Art. 1
Modifiche alla legge
regionale 29 marzo 2016, n.4
1. Alla legge
regionale 29 marzo 2016, n. 4 “Consiglio sanitario regionale”, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo
8, comma 4, dopo le parole: “quali rimborso spese,” sono soppresse le
seguenti: “diaria e altro,” e dopo le parole: “collegi professionali”, sono
soppresse le seguenti: “o delle strutture sanitarie di provenienza”;
b)
all’articolo
9, comma 1, le parole: “del personale e degli esperti dipendenti del
Servizio sanitario regionale.”, sono sostituite dalle seguenti: “delle Sezioni
regionali competenti in materia sanitaria.”;
c)
all’articolo
9, il comma 2, è abrogato.
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 23 GIUGNO 2016