TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Lo stato
di previsione delle entrate della Regione Puglia, annesso alla presente legge,
predisposto secondo i criteri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato in euro
17.360.056.746,23 in termini di competenza ed in euro
26.369.011.592,22 in termini di cassa per l’anno finanziario
2017, in euro 15.703.218.474,06 in termini di competenza per
l’anno finanziario 2018 e in euro 15.568.906.399,93 in termini di competenza per
l’anno finanziario 2019.
2. Sono
autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il
versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra
entrata spettante nell’esercizio finanziario 2017.
Art. 2
Stato di previsione della spesa
1. Lo stato
di previsione della spesa della Regione Puglia, annesso alla presente legge,
predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011 è approvato in euro
17.271.837.077,62 in termini di competenza e in euro
26.369.011.592,22 in termini di cassa per l’anno finanziario
2017, in euro 15.873.286.583,93 in termini di competenza per
l’anno finanziario 2018 e in euro 15.318.906.399,93 in termini
di competenza per l’anno finanziario 2019.
2. Il saldo
tra le entrate e le spese di competenza degli esercizi finanziari 2017, 2018 e
2019 corrisponde alle differenze costituenti disavanzo tecnico ovvero copertura
disavanzo tecnico degli esercizi precedenti e coperture disavanzi tecnici degli
esercizi successivi ai sensi dell’articolo 3, commi 13 e 14, del d.lgs.
118/2011.
3. E’
autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia entro il limite degli
stanziamenti di
competenza
definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 118/2011 in materia di impegno di spesa
corrente.
4. E’
autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario
2017 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di
previsione di cui al comma 1.
5. A
seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la
Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio da parte del
Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può
limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione,
compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a
tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
6. Ai fini
del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della
Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e
limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di
previsione di cui al comma 1.
Art. 3
Allegati al bilancio
1. Sono
approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il
riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 1);
b) il
riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 2);
c) il
riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 3);
d) il
quadro generale riassuntivo (allegato 4);
e) il
prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (all. 5);
f) il
prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a
legislazione vigente (allegato 6);
g) il
prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica vincoli 2017
e successivi (allegato 7);
h) l’elenco
delle spese obbligatorie (allegato 8);
i) l’elenco
delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese
impreviste (allegato9);
j) l’elenco
delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato
10);
k) la nota
integrativa (allegato 11);
l) il
prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie (allegato 12);
m) il
prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese titolo 1
(allegato 13);
n) il
prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese titolo 2,
3 (allegato 14);
o) il
prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese titolo 4
(allegato 15);
p) il
prospetto delle spese per servizi per conto terzi e partite di giro (allegato
16);
q) il
bilancio spese per titoli e macroaggregati (allegato 17);
r) allegato
a): il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato
18);
s) allegato
b): il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
(allegato 19);
t) allegato
c): il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 20);
u) allegato
d): il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 21);
v) l’elenco
delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti
– entrate (allegato 22);
w) l’elenco
delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti
– spese (allegato 23).
Art. 4
Elenco delle spese obbligatorie
1. Sono
considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 8, contenente
i capitoli che possono essere integrati a norma 48, comma 1 e 2, del d.lgs.
118/2011.
Art. 5
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Il fondo
di riserva per spese obbligatorie, missione 20, programma 1, titolo 1, è
determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro
1.722.004,24 ed è gestito a termini dell’articolo 48, comma 1 e
2, del d.lgs. 118/2011.
Art. 6
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Il fondo
di riserva per le spese impreviste, missione 20, programma 1, titolo 1, è
determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro
1.136.407,34 ed è gestito a termini dell’articolo 48, comma 1 e
2, del d.lgs.118/2011.
Art. 7
Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari
1. Il fondo
di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari, missione
20, programma 3, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2017 in
euro 40 milioni ed è gestito a termini dell’articolo
2 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018
della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016).
Art. 8
Fondo di riserva per la definizione delle passività
potenziali
1. Il fondo
di riserva per la definizione delle passività potenziali, missione 20, programma
1, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro 23 milioni
ed è gestito a termini dell’articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011.
Art. 9
Fondo crediti di dubbia esigibilità
1. Il fondo
crediti di dubbia esigibilità, missione 20, programma 2, titolo 1, è
determinato, come da allegato c) alla presente legge, in euro
107.710.659,96 per l’esercizio finanziario 2017, in euro
73.687.903,87 per l’esercizio finanziario 2018 e in euro
73.687.903,87 per l’esercizio finanziario 2019 per il fondo di
parte corrente e in euro 0,00 per ciascun esercizio finanziario 2017-2019 per il
fondo di parte capitale ed è gestito a termini dell’articolo 46 del d.lgs.
118/2011.
Art. 10
Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi
regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio
1. Il fondo
speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo
1, è determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro 17 milioni ed è
gestito a termini dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011.
Art. 11
Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
1. Il fondo
di riserva per le autorizzazioni di cassa, missione 20, programma 1, titolo 1, è
determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro
926.617.543,48.
Art. 12
Risultato di amministrazione presunto alla chiusura
dell’esercizio finanziario 2016
1. Il
risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2016 è
determinato in euro 2.900.623.719,16 come da allegato 18
(Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto) alla presente
legge ed è cosi composto:
a) parte
accantonata: euro 800.625.118,58;
b) parte
vincolata: euro 2.511.633.718,74.
2. La quota
accantonata nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario
2016 per euro 490.867.978,81 relativa al fondo anticipazione di
liquidità di cui all’articolo 1, commi da 698 a 700, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge di stabilità 2016) è ripianata ai sensi dei commi 699 e
seguenti del predetto articolo 1.
Art. 13
Attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011
1. Per
l’attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2017, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione
sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 14
Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni di
cassa
1. La
Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 69 del d.lgs. 118/2011, è
autorizzata a disporre con proprio atto l’accensione di anticipazioni di cassa
per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le
conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 15
Erogazione al Consiglio regionale
1. I fondi
stanziati nella missione 1, programma 1, titolo 1, dello stato di previsione
della spesa, di pertinenza del Consiglio regionale sono messi a disposizione del
Consiglio stesso, su richiesta del suo Presidente.
Art. 16
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
1. In
relazione al disposto dell’articolo
74 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione
dal conto dei residui, è confermato in euro 25,00.
Art. 17
Bilancio pluriennale
1. E’
approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2017 –
2019, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato
di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i
criteri di cui al d.lgs.118/2011.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 30 dicembre 2016