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IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 1, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 368 del 03/03/ 2015
di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi e finalità
1) La Regione, nelle materie disciplinate dal presente
regolamento, garantisce la salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica, nel
rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni
persona e tutela gli interessi degli utenti e dei servizi stessi; assicura,
inoltre, la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali
deceduti e realizza un sistema cimiteriale per gli animali d’affezione idoneo a
garantire la tutela dell’igiene pubblica, della salute della comunità e
dell’ambiente.
2) In forza delle lettere a), b), c), d), e) dell’art.
2 della l.r. 34/2008, la Regione esercita funzioni, poteri, provvedimenti e
istituisce un osservatorio con finalità di studio ed analisi delle problematiche
del settore, di monitoraggio dell’applicazione corretta e uniforme della l.
r. n. 34/2008.
3) Nel rispetto delle disposizioni contenute nella
l.r. 34/08 i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri,
necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, attraverso apposito
regolamento in linea con il presente provvedimento, da emanarsi entro 180 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Capo II
Norme in materia di attività funeraria
Art. 2
Definizioni
1)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ambito necroscopico: tutte le prestazioni assicurate in
via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale,
quali:
a.1
il trasporto funebre per indigenti;
a.2
la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell’autorità giudiziaria o
per esigenze igienico-sanitarie; a.3 il deposito di osservazione;
a.4
l’obitorio;
a.5
le attività di medicina necroscopica;
b)
ambito cimiteriale: insieme delle attività connesse alla disponibilità del
demanio cimiteriale, quali:
b.1
le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
b.2
le concessioni di spazi cimiteriali;
b.3
la cremazione;
b.4
l’illuminazione elettrica votiva;
b.5
i rifiuti;
c)
attività funebre: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli
aventi titolo:
c.1
il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
c.2
la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il
funerale;
c.3
cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri;
c.4
il trasporto di salma e di cadavere;
d)
cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l’accertamento
della morte;
e)
celletta ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti
da esumazioni o estumulazioni; f) cinerario comune: luogo destinato ad
accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi
titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
g)
cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le
ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
h)
estumulazione: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o
loculo;
i)
esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
j)
feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
k)
inumazione: sepoltura di feretro in terra;
l)
medico curante: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha
determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto
ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno
presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n.
24 del 24.06.1993;
m)
nicchia cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le
ceneri provenienti da cremazioni; n) operatore funebre: dipendente
dell’impresa funebre con mansioni operative;
o)
ossario comune: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da
esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto
diversa destinazione;
p)
polizia mortuaria: attività da parte degli enti competenti di tipo:
p.1
autorizzatoria;
p.2
di vigilanza e di controllo;
p.3
sanzionatoria.
q)
resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di
mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di
ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
r)
salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell’accertamento di
morte;
s)
traslazione: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo
all’interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
t)
trasporto funebre: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti
mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione,
all’obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla
propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall’uno all’altro di
questi luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
u)
tumulazione: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in
loculo o tomba;
v)
Sottoprodotti di origine animale: (art.2 Reg.Ce n° 1069/2009) corpi interi o
parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da
animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli
embrioni e lo sperma;
w)
Animale da compagnia: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009); un animale appartenente a
una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall’uomo a fini
diversi dall’allevamento;
x)
incenerimento: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti
derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla
direttiva 2000/76/CE;
Art. 3
Adempimenti conseguenti al decesso
1) Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda
all’art. 72 del Regolamento di Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 e alla vigente normativa in materia. La dichiarazione di morte,
redatta secondo il modello di cui al successivo art. 37, co.1., lett. b.1,
contiene, oltre ai dati anagrafici del defunto, la data, l’ora ed il luogo del
decesso.
2) L’impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di
competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul
modello di cui all’art. 37 co.1, lett. b.3, rimane agli atti dell’impresa ed è
esibito al responsabile della camera mortuaria, dell’obitorio, del crematorio o
dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del
servizio.
3) Il medico curante redige la denuncia di causa di morte
ISTAT entro ventiquattro ore dall’ora del decesso, indicata nella predetta
dichiarazione di morte.
4) In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in
caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia di causa di
morte ISTAT è affidata, ai sensi dell’art. 1, c. 4 del D.P.R. 285/1990, al
medico necroscopo che può richiedere l’esecuzione di riscontro diagnostico;
5) Qualora gli aventi diritto manifestino l’intenzione di
avvalersi delle previsioni del comma 1, art.10 della l.r. 34/2008, a richiesta e
ad onere dei familiari, la salma, per lo svolgimento del periodo di osservazione
e per l’esposizione, può essere trasportata dal luogo del decesso, ivi comprese
le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o
private:
a.
alla
sala del commiato;
b.
alla
camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa
disponibilità all’accoglimento della salma;
c.
al
civico obitorio;
d.
all’abitazione
propria o dei familiari;
e.
ai
luoghi di culto purché idonei all’osservazione della salma come prescritto
dall’art. 12 comma 2 del D.P.R. 285/1990;
6)
Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze, il Sindaco
può autorizzare l’osservazione della salma in altri luoghi, previo parere
favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa
vigente.
7) Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di
destinazione, è necessaria l’acquisizione del certificato, di cui all’art. 37,
co.1, lett.a.1, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l’idoneità della
salma ad essere trasportata.
8) La dichiarazione o avviso di morte, di cui all’art. 72 del
DPR 396/2000, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia
di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui
all’art. 37 co.1, lett.a.1.
9) La salma è trasportata corredata della certificazione di
cui al comma precedente in originale e di copia della denuncia di causa di morte
ISTAT nella parte riguardante i dati sanitari, come previsto dal comma 3
dell’art. 10 della l.r. 34/08, fatti salvi gli obblighi in materia di tutela
della riservatezza dei dati personali.
