CAPO I
Principi
Art. 1
Principi
1. La
Regione Puglia sostiene e promuove la sovranità popolare prevista dall’articolo
1 della Costituzione, anche attraverso la partecipazione piena e consapevole
delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, nella elaborazione
delle politiche pubbliche regionali e locali.
2. La
Regione Puglia dà attuazione ai principi di buon andamento e di trasparenza
della pubblica amministrazione anche attraverso la promozione di forme diffuse
di partecipazione delle collettività locali.
3. La
Regione Puglia riconosce, in attuazione del titolo III dello Statuto, la
partecipazione in quanto diritto e dovere delle persone, intese come singoli e
nelle formazioni sociali, promuove forme e strumenti di partecipazione
democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali democratici,
attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e
di democrazia deliberativa, la realizzazione e la sperimentazione di nuove
pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni
amministrative.
4. La
Regione Puglia promuove l’idea delle “città partecipate” e di una rete dei
comuni a sostegno di pratiche di sussidiarietà ispirate all’articolo 118 della
Costituzione, basate sui principi di qualità urbana e ambientale, inclusione e
coesione sociale, nonché sull’uso condiviso dei beni pubblici.
Art. 2
Obiettivi
1. La
Regione Puglia attraverso i processi partecipativi di cui alla presente legge
persegue i seguenti obiettivi:
a)
promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di
governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli
amministrativi;
b)
garantire l’individuazione dei contenuti del programma di governo e dei
documenti di programmazione, per seguirne l’attuazione o le eventuali
modificazioni istituendo dispositivi istituzionali di monitoraggio e di
verifica quali, la sessione annuale di partecipazione del Consiglio regionale,
il “Town Meeting” e il “Citizen Meeting” ai sensi dell’articolo 8;
c)
garantire la partecipazione alla programmazione strategica della Regione
Puglia, quale strumento fondam d) garantire la partecipazione per lo
svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni;
e)
promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni
ambito;
f)
promuovere la parità di genere;
g) creare
maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali,
digitali, culturali, sociali ed economici;
h)
garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti
sociali e ambientaH legati allo sviluppo del territorio, attraverso lo
strumento della pianificazione territoriale partecipata;
i)
incrementare l’impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni
regionali;
j)
promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori
territoriali e degli enti locali, quali i rappresentanti delle collettività
locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare
nei settori socioeconomico, civico, professionale, culturale e
scientifico;
k)
valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei
cittadini;
I)
promuovere attività formativa sui temi della partecipazione, legalità
Costituzione italiana, ordinamento e politiche dell’Unione
europea.
2. La
Regione Puglia persegue gli obiettivi previsti dal comma 1 attraverso:
a) il
confronto e la conoscenza fra i diversi attori territoriali, economici, del
lavoro, sociali, culturali, scientifici per facilitare l’individuazione di
obiettivi comuni e raggiungere soluzioni condivise nella elaborazione delle
politiche pubbliche;
b) il
confronto con le proprie strutture amministrative, ivi comprese le agenzie
regionali e degli enti locali, al fine di ottenere la più completa ed
esaustiva rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni, per
giungere a una consapevole ponderazione dei differenti interessi pubblici e
privati, promuovendo a tal fine l’utilizzo di moduli consensuali dell’azione
amministrativa nei limiti previsti dalla normativa sul procedimento
amministrativo.
3. Al fine
di dare piena attuazione ai principi di cui all’articolo 1 e per il
perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, la Giunta regionale
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta un
regolamento regionale con il quale provvede a disciplinare:
a) le
azioni di coordinamento con la comunicazione istituzionale della presidenza a
sostegno dei processi partecipativi e l’attivazione della piattaforma web
dedicata alla partecipazione;
b) le
modalità di svolgimento delle attività di formazione da destinare a enti
locali e dipendenti regionali;
c) le
attività dell’osservatorio di cui all’articolo 11;
d) le
modalità di esercizio del diritto di tribuna;
e) le
modalità di finanziamento e di cofinanziamento dei processi partecipativi di
cui all’articolo 14 e delle attività di promozione della cultura della
partecipazione di cui all’articolo 16.
