Art. 1
Finalità
1. La
Regione Puglia assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute
pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da
sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientali,
configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non
residenziali.
2. Al fine
di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 e in coerenza con il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni (Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/ Euratom e 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti), con la direttiva 2013/59/Euratom, con il
principio di massima cautela e prevenzione, la Regione fissa livelli limite di
esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e coerenti azioni di
monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla
residenza.
Art. 2
Piano regionale radon
1. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano
regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas
radon in ambiente confinato, di seguito denominato Piano, in coerenza con il
Piano nazionale radon del Ministero della salute (PNR).
2. La
Giunta regionale predispone il Piano con supporto tecnico-scientifico
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e dell’Autorità di
bacino della Puglia (ADB), eventualmente avvalendosi anche della collaborazione
dell’Istituto superiore di sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici
o privati competenti in materia. Il Piano può essere redatto per stralci
territoriali, sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio.
3. Il
Piano, redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti,
dispone:
a)
l’aggiornamento delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello
nazionale;
b)
l’individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;
c) i
criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di
risanamento degli edifici esistenti a rischio;
d) i
limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni
degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da
osservare nelle nuove edificazioni, con particolare riguardo ai manufatti da
realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);
e)
la realizzazione e la gestione di una banca dati centralizzata delle misure di
radon, aggiornata annualmente, quale strumento conoscitivo di supporto alle
iniziative di prevenzione;
f)
studi di aggiornamento continuo sull’incidenza del gas radon rispetto
all’insorgenza delle patologie ed elaborati in collaborazione con l’Osservatorio
epidemiologico regionale (OER) e l’ISS;
g)
la definizione di un sistema di informazione e divulgazione, tra la popolazione,
dei rischi connessi all’esposizione al gas radon e delle misure di
prevenzione;
h)
il procedimento di monitoraggio anche differenziato e sua periodicità per
destinazioni urbanistiche e grado di pericolosità dell’esposizione al rischio e
modalità di realizzazione di eventuali e necessarie iniziative di
risanamento.
4. La
Giunta regionale provvede all’aggiornamento del Piano, quando ciò sia reso
necessario da nuove evidenze di esposizione al rischio di inquinamento da gas
radon.
5. Entro un
anno dall’approvazione del Piano, anche per stralcio, i comuni, la Città
metropolitana, le province e la Regione adeguano i propri strumenti di
pianificazione urbanistico-territoriale. Nelle more dell’adeguamento, le
prescrizioni del Piano, anche per stralcio, prevalgono su quelle difformi e
integrano le relative norme tecniche.
Art. 3
Livelli limite di concentrazione per le nuove
costruzioni
1. Sino
all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti
urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di
concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero
limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove
costruzioni, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il
livello limite di riferimento per concentrazione .di attività di gas radon in
ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare
300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Il rilascio della certificazione
di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione
consentito.
2.
L’approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta
da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire
particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione,
ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da
considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione
degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull’uso di materiali
contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica.
Art. 4
Livelli limite di concentrazione per gli edifici
esistenti
1. Sino
all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti
urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di
concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero
limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici
esistenti, definiti dalle lettere a) e b), sono fissati i livelli limite di
riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo
annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:
a)
per gli edifici destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole
materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas
radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può
superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;
b)
per gli edifici non destinati all’istruzione, e aperti al pubblico con
esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a
rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas
radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può
superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.
2. Gli
esercenti attività di cui al comma 1, provvedono, entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le
misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere
su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e
autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del
rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata
trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la
trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a
trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione
per dettato di legge della certificazione di agibilità.
3. Qualora
all’esito delle misurazioni previste dal comma 2, il livello di concentrazione
dovesse risultare superiore al limite fissato dal comma 1, il proprietario
dell’immobile presenta al comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni,
un piano di risanamento al quale siano .allegati tutti i contenuti formali e
sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di
crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno
superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal comune entro e non
oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e
parere alla ASL competente.