10) I congiunti, come individuati dall’art.4 del DPR 223/1989,
purché non si oppongano altri aventi titolo, possono avvalersi delle procedure
di cui all’art. 10, comma 1, della l.r. n.34/2008.
11) Il Comune promuove la formazione, l’archiviazione e la
trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto
delle norme in materia di trattamento di dati personali. Vigila che ogni
impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga
scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.
Art. 4
Adempimenti conseguenti al trasporto di salma
1) Nel caso in cui la sede di destinazione della salma di cui
al precedente art.3, c.5, del presente regolamento, è sita nel territorio del
Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente
registra l’accettazione della salma con l’indicazione del luogo di partenza,
l’orario di arrivo, le generalità dell’incaricato del trasporto e trasmette la
certificazione di cui all’art. 37 co.1, lett.a.1, alla ASL competente per
territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l’accertamento
necroscopico alla stessa ASL.
2) Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi
nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente
registra l’accettazione della salma con l’indicazione del luogo di partenza,
dell’orario di arrivo e le generalità dell’incaricato al trasporto, trasmettendo
la certificazione di cui all’art. 37 co.1, lett.a.1, alla ASL ed al Comune ove è
avvenuto il decesso, nonchè alla ASL ed al Comune sede della struttura
ricevente.
Quest’ultimo
Comune, dopo aver richiesto l’accertamento della realtà della morte alla ASL
competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al
Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l’atto di morte, al fine
del successivo rilascio dell’autorizzazione al trasporto e seppellimento o
cremazione.
3) Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o
luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la
trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL della certificazione di cui ai precedenti
commi 1 e 2 del presente articolo, sono a carico dell’addetto al trasporto e
possono avvenire per via telematica certificata.
Art. 5
Periodo e depositi di osservazione
1) I soggetti deceduti non possono essere seppelliti né
sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima
dell’accertamento della realtà di morte e, comunque, prima che siano trascorse
ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del
D.P.R. 285/90.
2) In caso di soggetti deceduti sulla pubblica via, per lo
svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate al Civico
Obitorio.
Art. 6
Visita necroscopica
1) Le modalità di esecuzione dell’accertamento della realtà
della morte sono disciplinate dal DPR 285/1990, salvo le fattispecie previste
dalla L. 29.12.1993, n. 578 e dai successivi regolamenti applicativi.
2)
La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato
della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il
rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post-mortali. La relativa
certificazione è redatta su modello di cui all’art. 37 c. 1 lett. a.2.
3) La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del certificato
necroscopico.
Art. 7
Autorizzazione al trasporto di cadavere
1) L’autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su
modello conforme alla modulistica di cui all’art. 37 c. 1 lett. b.4, compete al
funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il
cadavere si trova in altro Comune.
2) L’autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata
anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:
a.
esistenza
di autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre;
b.
esistenza
dell’incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
c.
elementi
identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché
del mezzo impiegato.
Tale
autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall’abitazione
privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate
nello stesso Comune.
3) L’autorizzazione al trasporto non è necessaria se il
cadavere si trova nell’obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base
alla certificazione medica di cui all’art.
10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell’autorità giudiziaria.
Rimane comunque necessaria l’attestazione di identificazione, confezionamento e
chiusura feretro, su modello di cui all’Art. 37 c. 1, lett. B5.
4)
L’operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di
assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere
effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell’addetto al
trasporto, incaricato dall’impresa funebre.
5) All’atto del ricevimento del feretro, il responsabile del
servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell’integrità del
sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di
accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura
feretro per trasporto, nonché dell’autorizzazione al trasporto e autorizzazione
al seppellimento.
6) Per effettuare l’esecuzione del corteo funebre, ove
consentito, occorre l’autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.
7) L’autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata
prima dell’autorizzazione al seppellimento.
8) Per il trasporto del cadavere nell’ambito del territorio
nazionale, sono necessari l’ autorizzazione comunale al trasporto e il verbale
di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all’estero
valgono le disposizioni del DPR 285/90.
9) La Asl competente per territorio rilascia l’autorizzazione
per quanto riguarda:
a. trasporto di prodotti abortivi di cui all’art. 7, comma
2, del DPR 285/1990;
b.
trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in
cimitero, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.
10) E’ consentito il rilascio dell’autorizzazione al trasporto del
cadavere sullo stesso documento che contiene l’autorizzazione alla cremazione,
seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma
del responsabile del procedimento, la seconda dall’Ufficiale dello Stato civile.
11) Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con
l’esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di
osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste
dall’art. 10
della l.r. 34/2008.
12) La vigilanza sui trasporti funebri spetta ai Comuni, alle
ASL e alle Forze dell’Ordine.
Art. 8
Attività funebre
1) L’attività funebre può essere esercitata da imprese
pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha
sede legale l’impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che
possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell’
impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto
dall’art. 15.
L’attività
funebre comprende congiuntamente:
a.
la
vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
b.
l’autorizzazione
al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli
aventi diritto;
c.
l’autorizzazione
al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2) I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il
corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono
possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a
ciascun aspetto dell’attività.
3)
I soggetti dell’impresa coinvolti nell’espletamento dell’attività funebre
acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.
4) Per l’espletamento dell’attività funebre le imprese devono
avere la disponibilità permanente di:
a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento
degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni
di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa
allo svolgimento dell’attività funebre.
b.
almeno un’auto funebre idonea all’uso e verificata annualmente da parte
dell’ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.
c.
un responsabile, della conduzione dell’attività funebre, adeguatamente
formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell’autorizzazione,
specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale
rappresentante dell’impresa.
d.