4. Per le
medesime finalità di cui al comma 1 e per incentivare la partecipazione alla
vita politica e istituzionale delle comunità locali possono costituirsi, in
conformità agli statuti comunali, organismi partecipativi di raccordo tra
cittadino e amministrazione comunale denominati “Forum sociali “, senza aggravio
di spesa e con l’utilizzo di risorse umane e strumentali proprie e con modalità
d’attuazione stabilite dal regolamento comunale. I Forum:
a)
possono operare attraverso gli strumenti del bilancio partecipativo sugli
indirizzi in materia di programmazione economica e sulle scelte in materia di
bilancio;
b)
possono rappresentare alle istituzioni pubbliche rapporti e studi sugli
effetti di politiche pubbliche in materia urbanistica, sociale, economica,
nonché di erogazione di servizi pubblici e di gestione del patrimonio
pubblico, anche previa discussione in sedute pubbliche aperte alla
partecipazione delentale di indirizzo e di orientamento delle politiche
pubbliche regionali; sindaco e dei componenti della giunta.
Art. 3
Definizioni
1. Per
soggetti titolari del diritto di partecipazione si intendono coloro che possono
intervenire nei processi partecipativi, ossia i cittadini, gli stranieri e gli
apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi
partecipativi, nonché le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le altre
formazioni sociali, le quali hanno interesse al territorio o all’oggetto
interessato dal processo partecipativo o, comunque, quei soggetti che il
responsabile del dibattito di cui all’articolo 4, ritenga utile far intervenire
nel processo partecipativo, come le persone che lavorano, studiano o soggiornano
nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all’oggetto del
processo in quanto su di essi ricadono gli effetti delle politiche
pubbliche.
2. Si
definiscono partecipativi i processi che coinvolgono i soggetti titolari del
diritto di partecipazione e che prevedono attività di coinvolgimento,
informazione, formazione, progettazione, elaborazione e discussione congiunta
tra attori pubblici e attori privati.
3. Possono
essere oggetto di processo partecipativo le procedure e i procedimenti tesi alla
elaborazione di atti normativi regionali (leggi e regolamenti), nonché alla
elaborazione di atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione
regionali o di enti locali territoriali, lì dove tali atti presentino il
carattere della generalità riferita a una collettività territoriale.
4. Possono
essere inoltre oggetto di processi partecipativi i procedimenti per l’adozione
di provvedimenti amministrativi attuativi degli atti di cui al comma 3, nei
limiti di cui alla presente legge e nel rispetto delle specifiche norme di
settore.
5.
Costituiscono strumenti della partecipazione gli istituti di cui al capo II e al
capo III della presente legge.
CAPO II
Processi partecipativi e organizzazione
Art. 4
Programma annuale della partecipazione
1. La
Regione Puglia promuove la partecipazione in fase di elaborazione degli
strumenti della programmazione unitaria, anche europea, e in quella attuativa
dei piani operativi, nonché nella pianificazione strategica.
2. La
Regione Puglia promuove la partecipazione di cui al comma 1 nell’attuazione del
programma di governo regionale e nell’insieme delle politiche pubbliche
regionali e specificamente per quanto attiene gli atti di programmazione
sociale, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e del benessere
delle persone, della pianificazione territoriale, turistica e culturale, delle
infrastrutturazioni e della formazione, ricerca e innovazione, dell’ambiente,
dell’agricoltura e del governo del territorio.
3. La
partecipazione nelle fasi di elaborazione della programmazione regionale, con
particolare riferimento al Piano di sviluppo regionale, si realizza attraverso
la procedura del dibattito pubblico.
4. La
Giunta regionale adotta il programma annuale della partecipazione che individua
le procedure e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, gli
strumenti con i quali assicurare la partecipazione, il termine di conclusione
del processo partecipativo ed il responsabile unico del processo partecipativo.
Il programma può essere aggiornato o modificato con deliberazione di Giunta
regionale nel corso dell’anno per ragioni eccezionali sopravvenute.
5. Il
programma annuale della partecipazione di cui al comma 4 è integrato nelle forme
di cui agli articoli 14 e 15, utilizzando un avviso pubblico per
l’individuazione dei processi di partecipazione.
6. In
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché del regolamento delegato (UE) n. 240/2014
della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
la Regione attua la partecipazione attraverso le pratiche di concertazione
partenariale nelle fasi di programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione
dei programmi finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo di sviluppo e
coesione stipulando appositi protocolli d’intesa con le parti economiche e
sociali.
