Art.1
Finalità
1. Nel rispetto
dei principi e delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme
in materia ambientale), la presente
legge persegue finalità di salvaguardia degli habitat costieri di interesse
comunitario della regione Puglia, ricompresi nelle Aree di interesse
comunitario
(SIC), nelle
Zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree naturali protette e nelle aree
pubbliche o private comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica,
poste entro trecento metri dal mare, già patrimonio tutelato dalla Regione
Puglia ai sensi dell’articolo 2.06 della deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre
2000, n. 1748 (Piano
Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T.P.).
Approvazione definitiva) e dagli
strumenti di pianificazione paesaggistica in attuazione del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio) e successive
modifiche e integrazioni, perseguendo e sanzionando attività e comportamenti che
ne compromettano l’integrità e la naturale conformazione.
Art. 2
Sanzioni
1. Chiunque, con
o senza ausilio di mezzi meccanici o attrezzature anche manuali, devasta
irreversibilmente, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute
autorizzazioni, gli habitat costieri di interesse comunitario di cui
all’articolo 1 e punito, fatte salve le più gravi sanzioni e gli obblighi
disposti dal d.lgs. 152/2006, con la sanzione amministrativa, determinata
dall’autorità competente, da un minimo di euro 15 mila a un massimo di euro 150
mila.
2. Qualora le
attività sanzionate si verifichino in aree oggetto di concessione demaniale o
autorizzazione a qualsiasi titolo, queste possono essere revocate dall’autorità
concedente senza alcuna pretesa di risarcimento o di ripetizione da parte del
concessionario.
Art. 3
Ripristino
e risarcimento
1. Nei casi
previsti dall’articolo 2 si applicano le disposizioni relative alle misure di
ripristino e risarcimento previste dalla parte sesta del d.lgs. 152/2006 e
successive modifiche.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.