Le imprese che esercitano l’attività funebre devono disporre di almeno quattro
operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi,
assunti direttamente dal soggetto titolare dell’autorizzazione con contratto
di lavoro ai sensi delle vigente normativa.
e.
Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4
necrofori necessari per l’espletamento del funerale.
5) I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad
autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche
laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società
consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di
contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento
dell’attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati
presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che,
attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e
funzionale l’espletamento dell’attività funebre. Tali compiti devono riguardare
anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.
6) I soggetti che intendono garantire il possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l’attività funebre ad altro
esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi
minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con
regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si
aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre
aumentano di un’auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al
Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, la congruità organizzativa e
funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di
soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.
7) Per l’apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti
esercenti l’attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione
degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o
altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il
soggetto titolare dell’autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti
formativi del responsabile della conduzione dell’attività.
8) L’impresa
funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter
svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre
autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.
9) Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto
funebre in modo disgiunto dall’attività di onoranza, di cui al comma 6
dell’art.15 della l.r.34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5
dell’art.15 della stessa legge regionale.
10) Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del
personale dell’impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in
solido dell’impresa.
11)
I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre, previa disponibilità
e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di
rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti
prestazioni:
a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi
di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da
parte dei familiari;
b.
Il servizio di recupero e trasferimento all’obitorio comunale dei deceduti
sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo
privato.
I
corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati
da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale
disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse
aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i
servizi resi.
12) L’autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti
l’attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR
285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed
esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali
operazioni, l’impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare
contratto registrato.
13) Le Associazioni rappresentative della categoria,
predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività
funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 9
Sospensione e revoca dell’attività funebre
1) Il Comune vigila sulla correttezza dell’esercizio della
attività funebre.
2)
La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all’interno dell’impresa
di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere
informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o
indicazioni per l’attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di
sospensione dell’attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un
massimo di 60 gg.
3)
La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca
dell’autorizzazione.
4)
In caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 8 comma 1, il Comune
dispone la revoca dell’autorizzazione.
Art. 10
Cremazione
1) Ai fini della cremazione del cadavere e della conservazione
dell’urna, l’autorizzazione è rilasciata da parte dell’Ufficiale dello stato
civile del Comune di decesso che ha formato l’atto di morte, sulla base della
volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità
previste ed indicate dall’art.3, lettera b) della legge n.130/2001.
2)
Il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella
scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all’art. 1 del
D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all’art. 37 comma, 1 lett. a.3)
attestante l’esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva
dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Detti campioni, prelevati per
“strappamento” con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta
di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico
necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in
sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci
anni, per eventuali indagini disposte dall’autorità giudiziaria. Le procedure
relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o
rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie.
Nella
predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore
di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace-maker questo
deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La
rimozione del pace-maker è attestata da idonea certificazione.
3) L’autorizzazione dell’Ufficiale dello stato civile alla
cremazione ingloba l’autorizzazione all’eventuale seppellimento (tumulazione o
interramento), dell’urna cineraria. L’interramento avviene in una apposita area
cimiteriale che i Comuni sono tenuti ad individuare. La predetta autorizzazione
vale anche quale documento per il trasporto.
4) In caso di cremazione di cittadino straniero, i
richiedenti, ai sensi dell’art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano
apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in
Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e
siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a
quanto statuito dall’art.24 della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di
reciprocità.
5) Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve
riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.
6) E’ consentita la collocazione di più cassette di resti
mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un
feretro.
7) Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure
precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri,
salva diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
8) In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione,
anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto
amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo
trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.
9) Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del
crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro
esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il
trasporto, un’altra viene consegnata al responsabile del cimitero o chi riceve
l’urna ed una all’Ufficiale di stato civile del Comune che ha autorizzato la
cremazione.
10) Nell’ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un
primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di
sepoltura.
11) L’autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi,
all’affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all’Ufficiale
dello Stato Civile.
12) Nel caso di decesso all’estero l’autorizzazione è
rilasciata dal Comune che trascrive l’atto di morte successivamente
all’introduzione del cadavere in Italia.
Art. 11
Registro per la dichiarazione di volontà alla propria
cremazione
1) É istituito presso ogni Comune il registro della
cremazione pei i residenti.
2) Nel registro sono riportate le modalità con cui il
richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la
destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato
l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme
prescritte dall’articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune
predispone un modello di dichiarazione.
3) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la
cancellazione o la modifica delle proprie volontà.
4) Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione
riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati,
deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l’indicazione della
destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura
dell’associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.
Art. 12
Affidamento delle ceneri
1) L’Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso è
competente al rilascio dell’autorizzazione all’affidamento delle ceneri.
2) L’ autorizzazione all’affidamento delle ceneri è concessa,
nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le
stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
3)
L’autorizzazione all’affidamento è comunicata, a cura dell’Ufficiale dello Stato
civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all’Ufficiale dello Stato civile
del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono
custodite le ceneri.
4) Nell’autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto
detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e
dell’affidatario oltre alla destinazione finale dell’urna e delle ceneri che non
può avvenire in un locale /edificio non custodito.
5) L’Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono
custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell’affidatario, in apposito
registro. L’affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri
o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di
residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini
dell’aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:
a.
l’affidatario
dell’urna;
b.
l’indirizzo
di residenza;
c.
i
dati anagrafici del defunto cremato;
d.
il
luogo di conservazione dell’urna cineraria;
e.
le
modalità di conservazione che garantiscano da ogni
profanazione;
f.
la
data , il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.
6) In caso di trasferimento dell’affidatario in Comune di
altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa
normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l’urna è destinata
al cimitero del Comune ove era residente il defunto.
7) In caso di decesso dell’affidatario o impedimento o
rinuncia all’affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro
affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la
conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita
nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del
defunto.
