Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina il riconoscimento e lo svolgimento
dell’Attività fisica adattata (AFA), nonché la sua promozione e la tutela del
suo esercizio.
Art. 2
Riconoscimento dell’Attività fisica adattata - Modifica e
integrazione alla legge
regionale 4 dicembre 2006, n. 33
1. All’articolo
1-bis della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, (Norme per lo sviluppo
dello sport per tutte e per tutti), come inserito dall’articolo
3 della legge 19 novembre 2012, n. 32, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
“1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) sport e attività fisico motorie: qualsiasi forma di attività
fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia come
obiettivo la formazione, l’educazione, l’espressione, il miglioramento degli
stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle
relazioni sociali, anche per il conseguimento di risultati competitivi;
b) attività fisica adattata: ogni attività fisica o sportiva che
può essere praticata da individui limitati nelle loro capacità fisiche e
mentali o da alterazioni delle grandi funzioni. L’attività fisica adattata si
rivolge sia a soggetti con bisogni educativi speciali e sociali che a persone
affette da patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche
stabili. Comprende le attività fisiche e/o sportive proposte attraverso
differenti modalità organizzative e strategie didattiche, finalizzate alla
prevenzione, al ri-adattamento, ri-funzionalizzazione, alla
post-riabilitazione, rieducazione ed educazione delle persone con bisogni
speciali e diversamente abili e/o anziane;
c) impianto sportivo: qualsiasi spazio attrezzato, all’aperto o
al chiuso, preposto allo svolgimento di attività di natura principalmente
sportiva;
d) area sportiva attrezzata: qualsiasi area, anche non
espressamente destinata all’uso sportivo, purché dotata di attrezzature o
spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva;
e) attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili: attrezzature
necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, ivi compresi gli ausili
sportivi funzionali all’espletamento dell’attività sportiva da parte di
cittadine e cittadini disabili.”.
2. Ai fini della presente legge l’acronimo “AFA” ha il significato
di “Attività fisica adattata”.
Art. 3
Ambiti di intervento dell’Attività fisica adattata
1. L’AFA mira a raggiungere l’obiettivo di ricondizionare lo stato
di salute individuale al termine della riabilitazione, combattere l’ipomobilità,
favorire la socializzazione e promuovere stili di vita più corretti per la
prevenzione secondaria e terziaria della disabilità.
2. L’AFA è svolta negli abituali luoghi di socializzazione,
deputati ad attività fisica o sportiva, in piscine e palestre, ed è impartita da
personale specializzato.
3. I percorsi di AFA non sono compresi nei livelli essenziali di
assistenza assicurati dal Servizio sanitario regionale.
Art. 4
Esclusioni
1. Sono esclusi da tutti i programmi AFA i soggetti con
instabilità clinica nonché con sintomatologia acuta o post acuta aggredibili con
programmi di cura e riabilitazione per i quali la risposta è esclusivamente
sanitaria.
2. I programmi di Attività fisica adattata non possono sostituire,
in alcuna maniera, la presa in carico individuale, capace di adattarsi ai
differenti periodi di riacutizzazione dei problemi di salute.
Art. 5
Ruolo della Giunta regionale e predisposizione del “Regolamento
AFA”
1. Le modalità e i criteri per l’accesso, la prescrizione,
l’erogazione, la definizione dei costi, la verifica della sicurezza e della
qualità dei programmi AFA, nonché per il rilascio e il rinnovo della
certificazione regionale di “Palestra etica”, sono esplicitati dalla Giunta
regionale con proprio regolamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1, denominato “Regolamento AFA”,
è pubblicato sui siti web della Regione e delle aziende sanitarie locali e
deve indicare, oltre alle modalità e ai criteri di cui al medesimo comma 1, i
livelli di funzionalità motoria minimi necessari per partecipare ai programmi
AFA e il ruolo delle aziende sanitarie locali nella promozione dell’AFA tra la
propria popolazione.
Art. 6
Responsabili tecnici e istruttori
1. Per lo svolgimento dell’AFA, le strutture sedi di erogazione
dei relativi programmi impiegano, in qualità di responsabile tecnico, un
laureato magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattate (classe di laurea LM 67) o un laureato in Scienze e tecniche dello
sport (classe di laurea LM 68) o in discipline equipollenti.
Art. 7
Costi del programma AFA
1. La quota di riferimento per la partecipazione a ciascuna
tipologia di programma AFA è definita secondo i criteri e le modalità stabiliti
nel “Regolamento AFA” di cui all’articolo 5 ed è valida per tutte le sedi di
svolgimento.
La detta quota è posta a carico degli assistiti in quanto i
programmi AFA non sono compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati
dal Servizio sanitario regionale.
Art. 8
Rinnovo e verifica della certificazione di “Palestra
etica”
1. La certificazione di “Palestra etica” ha durata un anno e,
affinché possa essere mantenuta, deve essere rinnovata secondo le modalità e i
termini stabiliti nel “Regolamento AFA” di cui all’articolo 5.
2. Alla Regione Puglia e alle aziende sanitari locali
territorialmente competenti è riservata, in ogni momento e senza alcun
preavviso, la facoltà di effettuare ispezioni e controlli all’interno delle
“Palestre etiche” al fine di verificare la sussistenza o la permanenza dei
requisiti e delle condizioni richieste per il rilascio e il mantenimento della
certificazione di “Palestra etica” in capo ai soggetti titolari delle strutture
sedi di svolgimento dei programmi AFA, nonché in capo ai responsabili tecnici e
agli istruttori impiegati nel loro svolgimento.
3. La verifica dell’inosservanza delle prescrizioni contenute nel
“Regolamento AFA” o dell’inesistenza anche di una sola delle condizioni
richieste per il rilascio e il mantenimento della certificazione di “Palestra
etica”, comporta l’irrogazione delle sanzioni previste nel “Regolamento AFA”
che, nei casi più gravi, potranno consistere nella cancellazione della struttura
sede di erogazione dell’Attività fisica adattata dall’elenco delle “Palestre
etiche” e il consequenziale divieto di utilizzo, in qualsiasi forma e maniera,
della certificazione di “Palestra etica” da parte del suo titolare.
4. La successiva violazione del divieto di utilizzo della
certificazione di “Palestra etica” di cui al comma 3, comporta l’irrogazione nei
confronti dei trasgressori di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui
ammontare è determinato nel “Regolamento AFA” di cui all’articolo 5.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.