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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2017
Numero
28
Data
13/07/2017
Abrogato
 
Materia
Partecipazione
Titolo
Legge sulla partecipazione
Note
Bollettino n° 84 pubblicato il 17-07-2017
Allegati
Nessun allegato

 



CAPO I

Principi

Art. 1

Principi

1. La Regione Puglia sostiene e promuove la sovranità popolare prevista dall’articolo 1 della Costituzione, anche attraverso la partecipazione piena e consapevole delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, nella elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.

2. La Regione Puglia dà attuazione ai principi di buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione anche attraverso la promozione di forme diffuse di partecipazione delle collettività locali.

3. La Regione Puglia riconosce, in attuazione del titolo III dello Statuto, la partecipazione in quanto diritto e dovere delle persone, intese come singoli e nelle formazioni sociali, promuove forme e strumenti di partecipazione democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali democratici, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la realizzazione e la sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.

4. La Regione Puglia promuove l’idea delle “città partecipate” e di una rete dei comuni a sostegno di pratiche di sussidiarietà ispirate all’articolo 118 della Costituzione, basate sui principi di qualità urbana e ambientale, inclusione e coesione sociale, nonché sull’uso condiviso dei beni pubblici.

 

Art. 2

Obiettivi

1. La Regione Puglia attraverso i processi partecipativi di cui alla presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

b) garantire l’individuazione dei contenuti del programma di governo e dei documenti di programmazione, per seguirne l’attuazione o le eventuali modificazioni istituendo dispositivi istituzionali di monitoraggio e di verifica quali, la sessione annuale di partecipazione del Consiglio regionale, il “Town Meeting” e il “Citizen Meeting” ai sensi dell’articolo 8;

c) garantire la partecipazione alla programmazione strategica della Regione Puglia, quale strumento fondam d) garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni;

e) promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni ambito;

f) promuovere la parità di genere;

g) creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali, digitali, culturali, sociali ed economici;

h) garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambientaH legati allo sviluppo del territorio, attraverso lo strumento della pianificazione territoriale partecipata;

i) incrementare l’impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni regionali;

j) promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i rappresentanti delle collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale, culturale e scientifico;

k) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;

I) promuovere attività formativa sui temi della partecipazione, legalità Costituzione italiana, ordinamento e politiche dell’Unione europea.

2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi previsti dal comma 1 attraverso:

a) il confronto e la conoscenza fra i diversi attori territoriali, economici, del lavoro, sociali, culturali, scientifici per facilitare l’individuazione di obiettivi comuni e raggiungere soluzioni condivise nella elaborazione delle politiche pubbliche;

b) il confronto con le proprie strutture amministrative, ivi comprese le agenzie regionali e degli enti locali, al fine di ottenere la più completa ed esaustiva rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni, per giungere a una consapevole ponderazione dei differenti interessi pubblici e privati, promuovendo a tal fine l’utilizzo di moduli consensuali dell’azione amministrativa nei limiti previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

3. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui all’articolo 1 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, la Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento regionale con il quale provvede a disciplinare:

a) le azioni di coordinamento con la comunicazione istituzionale della presidenza a sostegno dei processi partecipativi e l’attivazione della piattaforma web dedicata alla partecipazione;

b) le modalità di svolgimento delle attività di formazione da destinare a enti locali e dipendenti regionali;

c) le attività dell’osservatorio di cui all’articolo 11;

d) le modalità di esercizio del diritto di tribuna;

e) le modalità di finanziamento e di cofinanziamento dei processi partecipativi di cui all’articolo 14 e delle attività di promozione della cultura della partecipazione di cui all’articolo 16.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per incentivare la partecipazione alla vita politica e istituzionale delle comunità locali possono costituirsi, in conformità agli statuti comunali, organismi partecipativi di raccordo tra cittadino e amministrazione comunale denominati “Forum sociali “, senza aggravio di spesa e con l’utilizzo di risorse umane e strumentali proprie e con modalità d’attuazione stabilite dal regolamento comunale. I Forum:

a) possono operare attraverso gli strumenti del bilancio partecipativo sugli indirizzi in materia di programmazione economica e sulle scelte in materia di bilancio;

b) possono rappresentare alle istituzioni pubbliche rapporti e studi sugli effetti di politiche pubbliche in materia urbanistica, sociale, economica, nonché di erogazione di servizi pubblici e di gestione del patrimonio pubblico, anche previa discussione in sedute pubbliche aperte alla partecipazione delentale di indirizzo e di orientamento delle politiche pubbliche regionali; sindaco e dei componenti della giunta.