Art. 13
Dispersione delle ceneri
1) L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è
competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
2) La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa
nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le
stesse modalità previste per la cremazione.
3) L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è
comunicata, a cura dell’Ufficiale dello stato civile del Comune competente al
rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
4) La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall’art.
13 della legge regionale n.34/2008.
5) La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi
e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di
manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni
climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.
E’ vietata:
a. nei centri abitati come definiti dal Decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285(codice della strada);
b.
in edifici o altri luoghi chiusi.
6) La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene
svuotando il contenuto dell’urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo
o accumularlo in un punto prestabilito.
7) L’operazione materiale della dispersione risulta da
apposito verbale redatto dall’incaricato della dispersione. Detto verbale è
trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della
dispersione, all’Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la
cremazione.
8) In caso di dispersione su area privata, l’autorizzazione
all’utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del
fondo ed acquisita agli atti dell’Ufficiale di Stato civile. E’ fatto divieto a
chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all’assenso
alla dispersione delle ceneri.
9) Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa
individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.
10) Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è
il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei
cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al
coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
11) I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune
di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di
preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest’ultimo Comune,
prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti
per l’esistenza di ragioni ostative.
12) La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in
altra regione è autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune della
regione Puglia nel cui territorio è stata richiesta la dispersione.
13)
La dispersione all’interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro
che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del
Comune. Il Regolamento Comunale può prevedere altri casi di ammissibilità.
Art. 14
Rifiuti cimiteriali
1) Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni
cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del
DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006 .
Art. 15
Strutture per il commiato
1) Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui
all’art.
17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dall’art. 8 del
presente regolamento per la conduzione dell’attività funebre.
2) Le
strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti
igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi
mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
3) Le strutture per il commiato devono possedere:
a. accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di
accesso dall’esterno per i visitatori;
b.
camera ardente;
c.
disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
d.
locale spogliatoio per il personale;
e.
deposito per il materiale;
f.
servizio igienico per il personale;
g.
servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte
dei soggetti diversamente abili; h. eventuale locale per ristoro.
4) Le strutture devono essere dotate di condizionamento
ambientale dell’aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:
a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a
18ºC enumero minimo di ricambi d’aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con
presenza di salme;
b.
umidità relativa 60 ± 5%.
5) La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:
a.
impianto
illuminazione di emergenza;
b.
apparecchiature
di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde
assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di
osservazione.
c.
gruppo
di continuità che garantisca il funzionamento dell’impianto di climatizzazione
e illuminazione.
6) Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata
per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui
alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5.
7) Le strutture per il commiato possono essere gestite anche
dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa
autorizzazione è rilasciata dal Comune.
8) Il personale delle strutture per il commiato, gestite da
soggetti non esercenti l’attività funebre, deve avere preventivamente
frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato
all’attività.
Capo III
Formazione
Art. 16
Personale e profili professionali
1) Il direttore tecnico, l’addetto alla trattazione degli
affari e i necrofori dei soggetti esercenti l’attività funebre di cui al
precedente art. 8, devono possedere specifico attestato di formazione
professionale, rilasciato ai sensi dell’art. 17.
Art. 17
Percorsi formativi
1) Per la preparazione teorico-pratica degli addetti alla
attività di impresa, le imprese funebri sono tenute a disporre la partecipazione
degli stessi a specifici corsi di formazione.
2) I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e/o
privati autorizzati dalla Provincia ai sensi della DGR 172/2007 o accreditati
presso la Regione Puglia, ai sensi della DGR 195/2011.
3) Il personale per essere avviato all’attività deve essere in
possesso del prescritto attestato di qualifica.
4) E’ fatto obbligo di
partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della
normativa vigente in materia.
5) I programmi dei corsi, integrati da esercitazioni pratiche,
verteranno sulle materie indicate nelle Tabelle I e II, di cui all’allegato a.1.
6) I corsi di formazione professionale per la qualificazione
professionale dei soggetti esercenti l’attività funebre sono rivolti:
a.
ai direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari di imprese che
intendono svolgere attività
funebre
ai sensi dell’art. 8 comma 4 lettere c) del Regolamento;
b.
agli operatori funebri o necrofori, Art 8 comma 4 lettera d) del Regolamento.
Il numero massimo dei partecipanti per ogni corso è di 20 persone.
7) I corsi di formazione sono erogati dalla Regione Puglia
direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello
definito ai sensi dell’Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 20/3/2008,
e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni
adottate dalla Regione Puglia.
8) La durata dei corsi di formazione, i requisiti di
ammissione, il numero massimo dei partecipanti e le ore formative sono riportati
nella tabella riassuntiva per moduli compresa nell’Allegato
a.1.
9) La durata del corso di aggiornamento per direttori tecnici
ed addetti alla trattazione degli affari è di 30 ore, mentre per gli operatori
funebri e necrofori è di 25 ore.
10) E’ prevista la partecipazione congiunta di entrambe le
figure professionali delle attività funebri relativamente a quelle ore di
lezione che si riferiscono a materie di interesse comune alle due figure.
11) La certificazione rilasciata al termine del corso, per
l’abilitazione all’esercizio dell’attività deve essere conforme all’allegato “2”
del presente regolamento. Il soggetto attuatore deve utilizzare la modulistica
di cui agli allegati “3”e “4” già in uso nelle prove di verifica.
12)
La verifica consiste nella somministrazione di un test con più quesiti formulati
dalla commissione i quali provvederanno, altresì, a stabilire a priori i criteri
di valutazione, nonché a stabilire la soglia minima di profitto che unitamente
al rispetto della soglia minima di frequenza costituisce presupposto per il
rilascio dell’attestato di frequenza al corso abilitante all’esercizio delle
attività funebri.
