Art. 1
Modifica all’articolo
32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4
1. All’articolo
32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di
sanità e servizi sociali) è apportate la seguente modifica:
a) il comma
32 è sostituito dal seguente:
“32. Ai
fini dell’erogazione dei dispositivi ‘finiti’ di cui all’allegato 5 degli
elenchi 2/A e 2/B del decreto Presidente Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) del
nomenclatore tariffario, le ASL stipulano contratti con i soggetti aggiudicatari
delle procedure pubbliche di acquisto, espletate nel pieno rispetto della
normativa in materia di contratti e appalti pubblici. La Giunta regionale con
proprio provvedimento disciplina la cessione in comodato d’uso di detti
dispositivi, ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del suddetto d.p.c.m. 12
gennaio 2017, prevedendo che gli stessi, al termine dell’utilizzo, rientrino
nella disponibilità delle ASL che, al fine di conseguire economie di gestione,
possono disporne il riutilizzo previo affidamento di apposito servizio di ritiro
e consegna a domicilio, stoccaggio temporaneo, manutenzione e sanificazione a
soggetti che non sono aggiudicatari dell’erogazione dei dispositivi.”.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.