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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2017
Numero
4
Data
28/02/2017
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
L.r. 16 aprile 2015 n. 24 “ Codice di commercio” : articolo 3, comma 1, lettere h) e j) : Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo.
Note
Bollettino n° 27 Supplemento pubblicato il 02-03-2017
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 196 del 21/02/2017 di adozione del Regolamento;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettere h) e j) della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come “legge”.

2. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono, altresì, il quadro di riferimento procedurale,

limitatamente al commercio su aree pubbliche, in attuazione di quanto previsto dal Titolo I, Capo III, e dal Titolo IV della legge.

3. Il presente regolamento tiene conto:

- dell’Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle

procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo

70, comma 5, del DIgs.n.59/2010 d’ora innanzi denominata, per brevità, come “Intesa”;

- del Documento Unitario Conferenza delle regioni e delle province autonome 13/009/CR11/C11

del 24/01/2013 per l’attuazione dell’Intesa;

- del Documento Unitario Conferenza delle regioni e delle province autonome 16/45/CR13c/C11

del 24/03/2016 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree

pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di

rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’Intesa;

- del Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016

concernente “Linee applicative dell’intesa della conferenza unificata del 0507.2012 in materia di

procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”.

 

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, incluso quello rilasciato o presentato in base alle normative delle altre regioni e delle Province autonome, abilita all’esercizio dell’attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle norme nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.

3. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell’articolo 27, comma 3 della legge, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all’articolo.230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l’attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo. L’esercizio dell’attività è consentito a condizione che’ durante l’attività di vendita l’operatore delegato sia munito del titolo originale dell’autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

4. L’abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

5. Per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è utilizzata una modulistica univoca da trasmettere al SUAP territorialmente competente. Fino all’approvazione della modulistica prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge viene utilizzata quella resa disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it.

6. Il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.

7. Ai sensi dell’articolo 29, comma 3 della legge, la durata della concessione è di dodici anni. E’ possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette anni, per le seguenti tipologie di posteggi nell’ambito di mercati e/o fiere:

a. mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni;

b. posteggi isolati;

c. posteggi situati nei centri storici.

8. E’ vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme al ramo di azienda commerciale.

Il Comune verifica l’effettivo trasferimento del ramo di azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge.

9. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell’articolo 6 della legge. Le presenze maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

10. I posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione.

 

 

Articolo 3

Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche

1. La programmazione del settore si espleta nel rispetto della vigente normativa in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza.

2. La programmazione comunale di settore definisce i contenuti minimi previsti dall’articolo 12, comma 4, lettere d), e) ed f) della legge tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche;

b) assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei Comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;

c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valoriz7a7ione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all’andamento turistico stagionale;

d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;

e) salvaguardare, favorire e consolidare una rete distributiva dei prodotti a chilometri) zero e di quelli provenienti da filiera corta;

f) salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva prevedendo sistemi, mezzi e procedure che assicurino la riduzione, il recupero e la differenziazione dei rifiuti e/o scarti dell’attività di vendita.

3. Nell’attuazione di quanto previsto al comma 2, il Comune:

- considera l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;

- localizza le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

I. un facile accesso ai consumatori;

II. sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

III. il minimo disagio alla popolazione residente;

IV. la salvaguardia dell’attività commerciale in atto, ed in particolare quella dei mercati nei centri  storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

V. un riequilibrio dei flussi di domanda in presenza di aree congestionate.

4. La programmazione comunale non può contenere criteri legati a verifiche di natura economica o  fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico -o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori concorrenti.

5. La programmazione comunale è periodicamente aggiornata e, se conforme ai principi di legge, continua ad applicarsi fino all’adozione di un nuovo documento. L’aggiornamento è obbligatorio se si verificano variazioni rispetto alla programmazione esistente.

 

Articolo 4

Determinazioni in materie di fiere e mercati

1. La programmazione comunale individua le fiere, i mercati e i relativi posteggi, nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio comunale.

2. L’atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l’indicazione del numero progressivo.

3. Per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio.

4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell’articolo16 della legge. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell’allegato A della legge ed in relazione:

a. alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;

b. alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;

c. alla diversa superficie dei posteggi medesimi.

5. Per l’esercizio del commercio nei mercati e in ogni fiera, di cui all’articolo 12, comma 4 lett. 0 della legge, il Comune, sentite le organizzazione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge, adotta il relativo regolamento che dispone in ordine a:

a. la tipologia dei mercati o delle fiere;

b. i giorni e l’orario di svolgimento;

c. la localizzazione e l’articolazione del ,mercato come specificato al comma 3;

d. le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;

e. la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;

f. le modalità ed i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita.

6. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all’articolo 30, comma 8, della legge nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.

7. Il posteggio riservato ai sensi dell’articolo 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non sono ammessi la cessione, l’affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l’operatore non intenda più svolgere l’attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune.

8. In caso di assenza temporanea dell’assegnatario, il posteggio, incluso quello riservato ai sensi dell’articolo 30, comma 8, della legge, è essere assegnato a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.

9. Esclusivamente ii caso di parità di punteggio, gli ulteriori criteri di cui all’articolo 30, comma 4 lett. c) della legge, assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti parametri:

a. anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;

b. data di iscrizione al registro imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;

c. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all’articolo 11;

d. assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;

e. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;

f. stato di disoccupazione;

g. invalidità;

h. carico familiare.

 

Articolo 5

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

1. La programmazione comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, disciplina la soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi, lo spostamento o trasferimento del mercato o della fiera.

2. Entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Comune segnala alla Regione le motivazioni alla base dello spostamento, soppressione, trasferimento e le nuove disposizioni.