4. Tranne
il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi
sessanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento, senza che
l’autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia
inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di
risanamento, il proprietario dell’immobile deve avviare l’esecuzione delle opere
previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di piano
di risanamento presentata, purché compatibili con quelli previsti dalla presente
legge e dalla normativa in vigore. In ogni caso la realizzazione delle opere
deve avvenire osservando le prescrizioni previste dai commi 5, 6, 7 e 8.
5. Le opere
previste dal piano di risanamento, approvato con procedimento di cui ai commi 2
e 3, devono essere concluse nel termine indicato dall’autorità comunale con lo
stesso atto di approvazione, e comunque in un termine non superiore a quello
previsto dal comma 3, salvo proroga per un tempo non superiore a ulteriori sei
mesi per comprovati motivi oggettivi.
6.
Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario
dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas
radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e
autunno-inverno) e dichiara al comune, sotto la responsabilità di un tecnico
abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti
dalla presente legge.
7. Il
mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel
relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di
agibilità per dettato di legge, e con provvedimento espresso può essere disposto
il conseguente sgombero forzoso dell’immobile. La sospensione della
certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso,
dopo puntuali verifiche sull’osservanza dei livelli di concentrazione annuale di
attività di gas radon e in ogni caso dopo l’espletamento di tutte le attività
consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall’ordinamento statale in
materia di agibilità.
8. Qualora
il proprietario dell’immobile fosse lo stesso comune, il soggetto passivo degli
obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello
stesso ente.
Art. 5
Rinnovo delle attività di monitoraggio e eventuale
risanamento
1. Per le
nuove costruzioni di cui all’articolo 3, e qualora non siano stati espletati gli
adempimenti previsti dall’articolo 2, le attività di monitoraggio, della durata
di un anno, devono essere compiute ogni dieci anni, a pena di sospensione e per
dettato di legge dalla certificazione di agibilità, calcolati dalla data di
rilascio della certificazione di agibilità dell’immobile, seguendo il
procedimento previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3. In caso di superamento del
livello di concentrazione fissato dall’articolo 3, comma 1, si applica il
procedimento previsto dall’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Per gli
edifici esistenti di cui all’articolo 4, e qualora non siano stati espletati gli
adempienti previsti dall’articolo 2, le attività di monitoraggio, della durata
di un anno, devono essere compiute a pena di sospensione della certificazione di
agibilità ogni cinque anni dall’ultimo monitoraggio, seguendo il procedimento
previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3. In caso di superamento del livello limite
di riferimento per concentrazione fissato dall’articolo 3, comma 1, si applica
il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 6
Norme finali
1. In
conformità con i principi contenuti nell’articolo 1 della presente legge e fino
all’approvazione del Piano previsto dall’articolo 2, la Giunta regionale può
ampliare la protezione e la tutela della salute pubblica da rischi derivanti
dalla vita negli edifici come individuati con la presente legge, per
l’esposizione a radionuclidi differenti dal radon, indicando i livelli limite di
concentrazione di attività da radiazioni ionizzanti, anche con differenziazione
rispetto alla destinazione e agli usi degli immobili interessati. Il
provvedimento della Giunta regionale deve conseguire il parere obbligatorio e
non vincolante della Commissione consiliare competente, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla trasmissione, trascorso il quale si intende
accordato favorevolmente.
2. Con il
provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale può modificare i livelli
limite di riferimento per la concentrazione di attività del gas radon di cui
agli articoli 3 e 4, in virtù di sopravvenute disposizioni comunitarie nazionali
ed evidenze scientifiche e provvedere a differenziare il procedimento di
monitoraggio e di risanamento previsto dagli articoli 3, 4 e 5, con riferimento
alle eventuali ulteriori fonti di radiazione individuata e nel rispetto dei
principi di semplificazione, economicità, efficacia e non aggravamento del
procedimento amministrativo.
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.