Art. 1
Modifiche e integrazione all’articolo
24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4
1. All’ articolo
24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di
sanità e servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazione:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale
inclusi nell’elenco di cui al comma 2 hanno la facoltà, con priorità rispetto
agli altri aspiranti e comunque in subordine rispetto ai Direttori generali in
carica, di partecipare al corso di formazione in materia di sanità pubblica e
di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione
Puglia ai sensi del comma 4 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e con le modalità
previste dall’articolo 25.”;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. La designazione dei Direttori generali delle aziende e
degli enti del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall’elenco
regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi
di candidati idonei delle altre regioni, facendo divieto di attribuire
incarichi a soggetti in quiescenza.”;
c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
“10 bis. Il Direttore generale nominato deve produrre, entro
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria di cui all’articolo 3 bis, comma 4, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 15 luglio 2014