IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale n. 196 del 21/02/2017 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL
SEGUENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Oggetto
del presente regolamento è l’attuazione di quanto previsto dall’art.
3, comma 1, lettere h) e j) della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
“Codice del commercio”, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come
“legge”.
2. Le norme
contenute nel presente regolamento costituiscono, altresì, il quadro di
riferimento procedurale,
limitatamente al commercio su
aree pubbliche, in attuazione di quanto previsto dal Titolo I, Capo III, e dal
Titolo IV della legge.
3. Il
presente regolamento tiene conto:
-
dell’Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai
criteri da applicare nelle
procedure
di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione
dell’articolo
70, comma
5, del DIgs.n.59/2010 d’ora innanzi denominata, per brevità, come
“Intesa”;
- del
Documento Unitario Conferenza delle regioni e delle province autonome
13/009/CR11/C11
del
24/01/2013 per l’attuazione dell’Intesa;
- del
Documento Unitario Conferenza delle regioni e delle province autonome
16/45/CR13c/C11
del
24/03/2016 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per
l’assegnazione di aree
pubbliche
ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di
alimenti e bevande e di
rivendita
di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’Intesa;
- del
Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3
agosto 2016
concernente “Linee
applicative dell’intesa della conferenza unificata del 0507.2012 in materia
di
procedure di selezione
per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”.
Articolo 2
Disposizioni generali
1. Il
titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, incluso quello rilasciato
o presentato in base alle normative delle altre regioni e delle Province
autonome, abilita all’esercizio dell’attività in tutto il territorio regionale
nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il
commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo
esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere
igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle norme nazionali e regionali e
dalle ordinanze comunali.
3.
L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che
in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell’articolo 27, comma 3 della
legge, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all’articolo.230 bis
del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società
regolarmente costituita, i soci possono svolgere l’attività purché il loro
nominativo sia indicato nel titolo abilitativo. L’esercizio dell’attività è
consentito a condizione che’ durante l’attività di vendita l’operatore delegato
sia munito del titolo originale dell’autorizzazione, da poter esibire ad ogni
richiesta degli organi di vigilanza.
4.
L’abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo
immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e
con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
5. Per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche è utilizzata una modulistica univoca
da trasmettere al SUAP territorialmente competente. Fino all’approvazione della
modulistica prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge viene utilizzata
quella resa disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it.
6. Il
titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo
indeterminato.
7. Ai sensi
dell’articolo
29, comma 3 della legge, la durata della concessione è di dodici anni. E’
possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette
anni, per le seguenti tipologie di posteggi nell’ambito di mercati e/o
fiere:
a.
mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel
complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta
giorni;
b.
posteggi isolati;
c.
posteggi situati nei centri storici.
8. E’
vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme al
ramo di azienda commerciale.
Il Comune
verifica l’effettivo trasferimento del ramo di azienda, nonché il possesso in
capo al cessionario dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge.
9. Il
subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto
dell’articolo 6 della legge. Le presenze maturate con il medesimo titolo non
possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
10. I
posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono
individuati negli strumenti di programmazione.
Articolo 3
Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche
1. La
programmazione del settore si espleta nel rispetto della vigente normativa in
materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della
concorrenza.
2. La
programmazione comunale di settore definisce i contenuti minimi previsti dall’articolo
12, comma 4, lettere d), e) ed f) della legge tenendo conto delle seguenti
indicazioni:
a)
favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore
produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore,
valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche;
b)
assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei
Comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva
esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione
commerciale e di servizi urbani esistenti;
c)
salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valoriz7a7ione
delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli
relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a
vocazione turistica in relazione anche all’andamento turistico stagionale;
d)
salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente
dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per
l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle
vigenti norme igienico-sanitarie;
e)
salvaguardare, favorire e consolidare una rete distributiva dei prodotti a
chilometri) zero e di quelli provenienti da filiera corta;
f)
salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva prevedendo
sistemi, mezzi e procedure che assicurino la riduzione, il recupero e la
differenziazione dei rifiuti e/o scarti dell’attività di
vendita.
3.
Nell’attuazione di quanto previsto al comma 2, il Comune:
-
considera l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e
fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico
e l’inquinamento;
-
localizza le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
I. un
facile accesso ai consumatori;
II.
sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
III. il
minimo disagio alla popolazione residente;
IV. la
salvaguardia dell’attività commerciale in atto, ed in particolare quella dei
mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della
normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari,
viabilistici e di pubblica sicurezza;
V. un
riequilibrio dei flussi di domanda in presenza di aree
congestionate.
4. La
programmazione comunale non può contenere criteri legati a verifiche di natura
economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico -o
sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti
alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori concorrenti.
5. La
programmazione comunale è periodicamente aggiornata e, se conforme ai principi
di legge, continua ad applicarsi fino all’adozione di un nuovo documento.
L’aggiornamento è obbligatorio se si verificano variazioni rispetto alla
programmazione esistente.
Articolo 4
Determinazioni in materie di fiere e mercati
1. La
programmazione comunale individua le fiere, i mercati e i relativi posteggi,
nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio
comunale.
2. L’atto
di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l’indicazione del
numero progressivo.