13)In sede di prima applicazione, per il responsabile e gli
operatori che risultino essere stati regolarmente assunti da almeno due anni,
l’attestazione è rilasciata a seguito di partecipazione ad un corso di
aggiornamento.
Art. 18
Obblighi del personale comunale
1) Il personale dei competenti uffici comunali verifica la
puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell’impresa funebre,
con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della
documentazione prevista, nonchè della permanenza dei requisiti delle imprese e
delle strutture. II personale comunale segnala alle AA.SS.LL. ed agli organi di
Polizia le inadempienze.
CAPO IV
AMBITO CIMITERIALE
Art. 19
Costruzione dei cimiteri
1) Fatta salva la normativa vigente, i progetti di ampliamento
dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono preceduti da uno studio
urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione,
l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica e meccanica del
terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono
approvati dal Consiglio comunale.
Art. 20
Pianta dei cimiteri
1) Presso l’ufficio tecnico del Comune e presso il competente
Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL, deve essere conservata una
planimetria d’insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R.
285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200 dei
cimiteri esistenti nel territorio del Comune.
2) La planimetria comprende anche le zone circostanti del
territorio con le relative zone di rispetto.
3) La piantina planimetrica è firmata dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale e controfirmata dal Dirigente del Servizio di
igiene pubblica della ASL. La stessa piantina planimetrica è aggiornata quando
si creano nuovi cimiteri o sono soppressi i vecchi, quando si modificano o
ampliano gli esistenti ed è rinnovata ogni 5 anni.
Art. 21
Camera Mortuaria
1) Per le caratteristiche della camera mortuaria, si rinvia
alla normativa vigente. Essa deve essere costruita in prossimità dell’alloggio
del custode, ove esistente, comunque nell’ambito dell’area cimiteriale e deve
essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
2) Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di
manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza,
eventualmente anche mediante l’utilizzo di apparecchiature a distanza.
Art. 22
Tumulazioni e loculi
1) Per le caratteristiche delle casse, si fa rinvio alle
specifiche tecniche della vigente normativa in materia.
2) Sulla cassa
deve essere presente apposita targhetta identificativa della ditta incaricata
delle onoranze funebri.
3) Le casse di zinco devono essere rinforzate lungo i margini
interni mediante idoneo riporto di materiale metallico saldato.
4) I cadaveri sono adagiati all’interno della cassa in zinco
su tappetini assorbenti in materiale biodegradabile.
5) La costruzione e
la manutenzione dei loculi rientrano nella competenza dal Comune.
6) Per le norme tecniche di realizzazione dei loculi, anche
all’interno di cappelle private, si rinvia alle prescrizioni vigenti in materia.
7) All’atto della costruzione il Comune determina il prezzo
per la concessione dell’uso dei loculi tenuto conto:
a.
della
loro ubicazione e collocazione;
b.
del
costo della costruzione;
c.
del
costo della manutenzione;
d.
della
durata della concessione.
8) I Comuni stabiliscono le condizioni per la concessione
dei loculi.
9) Per le tumulazioni privilegiate si rimanda a quanto
previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Art. 23
Indicazioni per i Comuni
1) I Comuni in conformità al presente regolamento, e tenuto
conto delle necessità e degli usi locali, regolamentano le attività inerenti a:
a. decorazioni su lastra di marmo a chiusura loculi e
monumenti a terreno;
b.
documenti e lapidi;
c.
retrocessioni dei loculi o di aree per sepolture private;
d.
sepolcri privati;
e.
orario dei cimiteri e dei relativi uffici comunali interessati;
f.
disciplina dell’ingresso e circolazione veicoli;
g.
norme di comportamento all’interno del Cimitero;
h.
manifestazioni varie;
i.
divieto di attività commerciali;
j.
accesso delle imprese nel cimitero per l’esecuzione di lavori riguardanti
lapidi e tombe;
k.
lavori nei cimiteri;
l.
ditte ammesse a lavorare nei cimiteri;
m.
coltivazione di fiori ed arbusti;
n.
riti funebri
o.
reperimento di spazi idonei nel rispetto della libertà di culto
p.
parcheggi
q.
servizi per i frequentatori.
CAPO V
Cimiteri per animali di affezione
Art. 24
Costruzione dei cimiteri per animali d’affezione
1) I progetti di costruzione dei nuovi cimiteri o di
ampliamento e di quelli esistenti sono preceduti da uno studio urbanistico della
località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia,
l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la
profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal
Consiglio comunale.
2) Presso l’ufficio tecnico del Comune e presso il competente
Servizio Veterinario della ASL è conservata una planimetria d’insieme, redatta
in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di
dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200, dei cimiteri esistenti nel
territorio del Comune.
3) La planimetria , predisposta da un tecnico abilitato,
comprende le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.
Art. 25
Competenza del Comune
1) Il Comune stabilisce l’iter amministrativo per ottenere
l’autorizzazione della struttura cimiteriale, pubblica o privata, per animali da
compagnia secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
2) Il Comune concede l’autorizzazione, previo parere
favorevole del Servizio Veterinario della ASL ed, eventualmente, e gestisce le
strutture pubbliche direttamente o avvalendosi di un gestore.
3) Al Comune compete:
a. Controllare il funzionamento amministrativo della
struttura e la vigilanza sull’applicazione del presente regolamento.
b.
collaborare con l’eventuale gestore e di concerto con l’ASL per l’informazione
ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili
economici;
c.
individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei
proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di
eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e
cinerario;
d.
concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.
4) Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
5) L’Amministrazione comunale,
anche su proposta dell’ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad
assicurare la tutela dell’igiene pubblica, della salute della comunità e
dell’ambiente.
Art. 26
Competenza dell’Azienda Sanitaria Locale
1) Compete all’Area Funzionale “C” del Servizio Veterinario
della ASL:
a.