 

Art. 3

Definizioni

1. Per soggetti titolari del diritto di partecipazione si intendono coloro che possono intervenire nei processi partecipativi, ossia i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi, nonché le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le altre formazioni sociali, le quali hanno interesse al territorio o all’oggetto interessato dal processo partecipativo o, comunque, quei soggetti che il responsabile del dibattito di cui all’articolo 4, ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo, come le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all’oggetto del processo in quanto su di essi ricadono gli effetti delle politiche pubbliche.

2. Si definiscono partecipativi i processi che coinvolgono i soggetti titolari del diritto di partecipazione e che prevedono attività di coinvolgimento, informazione, formazione, progettazione, elaborazione e discussione congiunta tra attori pubblici e attori privati.

3. Possono essere oggetto di processo partecipativo le procedure e i procedimenti tesi alla elaborazione di atti normativi regionali (leggi e regolamenti), nonché alla elaborazione di atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione regionali o di enti locali territoriali, lì dove tali atti presentino il carattere della generalità riferita a una collettività territoriale.

4. Possono essere inoltre oggetto di processi partecipativi i procedimenti per l’adozione di provvedimenti amministrativi attuativi degli atti di cui al comma 3, nei limiti di cui alla presente legge e nel rispetto delle specifiche norme di settore.

5. Costituiscono strumenti della partecipazione gli istituti di cui al capo II e al capo III della presente legge.

 

CAPO II

Processi partecipativi e organizzazione

Art. 4

Programma annuale della partecipazione

1. La Regione Puglia promuove la partecipazione in fase di elaborazione degli strumenti della programmazione unitaria, anche europea, e in quella attuativa dei piani operativi, nonché nella pianificazione strategica.

2. La Regione Puglia promuove la partecipazione di cui al comma 1 nell’attuazione del programma di governo regionale e nell’insieme delle politiche pubbliche regionali e specificamente per quanto attiene gli atti di programmazione sociale, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e del benessere delle persone, della pianificazione territoriale, turistica e culturale, delle infrastrutturazioni e della formazione, ricerca e innovazione, dell’ambiente, dell’agricoltura e del governo del territorio.

3. La partecipazione nelle fasi di elaborazione della programmazione regionale, con particolare riferimento al Piano di sviluppo regionale, si realizza attraverso la procedura del dibattito pubblico.

4. La Giunta regionale adotta il programma annuale della partecipazione che individua le procedure e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, gli strumenti con i quali assicurare la partecipazione, il termine di conclusione del processo partecipativo ed il responsabile unico del processo partecipativo. Il programma può essere aggiornato o modificato con deliberazione di Giunta regionale nel corso dell’anno per  ragioni eccezionali sopravvenute.

5. Il programma annuale della partecipazione di cui al comma 4 è integrato nelle forme di cui agli articoli 14 e 15, utilizzando un avviso pubblico per l’individuazione dei processi di partecipazione.

6. In applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché del regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), la Regione attua la partecipazione attraverso le pratiche di concertazione partenariale nelle fasi di programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo di sviluppo e coesione stipulando appositi protocolli d’intesa con le parti economiche e sociali.

7. Il prodotto dei processi partecipativi è un documento di proposta partecipata di cui le autorità deliberanti si obbligano a tener conto nei provvedimenti che adottano. Nei provvedimenti finali le istituzioni danno conto del procedimento partecipativo intervenuto, dell’accoglimento integrale o parziale di quanto contenuto nel documento di proposta partecipata. Nel caso in cui le deliberazioni finali si discostino dal documento di proposta partecipata le autorità deliberanti devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso.

8. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, i processi partecipativi non possono avere una durata superiore a sei mesi, salva proroga a tre mesi stabilita con deliberazione della Giunta regionale motivata in ragione della complessità dei temi affrontati, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti.

9. La Regione Puglia predispone per rafforzare la trasparenza, il dialogo con i cittadini e gli stakeholder, una piattaforma informatica attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in atto, e anche consentire lo scambio di informazioni, proposte, consultazioni pubbliche. L’attivazione e il relativo funzionamento della piattaforma sono disciplinati con regolamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

 

