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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2016
Numero
30
Data
03/11/2016
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato
Note
Bollettino n° 126 pubblicato il 04-11-2016
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 e in coerenza con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/ Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), con la direttiva 2013/59/Euratom, con il principio di massima cautela e prevenzione, la Regione fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza.

Art. 2

Piano regionale radon

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato, di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano nazionale radon del Ministero della salute (PNR).

2. La Giunta regionale predispone il Piano con supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e dell’Autorità di bacino della Puglia (ADB), eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto superiore di sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia. Il Piano può essere redatto per stralci territoriali, sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio.

3. Il Piano, redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, dispone:

a) l’aggiornamento delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale;

b) l’individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;

c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di risanamento degli edifici esistenti a rischio;

d) i limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, con particolare riguardo ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);

e) la realizzazione e la gestione di una banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata annualmente, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di prevenzione;

f) studi di aggiornamento continuo sull’incidenza del gas radon rispetto all’insorgenza delle patologie ed elaborati in collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico regionale (OER) e l’ISS;

g) la definizione di un sistema di informazione e divulgazione, tra la popolazione, dei rischi connessi all’esposizione al gas radon e delle misure di prevenzione;

h) il procedimento di monitoraggio anche differenziato e sua periodicità per destinazioni urbanistiche e grado di pericolosità dell’esposizione al rischio e modalità di realizzazione di eventuali e necessarie iniziative di risanamento.

4. La Giunta regionale provvede all’aggiornamento del Piano, quando ciò sia reso necessario da nuove evidenze di esposizione al rischio di inquinamento da gas radon.

5. Entro un anno dall’approvazione del Piano, anche per stralcio, i comuni, la Città metropolitana, le province e la Regione adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale. Nelle more dell’adeguamento, le prescrizioni del Piano, anche per stralcio, prevalgono su quelle difformi e integrano le relative norme tecniche.

Art. 3

Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni

1. Sino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione .di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione consentito.

2. L’approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull’uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica.

Art. 4

Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti

1. Sino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere a) e b), sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:

a) per gli edifici destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;

b) per gli edifici non destinati all’istruzione, e aperti al pubblico con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.

2. Gli esercenti attività di cui al comma 1, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

3. Qualora all’esito delle misurazioni previste dal comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dal comma 1, il proprietario dell’immobile presenta al comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento al quale siano .allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.

4. Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi sessanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento, senza che l’autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell’immobile deve avviare l’esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di piano di risanamento presentata, purché compatibili con quelli previsti dalla presente legge e dalla normativa in vigore. In ogni caso la realizzazione delle opere deve avvenire osservando le prescrizioni previste dai commi 5, 6, 7 e 8.

5. Le opere previste dal piano di risanamento, approvato con procedimento di cui ai commi 2 e 3, devono essere concluse nel termine indicato dall’autorità comunale con lo stesso atto di approvazione, e comunque in un termine non superiore a quello previsto dal comma 3, salvo proroga per un tempo non superiore a ulteriori sei mesi per comprovati motivi oggettivi.

6. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

7. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, e con provvedimento espresso può essere disposto il conseguente sgombero forzoso dell’immobile. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull’osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso dopo l’espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall’ordinamento statale in materia di agibilità.

8. Qualora il proprietario dell’immobile fosse lo stesso comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso ente.

Art. 5

Rinnovo delle attività di monitoraggio e eventuale risanamento

1. Per le nuove costruzioni di cui all’articolo 3, e qualora non siano stati espletati gli adempimenti previsti dall’articolo 2, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute ogni dieci anni, a pena di sospensione e per dettato di legge dalla certificazione di agibilità, calcolati dalla data di rilascio della certificazione di agibilità dell’immobile, seguendo il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3. In caso di superamento del livello di concentrazione fissato dall’articolo 3, comma 1, si applica il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per gli edifici esistenti di cui all’articolo 4, e qualora non siano stati espletati gli adempienti previsti dall’articolo 2, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute a pena di sospensione della certificazione di agibilità ogni cinque anni dall’ultimo monitoraggio, seguendo il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3. In caso di superamento del livello limite di riferimento per concentrazione fissato dall’articolo 3, comma 1, si applica il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 6

Norme finali

1. In conformità con i principi contenuti nell’articolo 1 della presente legge e fino all’approvazione del Piano previsto dall’articolo 2, la Giunta regionale può ampliare la protezione e la tutela della salute pubblica da rischi derivanti dalla vita negli edifici come individuati con la presente legge, per l’esposizione a radionuclidi differenti dal radon, indicando i livelli limite di concentrazione di attività da radiazioni ionizzanti, anche con differenziazione rispetto alla destinazione e agli usi degli immobili interessati. Il provvedimento della Giunta regionale deve conseguire il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione consiliare competente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione, trascorso il quale si intende accordato favorevolmente.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale può modificare i livelli limite di riferimento per la concentrazione di attività del gas radon di cui agli articoli 3 e 4, in virtù di sopravvenute disposizioni comunitarie nazionali ed evidenze scientifiche e provvedere a differenziare il procedimento di monitoraggio e di risanamento previsto dagli articoli 3, 4 e 5, con riferimento alle eventuali ulteriori fonti di radiazione individuata e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità, efficacia e non aggravamento del procedimento amministrativo.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.