Il
rilascio dei pareri di cui all’art. 25 comma 2;
b.
la
vigilanza igienico sanitaria sull’impianto cimiteriale, su tutte le operazioni
che si svolgono all’interno dell’impianto stesso e sul trasporto al cimitero
delle spoglie animali;
c.
la
comminazione delle sanzioni di cui al D.L.vo 1/10/2012 n. 186.
Art. 27
Compiti del Soggetto Gestore della Struttura
1) Qualora il Comune individui un soggetto terzo quale
gestore della struttura pubblica, il relativo contratto di affidamento
disciplina:
a. la corretta gestione complessiva della struttura,
comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
b.
il controllo sull’osservanza delle presenti norme regolamentari in
collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l’ASL;
c.
la pulizia e l’ordine negli spazi aperti e confinati e gli accessi e nella
viabilità interna alla struttura; d. lo smaltimento dei rifiuti
cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
e. il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti
igienico sanitari, l’informazione all’ASL; f. le procedure relative
all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici
tecnici competenti del Comune per l’esecuzione di interventi, nel rispetto
delle disposizioni previste dal Regolamento d’Igiene del Comune, dal presente
regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente ai fabbricati
di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al
vigente Regolamento edilizio comunale;
g.
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e
relative reti di distribuzione, compresa la loro eventuale gestione, delle
aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della
viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle
attrezzature e dei mezzi che sono affidati al soggetto gestore;
h.
informazione preventiva al Comune prima di dare esecuzione a opere di
manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e
revisioni da parte degli enti competenti;
i.
l’onere delle utenze;
j.
l’apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
k.
il servizio di custodia che garantisca la reperibilità nell’arco della
giornata.
2) Ulteriori competenze del gestore possono essere definite
dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di
affidamento della gestione.
3) Il servizio di custodia è articolato nella registrazione,
su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali,
di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri
ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e
l’altro consegnato al termine di ogni anno all’archivio comunale, o l’archivio
informatico accessibile all’Amministrazione comunale, riportano:
a. estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal
proprietario;
b.
specie animale ed estremi identificativi del proprietario;
c.
ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche
riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
d.
estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti
anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti
mineralizzati o delle ceneri;
e.
ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti
anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
f.
qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento,
traslazione all’interno e all’esterno del cimitero.
4) Il gestore di una struttura privata ha gli stessi obblighi
indicati in precedenza, all’infuori dal rapporto di subordinazione nei confronti
del Comune. La registrazione, di cui al precedente comma, può avvenire su un
unico registro ed è conservato, unitamente ai documenti di trasporto ed ai
certificati sanitari, per almeno due anni dal gestore.
5) Il gestore, chiede al competente Ufficio della Regione
Puglia, per il tramite della ASL, , la registrazione e/o il riconoscimento ai
sensi del Reg. CE 1069/2009 e viene quindi inserito nell’elenco nazionale.
Art. 28
Spoglie animali destinate al Cimitero e Servizi offerti
1) La struttura è deputata ad accogliere spoglie di animali
detti “d’affezione” o “da compagnia”, classificate nella “Categoria 1” dei
“sottoprodotti” di origine animale non destinati all’alimentazione di cui al
Regolamento CE n° 1069/2009, art. 8.
2) Possono essere conferite alla struttura le spoglie di
animali ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio
nazionale. E’ richiesta una certificazione medica veterinaria, attestante la
causa di morte con l’esclusione di malattie infettive e diffusive gravi. Tale
certificazione è richiesta anche per il trasporto delle spoglie animali. Le
suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti
animali destinati all’incenerimento.
3) I limiti di taglia per l’accettazione delle spoglie sono
non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti
massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il
parere consultivo dell’ASL.
4) Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero
le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da
incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa
scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.
5) Possono essere offerti a pagamento i seguenti
servizi:
a. trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche
riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
b.
confezionamento feretri;
c.
seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con
apposizione dei cippi sulle fosse;
d.
disseppellimento degli stessi;
e.
incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e
resti mineralizzati;
f.
tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati;
g.
tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di
apposita area del cimitero; h. estumulazione dalle cellette ossario e
cinerarie al termine del periodo di concessione.
I
prezzi per tali servizi devono essere adeguatamente pubblicizzati.
6) Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie,
le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di
animali deceduti a seguito di malattie infettive diffusive degli animali di cui
al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).
Art. 29
Trasporto
1) Il trasporto al cimitero per animali d’affezione delle
spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti
mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli
animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del Regolamento
CE n° 1069/2009 e del Regolamento UE n° 142/2011, delle loro modificazioni e dei
provvedimenti normativi nazionali emanati per la loro applicazione (Conferenza
Unificata del 07.02.2013: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante:
“Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
umano).
2) Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto
devono essere racchiuse in contenitore di materiale biodegradabile, a perfetta
tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è presente una etichetta di colore
nero riportante la dizione “sottoprodotto di origine animale di categoria 1
destinato solo all’eliminazione”.
3) Le spoglie e i sottoprodotti
animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica
veterinaria, la certificazione è redatta su modello di cui all’art. 37 c. 1
lett. a.4, che riporta il Comune nel quale l’animale è deceduto e che escluda
qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte
dell’animale non sia dovuta alle malattie infettive diffusive degli animali di
cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.
4) Qualora il trasporto di
spoglie di animali o loro parti venga effettuato, per conto terzi, da apposite
ditte, queste devono essere registrate, ai sensi dell’art. 23 del Reg. CE n°
1069/2009, presso l’Autorità competente regionale, ed effettuare la
comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in
dotazione, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Puglia
n°2234 del 30/11/2013. Il trasportatore, durante il trasporto, oltre la
certificazione veterinaria, dovrà avere al seguito il documento commerciale
(DDT) di cui all’allegato VIII, capo III del Reg. UE 142/2011, che dovrà essere
conservato per almeno due anni, assieme all’apposito registro delle partite del
trasportatore.