Art. 5

Ufficio della partecipazione

1. La Giunta regionale istituisce nell’ambito della propria organizzazione una apposita unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominata Ufficio della partecipazione, con i seguenti compiti:

a) predisporre la deliberazione annuale di cui all’articolo 4, comma 4;

b) garantire l’interazione e l’interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi assicurando l’analisi dei fabbisogni e delle istanze partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni e rappresentanze diffuse nella società;

c) raccogliere istanze e dati che saranno alla base del programma annuale della partecipazione;

d) raccogliere e istruire le proposte di processi partecipativi. Le proposte sono valutate dalla Giunta regionale al fine dell’inserimento nel programma annuale della partecipazione;

e) gestire la piattaforma web, di cui all’articolo 4, comma 9;

f) predisporre un archivio e pubblicare la documentazione a supporto dei processi partecipativi;

g) diffondere la documentazione sui processi svolti e sui documenti finali;

h) organizzare le opportune intese e forme collaborative con le agenzie e gli enti strumentali della Regione, nonché forme di raccordo con gli assessorati;

i) svolgere attività di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale supporto tecnico alla progettazione e alla facilitazione dei processi partecipativi;

j) svolgere in collaborazione con le strutture amministrative preposte, come indicate nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, una specifica attività di formazione da destinare a enti locali e dipendenti regionali;

k) organizzare presidi territoriali per lo svolgimento e la promozione degli strumenti della partecipazione e dei processi partecipativi locali. Le spese per il funzionamento dei presidi territoriali rimangono a carico degli enti locali coinvolti nella loro organizzazione e funzionamento.

 

Art. 6

Adesioni della Regione Puglia e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34

1. Gli organismi cui la Regione Puglia aderisce ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni) possono presentare proposte di processi partecipativi ai sensi dell’articolo 14, nonché promuovere progetti partecipativi di cui all’articolo 16.

2. L’ articolo 4 della I.r. 34/1980 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

1. L’adesione di cui all’articolo 1, lettera c), può consistere nel versamento della quota annuale di adesione determinata a norma dello statuto o del regolamento dell’organismo richiedente.

2. La Regione Puglia, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, per selezionare gli organismi privati cui aderire indice avviso pubblico di acquisizione delle proposte di adesione.

3. L’avviso pubblico prevede la durata dell’adesione e i criteri di selezione. Per la specificazione dei criteri di selezione si tiene conto delle finalità dello Statuto della Regione e in particolare dei principi e obiettivi previsti negli articoli 1 e 2 della legge.

4. L’adesione regionale può essere disposta unicamente in presenza dei seguenti requisiti:

a) l’organismo non deve perseguire scopi lucro;

b) rilevanza per la comunità regionale;

c) la presenza di un rappresentante della Regione nell’organo di gestione dell’organismo.

5. Nei confronti di organismi pubblici ovvero privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici, l’adesione è rimessa alla discrezionalità della Giunta regionale che valuta l’opportunità per il perseguimento delle finalità statutarie della partecipazione a siffatti organismi.

6. L’adesione è disposta con deliberazione di Giunta regionale su proposta del presidente della stessa. Nella deliberazione di adesione è riportata l’indicazione della struttura amministrativa regionale competente per materia e che avrà cura di partecipare e seguire le attività dell’organismo, nonché la designazione del rappresentante regionale in seno all’organo di gestione. Per le adesioni già disposte all’entrata in vigore del presente articolo di legge il Gabinetto del presidente della Giunta regionale provvede a una ricognizione, sottoponendo alla Giunta regionale la conferma delle adesioni agli organismi di cui al comma 5 e disponendo il recesso dagli organismi per i quali occorre procedere all’avviso pubblico ai sensi dei commi 2 e 3.

7. L’adesione da parte della Regione Puglia ad associazioni e organismi privati persegue la finalità di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.”.

 

CAPO III

Dibattito pubblico e altri strumenti della partecipazione

Art. 7

Dibattito pubblico per le grandi opere (1)

1. Il dibattito pubblico regionale è un processo di informazione e partecipazione su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, paesaggistica, sociale, territoriale, culturale ed economica.

2. La procedura del dibattito pubblico, tesa al confronto pubblico e alla informazione di tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, è disposto, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, per:

a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni;

b) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni;

c) per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50 milioni, che presentino rilevanti profili di interesse regionale.

3. Per le opere di cui al comma 2, che comportano investimenti complessivi fra euro 10 milioni ed euro 50 milioni che presentano rilevanti profili di interesse regionale, la Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 può comunque disporre un dibattito pubblico.

4. Non si effettua il dibattito pubblico:

a) per gli interventi disposti in via d’urgenza e finalizzati unicamente all’incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria.

5. Il dibattito pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione Puglia è chiamata a esprimersi:

a) infrastrutture stradali e ferroviarie;

b) elettrodotti;

c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;

d) porti e aeroporti;

e) bacini idroelettrici e dighe;

f) reti di radiocomunicazione;

g) trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi.

6. Per le opere di cui al comma 2 e al comma 3 il dibattito pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga a quanto previsto nella presente legge.