3. L’atto comunale che dispone lo spostamento o trasferimento temporaneo di un mercato in altra sede o del giorno lavorativo contiene le motivazioni, la durata, gli adempimenti che si intendono attuare per superare le criticità alla base dello spostamento o trasferimento e il crono-programma delle attività da porre in essere ai fini del ripristino della situazione preesistente.

4. Nel caso di spostamento o trasferimento del mercato, l’assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione nel mercato oggetto di spostamento o trasferimento avviene sulla base dei criteri di cui all’articolo 30, comma 4 della legge e degli articoli 7 e 8 del presente regolamento, senza necessità di esperire le procedure del bando regionale. In tal caso per anzianità di presenza si intende quella acquisita nel posteggio del mercato oggetto dello spostamento o trasferimento.

5. Nel trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l’organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.

 

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda per l’ assegnazione dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi nei mercati, nelle fiere e posteggi sparsi sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dall’articolo 30 della legge, nonché sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al Comune dove ha sede il posteggio sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l’indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni. di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento.

3. Dopo la, pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro i termini previsti dallo stesso, l’operatore interessato presenta domanda al SUAP del Comune.

4. La domanda è sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva  di certificazione e deve contenere tutte le informazioni previste dalla modulistica.

5. Con una sola domanda, l’operatore può richiedere tutti i posteggi eventualmente messi a bando dallo stesso Comune, indicando l’ordine di priorità.

6. Nel caso del prestatore proveniente da uno Stato dell’Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

7. Entro il termine fissato dal bando comunale, il Comune:

a) pubblica nell’albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;

b) successivamente convoca gli operatori, in base all’ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;

c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.

8. L’operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.

9. L’operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.

 

Articolo 7

Criteri di selezione per il rilascio dell’autorizzazione di tipo A

1. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

a. maggiore professionalità di esercizio dell’impresa, acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

I. anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale ultimo dante ‘causa, con la seguente ripartizione di punteggi:

anzianità d’iscrizione fino a 5 anni: 40 punti

anzianità d’iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti

anzianità d’iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;

II. anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio massimo pari 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

I. criterio della maggiore professionalità di esercizio dell’impresa di cui al comma 1, lettera a);

Il. impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come specificati dello strumento di programmazione:7 punti;

III. criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all’articolo 11: 3 punti.

2. A parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dai comuni nella programmazione come definiti all’articolo 4, comma 9.

3. Ai fini della selezione, dopo il periodo transitorio di cui al punto 8 dell’Intesa, al criterio della maggiore professionalità, di cui al punto 2 lett. a) del Documento Unitario, Conferenza delle regioni e delle province autonome 13/009/CR11/C11 del 24/01/2013, viene attribuita una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo.

 

Articolo 8

Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano le stesse procedure di cui all’articolo 30 della legge e all’articolo 7 del presente regolamento.

2. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio tenendo conto nell’ordine dei seguenti criteri:

a) qualità dell’offerta: punti 5

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km O, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un’ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni per banchi alimentari, per la promozione dei prodotti, partecipazione alla formazione continua;

b) tipologia di servizio fornito: punti 3

impegno da parte dell’operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell’età della clientela, vendita informatizzata o on line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

c) presentazione di progetti innovativi: punti 2

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

3. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

 

Articolo 9

Spunta

1) L’assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell’eventuale ultimo dante causa, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio.

2) A parità di presenze si tiene conto dell’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 7 comma 1, lettera a).

3) A tal fine il Comune tiene e aggiorna periodicamente un registro della spunta, preferibilmente in formato digitale, in cui sono riportati i seguenti dati:

a) nome e cognome dell’operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;

b) tipo e numero del titolo abilitativo con cui ha partecipato alla spunta;

c) rilevazione delle presenze.

4) Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune  competente.

5) La rilevazione delle presenze non effettive è calcolata dal 5.07.2012.

6) L’operatore che effettua l’operazione di spunta, e a cui spetta occupare il posto, se non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore che saranno valutati dall’organo comunale.

 

Articolo 10

Miglioria di posteggi

1. In applicazione dell’art. 34, comma 6 della legge, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell’operatore, per decadenza della concessione del posteggio) in un mercato o in una fiera il comune può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato o nella fiera.

2. Gli operatori interessati a migliorare la collocazione del proprio posteggio presentano domanda scritta al comune, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando.

3. Alla miglioria del posteggio si applicano i criteri previsti dall’art. 30, comma 4 della legge e dall’articolo 7 del presente regolamento. In caso di parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dai comuni nella programmazione • come definiti all’articolo 4, comma 9, ad eccezione della lettera f).

4. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria devono essere inseriti nei bandi comunali di cui all’art. 30 della legge.

5. In caso di non assegnazione di un posteggio dopo aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui all’art. 30 della legge, il Comune è tenuto ad avviare una razionalizzazione del mercato o della fiera che tenga conto della nuova situazione.

 

Articolo 11

Verifica della regolarità contributiva e fiscale

1. La verifica della regolarità contributiva e fiscale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j) della legge è effettuata entro il 31 marzo di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l’attività svolta in modo itinerante, dal comune dove l’operatore ha avviato l’attività.

2. La verifica è effettuata dai comuni o, con le stesse modalità, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 3, comma 2, della legge.

3. L’attestazione di regolarità contributiva e fiscale è richiesta direttamente dall’operatore o da un suo delegato.

4. Ai fini dell’ottenimento dell’attestazione l’operatore o suo delegato trasmettono:

a) ricevuta di presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi;

b) ricevuta di pagamento F24 relativi ai versamenti INPS e INAIL riferite all’ultimo anno;

c) ricevuta del pagamento della TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) riferita all’ultimo anno.

5. La verifica è effettuata a titolo gratuito.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 10 gennaio 2019.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.