3. Per
ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune individua il giorno di
svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le
dimensioni di ciascun posteggio.
4. I
settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi
2 e 3 dell’articolo16 della legge. Il settore merceologico dei posteggi è
individuato sulla base dell’allegato A della legge ed in relazione:
a. alle
esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
b. alla
osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
c. alla
diversa superficie dei posteggi medesimi.
5. Per
l’esercizio del commercio nei mercati e in ogni fiera, di cui all’articolo
12, comma 4 lett. 0 della legge, il Comune, sentite le organizzazione di cui
all’articolo
3, comma 2, della legge, adotta il relativo regolamento che dispone in
ordine a:
a. la
tipologia dei mercati o delle fiere;
b. i
giorni e l’orario di svolgimento;
c. la
localizzazione e l’articolazione del ,mercato come specificato al comma 3;
d. le
modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di
vendita;
e. la
regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;
f. le
modalità ed i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di
vendita.
6. La
programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le
categorie di cui all’articolo
30, comma 8, della legge nel rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza e semplificazione amministrativa.
7. Il
posteggio riservato ai sensi dell’articolo
30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non
sono ammessi la cessione, l’affitto o altra forma di trasferimento. Qualora
l’operatore non intenda più svolgere l’attività sul posteggio riservato, questo
rientra nella disponibilità del Comune.
8. In caso
di assenza temporanea dell’assegnatario, il posteggio, incluso quello riservato
ai sensi dell’articolo
30, comma 8, della legge, è essere assegnato a operatori del commercio su
aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.
9.
Esclusivamente ii caso di parità di punteggio, gli ulteriori criteri di cui
all’articolo
30, comma 4 lett. c) della legge, assegnano punteggi non cumulabili tenendo
conto, in ordine di priorità, dei seguenti parametri:
a.
anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di
presenze nella fiera o mercato;
b. data
di iscrizione al registro imprese per l’esercizio dell’attività di commercio
su aree pubbliche;
c.
presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della
posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali,
contributivi e fiscali come previsto all’articolo 11;
d.
assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile
il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
e.
partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei
dipendenti;
f. stato
di disoccupazione;
g.
invalidità;
h. carico
familiare.
Articolo 5
Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle
fiere
1. La
programmazione comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e
dal presente regolamento, disciplina la soppressione dei mercati o delle fiere,
la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del
numero dei posteggi, lo spostamento o trasferimento del mercato o della
fiera.
2. Entro
trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Comune
segnala alla Regione le motivazioni alla base dello spostamento, soppressione,
trasferimento e le nuove disposizioni.
3. L’atto
comunale che dispone lo spostamento o trasferimento temporaneo di un mercato in
altra sede o del giorno lavorativo contiene le motivazioni, la durata, gli
adempimenti che si intendono attuare per superare le criticità alla base dello
spostamento o trasferimento e il crono-programma delle attività da porre in
essere ai fini del ripristino della situazione preesistente.
4. Nel caso
di spostamento o trasferimento del mercato, l’assegnazione dei posteggi agli
operatori già titolari di concessione nel mercato oggetto di spostamento o
trasferimento avviene sulla base dei criteri di cui all’articolo
30, comma 4 della legge e degli articoli 7 e 8 del presente regolamento,
senza necessità di esperire le procedure del bando regionale. In tal caso per
anzianità di presenza si intende quella acquisita nel posteggio del mercato
oggetto dello spostamento o trasferimento.
5. Nel
trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del
mercato, l’organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.
Articolo 6
Modalità di presentazione della domanda per l’ assegnazione dei
posteggi liberi
1. I
posteggi liberi nei mercati, nelle fiere e posteggi sparsi sono assegnati in
base ai criteri e alle modalità previsti dall’articolo
30 della legge, nonché sulla base delle disposizioni di cui al presente
regolamento.
2. La
domanda per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio nei
mercati e nelle fiere è presentata al Comune dove ha sede il posteggio sulla
base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente
l’indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali
determinazioni. di carattere merceologico e i criteri di priorità di
accoglimento.
3. Dopo la,
pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ed entro i termini previsti dallo stesso, l’operatore interessato presenta
domanda al SUAP del Comune.
4. La
domanda è sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della
dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere tutte le
informazioni previste dalla modulistica.
5. Con una
sola domanda, l’operatore può richiedere tutti i posteggi eventualmente messi a
bando dallo stesso Comune, indicando l’ordine di priorità.
6. Nel caso
del prestatore proveniente da uno Stato dell’Unione Europea, il possesso dei
requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base
alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
7. Entro il
termine fissato dal bando comunale, il Comune:
a)
pubblica nell’albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la
graduatoria finale delle domande;
b)
successivamente convoca gli operatori, in base all’ordine di graduatoria, per
la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di
posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
c)
comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure,
informandoli della mancata assegnazione.
8.
L’operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del
posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.
9.
L’operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le
modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.