7. Il
prodotto dei processi partecipativi è un documento di proposta partecipata di
cui le autorità deliberanti si obbligano a tener conto nei provvedimenti che
adottano. Nei provvedimenti finali le istituzioni danno conto del procedimento
partecipativo intervenuto, dell’accoglimento integrale o parziale di quanto
contenuto nel documento di proposta partecipata. Nel caso in cui le
deliberazioni finali si discostino dal documento di proposta partecipata le
autorità deliberanti devono darne esplicita motivazione nel provvedimento
stesso.
8. Nel
rispetto della normativa nazionale e regionale sui termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi, i processi partecipativi non possono avere una
durata superiore a sei mesi, salva proroga a tre mesi stabilita con
deliberazione della Giunta regionale motivata in ragione della complessità dei
temi affrontati, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti.
9. La
Regione Puglia predispone per rafforzare la trasparenza, il dialogo con i
cittadini e gli stakeholder, una piattaforma informatica attraverso cui offrire
documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in atto, e anche
consentire lo scambio di informazioni, proposte, consultazioni pubbliche.
L’attivazione e il relativo funzionamento della piattaforma sono disciplinati
con regolamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3.
Art. 5
Ufficio della partecipazione
1. La
Giunta regionale istituisce nell’ambito della propria organizzazione una
apposita unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione,
denominata Ufficio della partecipazione, con i seguenti compiti:
a)
predisporre la deliberazione annuale di cui all’articolo 4, comma 4;
b)
garantire l’interazione e l’interscambio tra i diversi attori coinvolti nei
processi partecipativi assicurando l’analisi dei fabbisogni e delle istanze
partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni e
rappresentanze diffuse nella società;
c)
raccogliere istanze e dati che saranno alla base del programma annuale della
partecipazione;
d)
raccogliere e istruire le proposte di processi partecipativi. Le proposte sono
valutate dalla Giunta regionale al fine dell’inserimento nel programma annuale
della partecipazione;
e)
gestire la piattaforma web, di cui all’articolo 4, comma 9;
f)
predisporre un archivio e pubblicare la documentazione a supporto dei processi
partecipativi;
g)
diffondere la documentazione sui processi svolti e sui documenti finali;
h)
organizzare le opportune intese e forme collaborative con le agenzie e gli
enti strumentali della Regione, nonché forme di raccordo con gli
assessorati;
i)
svolgere attività di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale
supporto tecnico alla progettazione e alla facilitazione dei processi
partecipativi;
j)
svolgere in collaborazione con le strutture amministrative preposte, come
indicate nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, una specifica
attività di formazione da destinare a enti locali e dipendenti regionali;
k)
organizzare presidi territoriali per lo svolgimento e la promozione degli
strumenti della partecipazione e dei processi partecipativi locali. Le spese
per il funzionamento dei presidi territoriali rimangono a carico degli enti
locali coinvolti nella loro organizzazione e funzionamento.
Art. 6
Adesioni della Regione Puglia e modifiche alla legge
regionale 30 aprile 1980, n. 34
1. Gli
organismi cui la Regione Puglia aderisce ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 (Norme
per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre
manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni) possono presentare
proposte di processi partecipativi ai sensi dell’articolo 14, nonché promuovere
progetti partecipativi di cui all’articolo 16.
2. L’ articolo
4 della I.r. 34/1980 è sostituito dal seguente:
“Art.
4
1.
L’adesione di cui all’articolo 1, lettera c), può consistere nel versamento
della quota annuale di adesione determinata a norma dello statuto o del
regolamento dell’organismo richiedente.
2. La
Regione Puglia, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, per selezionare gli
organismi privati cui aderire indice avviso pubblico di acquisizione delle
proposte di adesione.
3.
L’avviso pubblico prevede la durata dell’adesione e i criteri di selezione.
Per la specificazione dei criteri di selezione si tiene conto delle finalità
dello Statuto della Regione e in particolare dei principi e obiettivi previsti
negli articoli 1 e 2 della legge.
4.
L’adesione regionale può essere disposta unicamente in presenza dei seguenti
requisiti:
a)
l’organismo non deve perseguire scopi lucro;
b)
rilevanza per la comunità regionale;
c) la
presenza di un rappresentante della Regione nell’organo di gestione
dell’organismo.