5) Il trasporto delle ceneri animali può avvenire in
qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da
qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è
applicata una etichetta di colore nero riportante la dizione “ prodotto derivato
di origine animale di categoria 1”.
6) Il confezionamento finale del
feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire
con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all’
interno e a cura del cimitero.
Art. 30
Caratteristiche strutturali e funzionali
1) Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici
comunali e della ASL è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata,
dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
a. la fascia di rispetto; b. le aree di parcheggio; c.
gli accessi; d. la viabilità interna; e. la distribuzione dei lotti
destinati all’interramento delle spoglie animali; f. gli edifici dei
servizi collaterali
2) Alla planimetria è allegata una relazione tecnica dalla quale
risultano:
a. collocazione urbanistica dell’area complessiva dell’impianto;
b. la sua estensione; c. l’orografia; d. la natura fisico chimica
del terreno; e. la profondità e la direzione della falda freatica.
3) La distanza minima del confine recintato dell’area
cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non è inferiore a m. 50,
con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti che
interessino l’area di rispetto di edifici preesistenti.
4) E’ resa
disponibile un’area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all’interno
della fascia di rispetto ma comunque all’esterno dell’area cimiteriale.
5) L’area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a
m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice
rete metallica.
6) Il terreno, nella parte della struttura destinata a
seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino
alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di
capacità per l’acqua.
7) La profondità della falda freatica deve essere
tale da assicurare una distanza di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di
falda e il fondo delle fosse per seppellimento.
8) L’intera area
cimiteriale deve disporre di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con
scoli superficiali ed eventuale drenaggio.
9) La viabilità interna è
assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi
distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono
dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; devono essere presenti
punti di erogazione idrica nell’area destinata al seppellimento.
10) E’
assicurato il superamento delle barriere architettoniche.
11) La
struttura dispone, ove possibile, degli allacciamenti idrico, fognario e alla
rete elettrica. Ove ciò non fosse possibile, deve essere dotata di sistemi
sostitutivi.
12) Deve essere assicurato il conferimento dei rifiuti
cimiteriali a ditta regolarmente autorizzata allo smaltimento.
Art. 31
Impianti e funzioni collaterali
1) La struttura deve essere dotata dei seguenti impianti:
a. aree di seppellimento; b. area per dispersione ceneri;
c. cella frigorifera a contenuto plurimo; d. colombario - ossario;
e. colombario - cinerario; f. sistema di smaltimento dei rifiuti
cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254; g. eventuale forno
inceneritore.
2) Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le
seguenti attività collaterali:
a. ufficio con attesa per il pubblico; b. archivio; c.
spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale; d. servizi
igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori
di handicap; e. spazio per confezionamento feretri; f. ripostigli e
deposito attrezzi.
Art. 32
Fosse di seppellimento
1) Il cimitero dispone di apposite aree o campi ove realizzare le fosse
per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei
resti mortali; le aree, se più di una, sono individuate con numeri romani, e
distinte per turni di disseppellimento di cui al successivo comma 2, art. 33.
2) Le fosse, individuate singolarmente con numeri arabi, sono disposte
in file, a loro volta individuate con lettere dell’alfabeto. L’identificativo
della fossa, individuato come sopra, è riportato sul registro delle partite.
La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di
piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di
m. 2,00 per animali di media e grande taglia.
3) La copertura del
terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve variare da un minimo di
m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità
della fossa m. 2,00).
4) Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x
0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande
taglia); possono essere previste fosse di dimensioni inferiori per il
seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche
riconoscibili e resti mortali. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50,
riducibile a m. 0,30 per i piccoli animali. Ogni fossa è contraddistinta da
un cippo con l’identificativo di cui al comma 2 e da una lapide o targa con
estremi identificativi dell’animale (specie e nome dell’animale, data di morte).
Il cippo può essere omesso qualora l’identificativo è riportato sulla lapide
o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo,
ecc.)
Art. 33
Sistema di seppellimento
1) Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e
i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di
legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura
ermetica.
2) Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta
targhetta metallica con gli estremi per l’identificazione dell’animale.
3) Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e
media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni
per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono
eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno.
4) I resti mineralizzati
derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli
animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi
contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente
inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
5) I resti
mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da
estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono
trattati analogamente a quanto disposto al precedente comma 4, anche se non
individualmente e senza targa identificativa.
6) Sono ammessi
disseppellimenti straordinari disposti dall’autorità giudiziaria o, previa
autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra
sepoltura o per incenerimento.
7) In via straordinaria e previa comunicazione ai competenti
Uffici comunali e alla ASL, sono ammessi, fatte salve misure di Polizia
Veterinaria, singoli seppellimenti di spoglie di animali da compagnia, parti
anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati, in terreni
privati degli stessi proprietari degli animali, sempre che idonei sotto il
profilo idrogeologico, e situati al di fuori dei centri abitati. In tali casi le
fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle
previste nel cimitero.
8) Restano invariati gli obblighi di
comunicazione di morte, quale che sia la forma di smaltimento.
Art. 34
Sistema di incenerimento
1) L’incenerimento, nei cimiteri ove previsto, deve essere
realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la
Direttiva 2000/76/CE. L’impianto, installato in idonea e separata zona,
all’interno dell’area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali
d’affezione per i quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento.
Sono incenerite nell’impianto le spoglie animali, le parti anatomiche
riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
2) L’impianto,
deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell’art. 24 del Reg. CE n° 1069/2009,
con le modalità riportate nella DGR n°2234 del 30/11/2013 e deve soddisfare le
condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE n°
142/2001(Allegato III capo I e III).
