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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2016
Numero
19
Data
03/08/2016
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Istituzione di una Commissione speciale d'indagine sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese
Note
Bollettino n° 90 Supplemento pubblicato il 04-08-2016
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Istituzione e finalità

1. È istituita una Commissione consiliare d’indagine ex articolo 31, legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese al fine di verificare modalità di implementazione dei bandi di gara, sul perché degli annullamenti e delle revoche di gare in atto, quasi concluse e aggiudicate provvisoriamente, sulle mancanze di pubblici amministratori e funzionari e sui danni erariali consumatisi.

 

Art. 2

Composizione e insediamento

1. La Commissione è composta da nove Consiglieri regionali, di cui cinque in rappresentanza della maggioranza e quattro in rappresentanza della minoranza del Consiglio regionale.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e all’insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3

Poteri

1. La Commissione di indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l’intervento del Presidente della Giunta regionale e degli assessori competenti, nonché degli uffici degli stessi assessorati, dei direttori generali e dirigenti delle aziende sanitarie, dei collegi dei sindaci revisori, dei componenti della rappresentanza dei sindaci, di rappresentanti e dirigenti sindacali, di liberi professionisti e di imprenditori.

2. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.

3. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all’atto della votazione.

 

Art. 4

Elezione del Presidente - Validità delle riunioni

1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un presidente, un vice presidente e un segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.

2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

4. La Commissione si riunisce di norma una volta alla settimana.

5. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.

Art. 5

Termine

1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre quattro mesi dalla sua costituzione.

2. Al termine dell’indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio regionale.

3. I commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.

4. La presente legge non comporta oneri di spesa in quanto nulla è dovuto ai commissari per l’espletamento del mandato.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 AGO. 2016