5. Nei
confronti di organismi pubblici ovvero privati, ma partecipati esclusivamente
da soggetti pubblici, l’adesione è rimessa alla discrezionalità della Giunta
regionale che valuta l’opportunità per il perseguimento delle finalità
statutarie della partecipazione a siffatti organismi.
6.
L’adesione è disposta con deliberazione di Giunta regionale su proposta del
presidente della stessa. Nella deliberazione di adesione è riportata
l’indicazione della struttura amministrativa regionale competente per materia
e che avrà cura di partecipare e seguire le attività dell’organismo, nonché la
designazione del rappresentante regionale in seno all’organo di gestione. Per
le adesioni già disposte all’entrata in vigore del presente articolo di legge
il Gabinetto del presidente della Giunta regionale provvede a una
ricognizione, sottoponendo alla Giunta regionale la conferma delle adesioni
agli organismi di cui al comma 5 e disponendo il recesso dagli organismi per i
quali occorre procedere all’avviso pubblico ai sensi dei commi 2 e 3.
7.
L’adesione da parte della Regione Puglia ad associazioni e organismi privati
persegue la finalità di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo
svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di
sussidiarietà orizzontale.”.
CAPO III
Dibattito pubblico e altri strumenti della
partecipazione
Art. 7
Dibattito pubblico per le grandi opere (1)
1. Il
dibattito pubblico regionale è un processo di informazione e partecipazione su
opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale,
in materia ambientale, paesaggistica, sociale, territoriale, culturale ed
economica.
2. La
procedura del dibattito pubblico, tesa al confronto pubblico e alla informazione
di tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, è disposto, oltre che nelle ipotesi previste dalla
normativa nazionale, per:
a) le
opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori
a euro 50 milioni;
b) fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 9, le previsioni di localizzazione
contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che comportano
investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni;
c) per le
opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro
50 milioni, che presentino rilevanti profili di interesse
regionale.
3. Per le
opere di cui al comma 2, che comportano investimenti complessivi fra euro 10
milioni ed euro 50 milioni che presentano rilevanti profili di interesse
regionale, la Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 può comunque disporre un
dibattito pubblico.
4. Non si
effettua il dibattito pubblico:
a) per
gli interventi disposti in via d’urgenza e finalizzati unicamente
all’incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un
pericolo imminente o a seguito di calamità;
b) per
gli interventi di manutenzione ordinaria.
5. Il
dibattito pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le
quali la Regione Puglia è chiamata a esprimersi:
a)
infrastrutture stradali e ferroviarie;
b)
elettrodotti;
c)
impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;
d) porti
e aeroporti;
e) bacini
idroelettrici e dighe;
f) reti
di radiocomunicazione;
g)
trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di
idrocarburi.
6. Per le
opere di cui al comma 2 e al comma 3 il dibattito pubblico si svolge con tempi e
modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in
deroga a quanto previsto nella presente legge.
7. Il
programma di cui all’articolo 4 individua le opere, i progetti e gli interventi
di cui ai commi 1, 2 e 3. Il dibattito pubblico sugli obiettivi e sulle
caratteristiche del progetto, si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di
elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento, quando tutte le
diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi
successive, ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva.
8.
L’Ufficio della partecipazione provvede al coordinamento delle strutture
amministrative regionali interessate, alla indizione con proprio atto del
dibattito pubblico, al suo svolgimento e indicazione del termine di conclusione,
eventualmente incaricando della gestione del dibattito un soggetto terzo, ovvero
figure professionali esperte nel campo della facilitazione, da selezionarsi
tramite procedura pubblica. Responsabile unico del dibattito pubblico è il
dirigente dell’Ufficio della partecipazione o altra persona da lui
incaricata.
9. Nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 21-quater della legge 7 agosto
1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), l’indizione del
dibattito pubblico, può determinare la sospensione dell’adozione o
dell’attuazione di atti di competenza regionale connessi all’intervento oggetto
del dibattito stesso, nei limiti in cui l’adozione o l’attuazione può anticipare
o pregiudicare l’esito del dibattito pubblico.
10. La
sospensione di cui al comma 9 è sempre disposta con provvedimento espresso del
responsabile del procedimento, con particolare riguardo all’eventuale
pregiudizio che possa derivare all’utilizzo di finanziamenti statali o
comunitari.