7. Il programma di cui all’articolo 4 individua le opere, i progetti e gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3. Il dibattito pubblico sugli obiettivi e sulle caratteristiche del progetto, si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive, ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva.

8. L’Ufficio della partecipazione provvede al coordinamento delle strutture amministrative regionali interessate, alla indizione con proprio atto del dibattito pubblico, al suo svolgimento e indicazione del termine di conclusione, eventualmente incaricando della gestione del dibattito un soggetto terzo, ovvero figure professionali esperte nel campo della facilitazione, da selezionarsi tramite procedura pubblica. Responsabile unico del dibattito pubblico è il dirigente dell’Ufficio della partecipazione o altra persona da lui incaricata.

9. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 21-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), l’indizione del dibattito pubblico, può determinare la sospensione dell’adozione o dell’attuazione di atti di competenza regionale connessi all’intervento oggetto del dibattito stesso, nei limiti in cui l’adozione o l’attuazione può anticipare o pregiudicare l’esito del dibattito pubblico.

10. La sospensione di cui al comma 9 è sempre disposta con provvedimento espresso del responsabile del procedimento, con particolare riguardo all’eventuale pregiudizio che possa derivare all’utilizzo di finanziamenti statali o comunitari.

11. Gli enti locali valutano se sussistono i presupposti per la sospensione dei procedimenti e degli atti di propria competenza ai sensi degli articoli 2 e 21-quater della I. 241/1990, onde evitare che sia pregiudicato o predefinito l’esito del dibattito pubblico.

12. All’esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell’opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:

a) rinunciare all’opera, al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni alternative;

b) proporre le modifiche che intende realizzare;

c) confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico.

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva con apposito provvedimento le “linee guida” per le procedure di attivazione, le modalità di indizione e svolgimento del dibattito pubblico, con parere espresso della Commissione consiliare competente.

(1) La corte Costituzionale  con sent. n. 235/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 7, comma 5 e del comma 2, nella parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali. La corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 12. 

 

Art. 8

Sessione annuale del Consiglio regionale, Town meeting e Citizen meeting

1. Ai fini dell’attuazione del programma del governo regionale e per garantire, forme di partecipazione “manutentiva”, ovvero di valutazione degli atti normativi, di programmazione o pianificazione adottati e a cui la presente legge si riferisce, sono istituiti i seguenti strumenti istituzionali di monitoraggio, valutazione e verifica:

a) la sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione;

b) il Town meeting annual;

c) il Citizen meeting.

2. La sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione valuta e verifica l’attuazione del programma e del programma annuale della partecipazione, sulla base della relazione presentata dal presidente della Regione. Il Consiglio regionale può presentare richiesta motivata di dibattito pubblico per le opere, i progetti e gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7.

3. Il Town meeting annuale è un incontro rivolto a sindaci e amministratori degli enti locali sul programma di governo. È convocato, su richiesta del presidente della Giunta regionale, dall’Ufficio della partecipazione che ne definisce le modalità di svolgimento.

4. I Citizen meeting sono incontri tematici a base territoriale non predefinita cui partecipano tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Sono convocati, su richiesta dei soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, degli amministratori locali, del presidente della Giunta regionale, previa valutazione, dall’Ufficio della partecipazione, che ne definisce le modalità di svolgimento.

 

Art. 9

Coordinamento con la legislazione di settore

1. Nei casi in cui sia stato disposto il dibattito pubblico e l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza regionale, lo svolgimento del dibattito pubblico è condizione per l’avvio della procedura di valutazione.

2. Per le opere di cui all’articolo 7 il dibattito pubblico si svolge nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 4, comma 8 e dal medesimo articolo 7, comma 6, prima dell’inizio della procedura VIA VAS, nell’ambito della quale si tiene conto di quanto emerso dallo stesso dibattito pubblico.

3. Per la fase anteriore all’inizio della procedura di VIA e VAS si intendono le fasi antecedenti all’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità e della valutazione di impatto.

 

Art. 10

Rendicontazione sociale

1. Nell’ambito del bilancio sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 15 (Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”) una sezione specifica è dedicata alla rendicontazione sociale e di genere.

2. Il bilancio sociale, comunicando in maniera chiara le scelte e gli impatti delle politiche realizzate, consente di valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato, favorendo la trasparenza dell’agire amministrativo e promuovendo la partecipazione alla vita pubblica.

