadini diversamente abili, per i pazienti degli 
  ospedali, per i detenuti, per i cittadini di origine straniera e, in generale, 
  per coloro che hanno maggiori difficoltà ad accedere al libro e alla 
  lettura;
  f. promuovono la formazione del personale delle istituzioni 
  culturali del libro e della lettura, delle librerie indipendenti e delle 
  imprese editoriali;
  g. sostengono le attività di traduzione dei libri, anche in 
  collaborazione con le istituzioni culturali del libro e della lettura;
  h. sostengono l’infrastrutturazione digitale delle librerie 
  indipendenti e la loro presenza sul web, anche mediante la creazione di 
  piattaforme digitali di networking;
  i. promuovono la creazione di una rete di librerie 
  indipendenti;
  l. promuovono studi e ricerche sul lavoro editoriale e sul 
  marketing librario;
  m. sostengono la partecipazione delle imprese editoriali alle 
  più importanti manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali;
  n. promuovono misure per favorire l’accesso al credito delle 
  imprese editoriali e degli operatori della filiera del libro.
2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 
privilegiano, quando possibile, rapporti di interdipendenza proficua tra le 
istituzioni culturali del libro e della lettura e, ancora, tra queste e le 
librerie indipendenti, le imprese editoriali e gli operatori della filiera del 
libro. 
3. La Regione promuove e sostiene accordi, convenzioni e 
altre forme di intesa tra le istituzioni culturali del libro e della lettura, le 
librerie indipendenti, le imprese editoriali e gli operatori della filiera del 
libro, al fine di realizzare reti di promozione della lettura e di mutua 
collaborazione. 
4. La Regione istituisce un Albo dove possono 
accreditarsi le istituzioni culturali del libro e della lettura, le librerie 
indipendenti, le imprese editoriali, gli operatori della filiera del libro 
nonché le associazioni regionali del settore che desiderino avere rapporti di 
collaborazione con l’ente regionale e partecipare ai progetti promossi 
attraverso la presente legge. Le modalità di accreditamento vengono definite da 
un apposito Regolamento. 
Capo 3
PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE 
Art. 5
Piano annuale per la promozione della lettura e del 
libro 
1. I progetti, gli interventi e le azioni di cui agli articoli 
3 e 4 sono attuati in base al Piano annuale per la promozione della lettura e 
del libro.  
2. Il piano viene predisposto, sentito il parere della Consulta 
del libro e della lettura di cui all’articolo 6, e viene adottato dalla Giunta 
regionale con propria deliberazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello oggetto del programma.  
3. Il programma, oltre a stabilire progetti, interventi e 
azioni da attuare nell’anno di riferimento, individua, in coerenza con la legge 
di bilancio, le risorse per la loro realizzazione e, in attuazione delle 
finalità e degli obiettivi della presente legge, fornisce gli indirizzi generali 
ai servizi amministrativi competenti. La relazione annuale sullo stato della 
lettura e del libro in Puglia costituisce parte integrante del programma.  
4. Nella predisposizione e nell’attuazione del Piano annuale, 
l’amministrazione regionale cura il coordinamento delle proprie iniziative per 
la promozione della lettura con il Centro per il libro e la lettura, con il 
Ministero per i beni e le attività culturali e con le province e i comuni 
pugliesi.  
5. La Giunta regionale si impegna a monitorare l’attuazione, 
l’efficacia, l’efficienza e l’impatto dei progetti, delle azioni e degli 
interventi finanziati.  
Art. 6
Consulta del libro e della lettura
1. La Consulta del libro e della lettura è un organismo 
consultivo istituito presso la Presidenza della Giunta 
regionale. 
2. La Consulta del libro e della lettura viene istituita 
e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha il compito di 
fornire il parere motivato sul Programma annuale per la promozione della lettura 
e del libro di cui all’articolo 5, comma 2, nonché di esprimersi sulle altre 
questioni attinenti le materie oggetto della presente legge, su richiesta della 
Giunta regionale ovvero di propria iniziativa. 
3. La Consulta del 
libro e della lettura è composta da:
  a. il Presidente della Regione Puglia o un assessore da lui 
  delegato, che la presiede;
  b. un rappresentante del livello regionale dell’Associazione 
  italiana biblioteche (AIB);
  c. un rappresentante del livello regionale dell’Associazione 
  librai italiani (ALI);
  d. un rappresentante del livello regionale dell’Associazione 
  italiana editori (AIE);
  e. un rappresentante del Comitato universitario regionale di 
  coordinamento (CURC);
  f. il responsabile dell’Ufficio scolastico regionale o suo 
  delegato;
  g. il Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) 
  regionale o suo delegato.
4. La Consulta del libro e della lettura è altresì composta 
da:
  a. un rappresentante degli editori pugliesi;
  b. un rappresentante delle librerie indipendenti 
pugliesi;
  c. il coordinatore dei poli bibliotecari provinciali;
  d. due rappresentanti di associazioni od organismi culturali 
  operanti nel territorio regionale e aventi quale principale scopo sociale 
  quello della promozione della lettura.
I componenti sono individuati e nominati dal Presidente della 
Giunta regionale in esito a procedure pubbliche di selezione, da definirsi con 
apposito provvedimento della Giunta regionale, di natura non regolamentare, da 
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
5. La Consulta dura in carica tre anni. Si riunisce, in via 
ordinaria, almeno due volte l’anno e i suoi componenti operano a titolo 
gratuito. Essa si dota di un proprio regolamento di 
funzionamento. 
Art. 7
Norma finanziaria 
1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge si provvede 
mediante l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione, 
nell’ambito dell’UPB 02.03.02, del capitolo di spesa denominato “Fondo 
finalizzato alla promozione del libro e delle piccole e medie imprese editoriali 
della Puglia”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013, in termini di 
competenza e cassa, di euro 200 mila, alla cui copertura finanziaria si fa 
fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 
denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa 
corrente in corso di adozione” - UPB 06.02.01.  
2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è 
stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale. (1)
(1) Vedi la l.r. 
n. 1/2016, art. 41. 
 
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, 
comma 1 della L.R. 
12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il 
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.