11. Gli
enti locali valutano se sussistono i presupposti per la sospensione dei
procedimenti e degli atti di propria competenza ai sensi degli articoli 2 e
21-quater della I. 241/1990, onde evitare che sia pregiudicato o predefinito
l’esito del dibattito pubblico.
12.
All’esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della
realizzazione dell’opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente,
motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in
accoglimento di quanto emerso dal dibattito:
a)
rinunciare all’opera, al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni
alternative;
b)
proporre le modifiche che intende realizzare;
c)
confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito
pubblico.
13. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale approva con apposito provvedimento le “linee guida” per le procedure
di attivazione, le modalità di indizione e svolgimento del dibattito pubblico,
con parere espresso della Commissione consiliare competente.
(1) La corte Costituzionale con sent. n. 235/2018 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente art. 7, comma 5 e del comma 2, nella
parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle
opere nazionali. La corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale del comma 12.
Art. 8
Sessione annuale del Consiglio regionale, Town meeting e Citizen
meeting
1. Ai fini
dell’attuazione del programma del governo regionale e per garantire, forme di
partecipazione “manutentiva”, ovvero di valutazione degli atti normativi, di
programmazione o pianificazione adottati e a cui la presente legge si riferisce,
sono istituiti i seguenti strumenti istituzionali di monitoraggio, valutazione e
verifica:
a) la
sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione;
b) il
Town meeting annual;
c) il
Citizen meeting.
2. La
sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione valuta e verifica
l’attuazione del programma e del programma annuale della partecipazione, sulla
base della relazione presentata dal presidente della Regione. Il Consiglio
regionale può presentare richiesta motivata di dibattito pubblico per le opere,
i progetti e gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7.
3. Il Town
meeting annuale è un incontro rivolto a sindaci e amministratori degli enti
locali sul programma di governo. È convocato, su richiesta del presidente della
Giunta regionale, dall’Ufficio della partecipazione che ne definisce le modalità
di svolgimento.
4. I
Citizen meeting sono incontri tematici a base territoriale non predefinita cui
partecipano tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi
dell’articolo 3, comma 1. Sono convocati, su richiesta dei soggetti titolari del
diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, degli
amministratori locali, del presidente della Giunta regionale, previa
valutazione, dall’Ufficio della partecipazione, che ne definisce le modalità di
svolgimento.
Art. 9
Coordinamento con la legislazione di settore
1. Nei casi
in cui sia stato disposto il dibattito pubblico e l’opera sia soggetta a
valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica
(VAS) di competenza regionale, lo svolgimento del dibattito pubblico è
condizione per l’avvio della procedura di valutazione.
2. Per le
opere di cui all’articolo 7 il dibattito pubblico si svolge nel rispetto dei
termini previsti dall’articolo 4, comma 8 e dal medesimo articolo 7, comma 6,
prima dell’inizio della procedura VIA VAS, nell’ambito della quale si tiene
conto di quanto emerso dallo stesso dibattito pubblico.
3. Per la
fase anteriore all’inizio della procedura di VIA e VAS si intendono le fasi
antecedenti all’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità e della
valutazione di impatto.
Art. 10
Rendicontazione sociale
1.
Nell’ambito del bilancio sociale di cui alla legge
regionale 7 aprile 2014, n. 15 (Istituzione del bilancio sociale della
Regione Puglia. Integrazioni alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 “Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”) una
sezione specifica è dedicata alla rendicontazione sociale e di genere.
2. Il
bilancio sociale, comunicando in maniera chiara le scelte e gli impatti delle
politiche realizzate, consente di valutare la coerenza tra quanto programmato e
quanto realizzato, favorendo la trasparenza dell’agire amministrativo e
promuovendo la partecipazione alla vita pubblica.
3. Ai fini
della predisposizione della sezione sulla rendicontazione sociale e di genere è
istituito presso la presidenza della Regione Puglia, un tavolo di partenariato,
del quale fanno parte di diritto, il presidente della Giunta regionale o suo
delegato e la consigliera regionale di parità. La composizione complessiva del
tavolo e le modalità di coinvolgimento dei soggetti titolari del diritto di
partecipazione sono definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale.