3) Devono essere osservate le
seguenti prescrizioni:
a. le spoglie e le parti animali sono incenerite il prima
possibile dopo l’arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo
strettamente necessario fino all’eliminazione, all’interno dei loro
contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore)
e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna; b.
l’incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il
contenitore integro ed ermeticamente chiuso; c. devono essere presenti i
dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l’osservanza delle
norme in materia di tutela della qualità dell’ aria dagli inquinanti
atmosferici.
4) Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite
in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con
chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le
caratteristiche segnaletiche dell’animale.
5) I contenitori sono
inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.
6) Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò
predisposte all’interno del cimitero.
7) Le ceneri possono essere
disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale,
in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza
dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è
vietata nei centri abitati, così come definiti dall’art. 3, comma 1, punto 8 del
D.Lgs. n. 285/1992.
CAPO VI
Sanzioni
Art. 35
Sanzioni amministrative
1) Per le violazioni delle disposizioni della Legge
Regionale n. 34/08 e del presente Regolamento, salvo che il fatto non
costituisca reato e qualora non contemplate nel D.lgs 186/2012, si applicano le
seguenti sanzioni amministrative:
a. da € 500,00 a € 1.000,00 per la violazione prevista dal
comma 5 dell’art.15
della L.R. 34/08; b. da € 1.000,00 a € 2.000,00 per violazione di cui
agli artt.
10 e 10/bis
L.R. 34/08; c. da € 3.000,00 a € 9.000,00 per violazione del comma 3,
art.
16 della L.R. 34/08. Per le altre infrazioni, d. da € 300,00 a €
600,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Cap II e Cap III
del presente Regolamento; e. da € 25,00 a € 500,00, per ogni violazione
delle disposizioni contenute nel Cap V del presente Regolamento;
2) Le sanzioni di cui alla lettera d) sono introitate nel
bilancio Comunale.
3) Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e)
sono introitate nel bilancio Regionale.
Art. 36
Norme transitorie
1) Le imprese già esercenti l’attività funebre alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, entro centottanta giorni devono
adeguare i requisiti di cui al presente articolo ed entro diciotto mesi ai
requisiti formativi previsti per i dipendenti.
2) Per le strutture
cimiteriali per animali d’affezione già in esercizio alla data dell’entrata in
vigore del presente provvedimento, è previsto un periodo di mesi sei, a partire
da tale data, per l’adeguamento funzionale-amministrativo. L’adeguamento
strutturale a quanto richiesto dal presente atto, dovrà avvenire entro due anni
dalla sua entrata in vigore, pena la sospensione o la revoca
dell’autorizzazione.
3) In caso di revoca di autorizzazione, il Comune
predisporrà gli interventi per il trasferimento, in strutture autorizzate, delle
spoglie degli animali presenti e per la bonifica dell’area, con spese a carico
del gestore inadempiente.
Art. 37
1) Al fine di uniformare su tutto il territorio regionale
le procedure, al presente Regolamento sono allegati i seguenti certificati,
modelli e modelli-tipo obbligatori, relativi alle attività di polizia mortuaria
e medicina necroscopica, per farne parte integrante:
a) Certificati: a.1 Trasporto salma; a.2 Necroscopico
- Accertamento realtà della morte; a.3 Nulla osta sanitario alla
cremazione; a.4 Certificato per il trasporto degli animali d’affezione
morti.
b) Modelli a.1 attestato di formazione per la
qualificazione professionale dei responsabili delle imprese funebri; a.2
attestato di formazione per la qualificazione professionale di operatore
funebre; a.3 elenco partecipanti ammessi alla verifica finale;
c)
Modelli-tipo: b. 1 dichiarazione di morte; b. 2 avviso di morte;
b. 3 conferimento mandato per servizio funebre; b. 4 istanza e
autorizzazione al trasporto di cadavere; b. 5 verbale di identificazione
di cadavere e chiusura feretro; b. 6 richiesta di autorizzazione al
trasporto e cremazione di cadavere /resti mortali, al trasferimento e alla
dispersione, affidamento o seppellimento delle ceneri; b. 7 autorizzazione
al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento ed alla
dispersione, affidamento o seppellimento delle ceneri; b. 8 verbale di
dispersione delle ceneri; b. 9 richiesta e autorizzazione al trasporto e
seppellimento di animali d’affezione.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 11 marzo 2015
Allegato a.1 (vedasi
allegato)
Riferimenti Normativi (vedasi allegati)
Il presente
Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui: - Titolo VI
del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934, - D.P.R. n. 285 del
10/09/1990, delle Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del
24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998 (Regolamento di Polizia Mortuaria), -
L.30/03/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri); art.24, L. 31.5.95 n.218 “Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato”; - D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 (Regolamento recante
disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della
L.31/07/2002, n. 179); - art.8 della L.R. 30/11/2000, n. 21 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi in materia di Salute umana e di Sanità
Veterinaria); - L.R.
15/12/2008, n. 34 e s.m.i. “Norme in materia di attività funeraria,
cremazione e dispersione delle ceneri”; - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato
civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla salute e sicurezza dei
lavoratori), - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7 bis e 113) Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, per gli aspetti relativi ai
cimiteri per animali d’affezione., - D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (art.1)
Regolamento di polizia veterinaria; - DPCM 28/02/2003 Accordo Stato-Regioni
in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, - Reg. UE
n° 142/2011 (recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n.
1069/2009). - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8) Nuovo
codice della strada - D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante
disciplina della gestione dei rifiuti sanitari. - Regolamento (CE) 21
ottobre 2009, n. 1069 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e succ. mod. -
Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della
direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli
non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera , e succ. mod - DGR.
2234 del 30/11/2013 - Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le
Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: “Linee guida per
l’applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
umano” e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di
cui al Reg. CE n° 1069/09.
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