Articolo 7
Criteri di selezione per il rilascio dell’autorizzazione di tipo
A
1. Il
Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione e
la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
a.
maggiore professionalità di esercizio dell’impresa, acquisita nell’esercizio
del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
I.
anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata
dell’iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel
Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale ultimo dante
‘causa, con la seguente ripartizione di punteggi:
anzianità d’iscrizione
fino a 5 anni: 40 punti
anzianità d’iscrizione
compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
anzianità d’iscrizione
superiore a 10 anni: 60 punti;
II.
anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un
punteggio massimo pari 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01
punti per ogni giorno di anzianità.
b)
criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree
aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici
aventi tale valore:
I.
criterio della maggiore professionalità di esercizio dell’impresa di cui al
comma 1, lettera a);
Il.
impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la
tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la
tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come
specificati dello strumento di programmazione:7 punti;
III.
criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante
la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale che societaria,
ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all’articolo 11:
3 punti.
2. A parità
di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dai comuni nella
programmazione come definiti all’articolo 4, comma 9.
3. Ai fini
della selezione, dopo il periodo transitorio di cui al punto 8 dell’Intesa, al
criterio della maggiore professionalità, di cui al punto 2 lett. a) del
Documento Unitario, Conferenza delle regioni e delle province autonome
13/009/CR11/C11 del 24/01/2013, viene attribuita una specifica valutazione nel
limite del 40% del punteggio complessivo.
Articolo 8
Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova
istituzione
1. Nel caso
di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei
mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano le stesse procedure di
cui all’articolo 30 della legge e all’articolo 7 del presente regolamento.
2. Il
comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione e
la contestuale concessione per ciascun posteggio tenendo conto nell’ordine dei
seguenti criteri:
a)
qualità dell’offerta: punti 5
vendita
di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km O, prodotti tipici locali
e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore
un’ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di
degustazioni per banchi alimentari, per la promozione dei prodotti,
partecipazione alla formazione continua;
b)
tipologia di servizio fornito: punti 3
impegno
da parte dell’operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della
spesa a domicilio, la vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target
e dell’età della clientela, vendita informatizzata o on line, disponibilità a
turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
c)
presentazione di progetti innovativi: punti 2
compatibilità architettonica
dei banchi rispetto al territorio, ottimizzando il rapporto tra la struttura
ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto
ambientale.
3. A parità
di punteggio si applicano i criteri di cui all’articolo 7 del presente
regolamento.
Articolo 9
Spunta
1)
L’assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla
base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha
partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell’eventuale ultimo dante causa,
indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio.
2) A parità
di presenze si tiene conto dell’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata
dalla durata dell’iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di
commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 7 comma 1, lettera a).
3) A tal
fine il Comune tiene e aggiorna periodicamente un registro della spunta,
preferibilmente in formato digitale, in cui sono riportati i seguenti dati:
a) nome e
cognome dell’operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale
rappresentante nel caso di società;
b) tipo e
numero del titolo abilitativo con cui ha partecipato alla spunta;
c)
rilevazione delle presenze.
4) Il
computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal
Comune competente.
5) La
rilevazione delle presenze non effettive è calcolata dal 5.07.2012.
6)
L’operatore che effettua l’operazione di spunta, e a cui spetta occupare il
posto, se non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla
presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore che
saranno valutati dall’organo comunale.
Articolo 10
Miglioria di posteggi
1. In
applicazione dell’art. 34, comma 6 della legge, nel caso in cui si rendano
disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell’operatore, per decadenza della
concessione del posteggio) in un mercato o in una fiera il comune può indire un
bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato
agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato o nella
fiera.
2. Gli
operatori interessati a migliorare la collocazione del proprio posteggio
presentano domanda scritta al comune, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
bando.
3. Alla
miglioria del posteggio si applicano i criteri previsti dall’art.
30, comma 4 della legge e dall’articolo 7 del presente regolamento. In caso
di parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dai
comuni nella programmazione • come definiti all’articolo 4, comma 9, ad
eccezione della lettera f).
4. I
posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria devono
essere inseriti nei bandi comunali di cui all’art.
30 della legge.
5. In caso
di non assegnazione di un posteggio dopo aver esperito sia le procedure di
miglioria che quelle del bando di cui all’art.
30 della legge, il Comune è tenuto ad avviare una razionalizzazione del
mercato o della fiera che tenga conto della nuova situazione.
Articolo 11
Verifica della regolarità contributiva e fiscale
1. La
verifica della regolarità contributiva e fiscale di cui all’articolo
3, comma 1, lettera j) della legge è effettuata entro il 31 marzo di ogni
anno da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l’attività svolta in modo
itinerante, dal comune dove l’operatore ha avviato l’attività.
2. La
verifica è effettuata dai comuni o, con le stesse modalità, anche dalle
associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 3,
comma 2, della legge.
3.
L’attestazione di regolarità contributiva e fiscale è richiesta direttamente
dall’operatore o da un suo delegato.
4. Ai fini
dell’ottenimento dell’attestazione l’operatore o suo delegato trasmettono:
a)
ricevuta di presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi;
b)
ricevuta di pagamento F24 relativi ai versamenti INPS e INAIL riferite
all’ultimo anno;
c)
ricevuta del pagamento della TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
riferita all’ultimo anno.
5. La
verifica è effettuata a titolo gratuito.
6. Le
disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 10 gennaio
2019.
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.