Art. 11
Organismo di garanzia
1. Presso
il Consiglio regionale è istituito l’Osservatorio regionale per la
partecipazione dei cittadini, e svolge funzioni di garanzia sulla attuazione
della presente legge. I componenti dell’Osservatorio sono eletti dal Consiglio
regionale tra i consiglieri regionali, assicurando la partecipazione delle
minoranze, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 2,
comma 3.
2.
All’Organismo partecipa altresì il dirigente dell’Ufficio partecipazione e del
Servizio regionale trasparenza e anticorruzione.
3. In
particolare, l’Organismo:
a)
elabora orientamenti per la promozione dei processi partecipativi;
b) valuta
il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi, anche in termini di
controllo diffuso e prevenzione di fenomeni corruttivi;
c)
verifica l’attuazione del programma annuale della
partecipazione.
4.
L’Osservatorio predispone una relazione sul programma annuale della
partecipazione da trasmettere al presidente della Giunta regionale e al
presidente del Consiglio regionale.
5. I
componenti dell’Osservatorio svolgono la loro funzione a titolo gratuito.
6.
L’Osservatorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del
supporto della struttura amministrativa a tal fine individuata dal Consiglio
regionale nell’ambito dei propri atti di organizzazione.
Art. 12
Diritto di tribuna
1. Al fine
di tutelare la piena partecipazione alla vita politica regionale delle liste che
non hanno espresso propri candidati nel Consiglio regionale è assicurato il
diritto di tribuna a un esponente per ognuna di queste liste nelle forme
indicate nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 3.
CAPO IV
Strumenti di valorizzazione e promozione della
partecipazione
Art. 13
Promozione della partecipazione presso gli enti locali
1. I bandi
e gli avvisi regionali per l’attribuzione di risorse finanziarie agli enti
locali, riconoscono la priorità e attribuiscono premialità ai progetti elaborati
dagli enti locali attraverso processi partecipativi in coerenza con i principi
della presente legge.
2. La
Giunta regionale promuove un protocollo d’intesa con gli enti locali, la cui
sottoscrizione comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della
presente legge e l’accettazione delle procedure in essa previste. Il protocollo
può prevedere forme di sostegno regionale per la logistica, le tecnologie
dell’informazione e la formazione.
3. La
Giunta regionale promuove e organizza, su attivazione dell’Ufficio della
partecipazione, attività di formazione a supporto dei processi partecipativi
articolata in corsi di formazione, messa a disposizione di materiali di studio,
incontri e scambi finalizzati alla diffusione delle buone pratiche.
4. La
Regione promuove attraverso un apposito protocollo con gli enti locali, la
nomina presso i consigli comunali di un rappresentante avente la funzione di
delegato alla partecipazione, riferimento dei processi partecipativi che
coinvolgano l’ente locale.
Art. 14
Avviso per l’individuazione dei processi di
partecipazione
1. La
Regione Puglia sostiene proposte di processi partecipativi presentate dai
soggetti di cui all’articolo 15, le quali integrano il programma di cui
all’articolo 4.
2. Il
sostegno può essere di tipo finanziario, metodologico o di assistenza nella
comunicazione.
3. La
proposta di processi partecipativi per essere sostenuta:
a) deve
avere un oggetto definito in modo preciso;
b) deve
indicare tempi certi di svolgimento, di durata non superiore a mesi sei;
c) deve
prevedere procedure inclusive e azioni specifiche per la diffusione delle
informazioni;
d) deve
indicare preventivamente le eventuali spese per la realizzazione e l’impegno
al cofinanziamento;
e) deve
indicare un referente unico.
4. Per
l’individuazione delle proposte di cui al comma 1, l’Ufficio della
partecipazione indice annualmente un avviso a sportello pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
5. L’avviso
fissa i criteri di selezione alla luce dei seguenti requisiti, indicati in
maniera non graduata e integrabili da parte dell’Ufficio di partecipazione:
a)
popolazione interessata;
b) enti
locali coinvolti;
c)
compatibilità della proposta con gli atti di programmazione regionale;
d)
rilevanza per il territorio.
Art. 15.
Soggetti proponenti
1. Possono
partecipare all’avviso di cui all’articolo 14 gli enti locali, anche in forma
associata, le scuole o le università o altra pubblica amministrazione di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
2. Possono
altresì presentare proposte di processi partecipativi ai sensi dell’articolo 14
le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza
scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, oltre
che le associazioni di categoria, i sindacati, i partiti e movimenti
politici.
3. Le
società e le imprese in generale possono essere ammesse a presentare proposte di
processi partecipativi esclusivamente con riferimento a proprie progettazioni o
interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale o
economica. Sono esclusi comunque progetti che presentino, direttamente o
indirettamente, la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da
immettere sul mercato.
Art. 16
Promozione della cultura della partecipazione
1. Per
incentivare e assicurare la cultura della partecipazione diffusa nei territori,
nonché la sua promozione, la Giunta regionale, sentito l’Ufficio della
partecipazione, in base alla disciplina disposta dal regolamento di cui
all’articolo 2, comma 3, approva e pubblica sul BURP un bando finalizzato a
selezionare soggetti e attività culturali da finanziare in ambito culturale e
formativo, quali:
a) scuole
di partecipazione e percorsi formativi finalizzati a qualificare i processi
partecipativi rivolti ad amministratori e funzionari pubblici, rappresentanti
di associazioni, parti sociali e singole persone;
b)
materiali di studio e ricerca, resi disponibili anche via web, al fine di
valorizzare le storie e le buone prassi dei processi di partecipazione già
attivati dai cittadini e dalle istituzioni nel territorio regionale per
condividere i metodi e gli strumenti;
c)
protocolli o convenzioni per attività formative e scambio di buone prassi;
d)
progetti specifici relativi all’oggetto della presente legge.
2. I
soggetti destinatari dei contributi devono configurarsi come soggetti pubblici,
associazioni, fondazioni o altre istituzioni di diritto privato non aventi scopo
di lucro, anche se non riconosciuti come persone giuridiche, purché aventi
finalità di carattere sociale, civico, solidaristico o culturale volti a
consentire la partecipazione dei cittadini ai sensi della presente legge.
3. I
contributi possono consistere anche in attribuzione temporanea di beni e
servizi, nonché in utilizzo di utenze regionali.
4. Il
finanziamento di attività deve essere connesso al programma annuale per la
partecipazione.
5.
Nell’attribuzione dei contributi di cui al presente articolo, il bando prevede
criteri di preferenza o punteggi aggiuntivi per progetti presentati
congiuntamente da due e più soggetti aventi i requisiti indicati al comma 2, in
collaborazione con istituti scolastici, facoltà, dipartimenti o istituti
universitari, ordini o albi professionali, idonei a garantire un approccio
multiculturale e multidisciplinare alla materia trattata.
Art. 17
Clausola valutativa
1. A
partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare
competente, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di
attuazione e sugli effetti prodotti dalla legge.
2. La
relazione deve contenere dati e informazioni in merito a:
a) numero
di attività di formazione a supporto dei processi partecipativi e numero di
soggetti coinvolti;
b) numero
di interventi per i quali è stato realizzato un processo partecipativo ai
sensi della presente legge.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Per le
finalità della presente legge, in fase di prima attuazione, per l’avvio delle
attività di redazione del programma annuale, si provvede per euro 50 mila per
l’esercizio finanziario 2017 nell’ambito degli stanziamenti già approvati sulla
missione 1, programma 1, titolo 1, con corrispondente riduzione dello
stanziamento in termini sia di competenza che di cassa del capitolo 1460 “Spese
per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni,
congressi, etc.I.r.
n. 34/1980 e art. 1, lett. a, b.”.
2. Per gli
anni 2018 e successivi si provvederà per euro 100 mila nell’ambito della
medesima missione 1, programma 1, titolo 1, con corrispondente riduzione dello
stanziamento in termini di competenza del capitolo 1460 “Spese per la
partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi,
etc. I.r.
n. 34/1980 e art.1, lett. a, b.”.
Art. 19
Coordinamento con gli ordinamenti europeo, nazionale e
regionale
1. Restano
salve e applicabili nelle rispettive materie le norme, che disciplinano le
diverse forme di partecipazione ai processi decisionali, presenti
nell’ordinamento europeo, nazionale e regionale.
2. Gli
istituti e le procedure della presente legge possono essere messi in atto,
purché compatibili, anche contestualmente con gli istituti e le procedure di cui
al comma 1.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.