3. Ai fini della predisposizione della sezione sulla rendicontazione sociale e di genere è istituito presso la presidenza della Regione Puglia, un tavolo di partenariato, del quale fanno parte di diritto, il presidente della Giunta regionale o suo delegato e la consigliera regionale di parità. La composizione complessiva del tavolo e le modalità di coinvolgimento dei soggetti titolari del diritto di partecipazione sono definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale.

 

Art. 11

Organismo di garanzia

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l’Osservatorio regionale per la partecipazione dei cittadini, e svolge funzioni di garanzia sulla attuazione della presente legge. I componenti dell’Osservatorio sono eletti dal Consiglio regionale tra i consiglieri regionali, assicurando la partecipazione delle minoranze, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 3.

2. All’Organismo partecipa altresì il dirigente dell’Ufficio partecipazione e del Servizio regionale trasparenza e anticorruzione.

3. In particolare, l’Organismo:

a) elabora orientamenti per la promozione dei processi partecipativi;

b) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi, anche in termini di controllo diffuso e prevenzione di fenomeni corruttivi;

c) verifica l’attuazione del programma annuale della partecipazione.

4. L’Osservatorio predispone una relazione sul programma annuale della partecipazione da trasmettere al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale.

5. I componenti dell’Osservatorio svolgono la loro funzione a titolo gratuito.

6. L’Osservatorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto della struttura amministrativa a tal fine individuata dal Consiglio regionale nell’ambito dei propri atti di organizzazione.

 

Art. 12

Diritto di tribuna

1. Al fine di tutelare la piena partecipazione alla vita politica regionale delle liste che non hanno espresso propri candidati nel Consiglio regionale è assicurato il diritto di tribuna a un esponente per ognuna di queste liste nelle forme indicate nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 3.

 

CAPO IV

Strumenti di valorizzazione e promozione della partecipazione

Art. 13

Promozione della partecipazione presso gli enti locali

1. I bandi e gli avvisi regionali per l’attribuzione di risorse finanziarie agli enti locali, riconoscono la priorità e attribuiscono premialità ai progetti elaborati dagli enti locali attraverso processi partecipativi in coerenza con i principi della presente legge.

2. La Giunta regionale promuove un protocollo d’intesa con gli enti locali, la cui sottoscrizione comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge e l’accettazione delle procedure in essa previste. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale per la logistica, le tecnologie dell’informazione e la formazione.

3. La Giunta regionale promuove e organizza, su attivazione dell’Ufficio della partecipazione, attività di formazione a supporto dei processi partecipativi articolata in corsi di formazione, messa a disposizione di materiali di studio, incontri e scambi finalizzati alla diffusione delle buone pratiche.

4. La Regione promuove attraverso un apposito protocollo con gli enti locali, la nomina presso i consigli comunali di un rappresentante avente la funzione di delegato alla partecipazione, riferimento dei processi partecipativi che coinvolgano l’ente locale.

 

Art. 14

Avviso per l’individuazione dei processi di partecipazione

1. La Regione Puglia sostiene proposte di processi partecipativi presentate dai soggetti di cui all’articolo 15, le quali integrano il programma di cui all’articolo 4.

2. Il sostegno può essere di tipo finanziario, metodologico o di assistenza nella comunicazione.

3. La proposta di processi partecipativi per essere sostenuta:

a) deve avere un oggetto definito in modo preciso;

b) deve indicare tempi certi di svolgimento, di durata non superiore a mesi sei;

c) deve prevedere procedure inclusive e azioni specifiche per la diffusione delle informazioni;

d) deve indicare preventivamente le eventuali spese per la realizzazione e l’impegno al cofinanziamento;

e) deve indicare un referente unico.

4. Per l’individuazione delle proposte di cui al comma 1, l’Ufficio della partecipazione indice annualmente un avviso a sportello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

5. L’avviso fissa i criteri di selezione alla luce dei seguenti requisiti, indicati in maniera non graduata e integrabili da parte dell’Ufficio di partecipazione:

a) popolazione interessata;

b) enti locali coinvolti;

c) compatibilità della proposta con gli atti di programmazione regionale;

d) rilevanza per il territorio.

 

Art. 15.

Soggetti proponenti

1. Possono partecipare all’avviso di cui all’articolo 14 gli enti locali, anche in forma associata, le scuole o le università o altra pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Possono altresì presentare proposte di processi partecipativi ai sensi dell’articolo 14 le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, oltre che le associazioni di categoria, i sindacati, i partiti e movimenti politici.

3. Le società e le imprese in generale possono essere ammesse a presentare proposte di processi partecipativi esclusivamente con riferimento a proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale o economica. Sono esclusi comunque progetti che presentino, direttamente o indirettamente, la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.

 

Art. 16

Promozione della cultura della partecipazione

1. Per incentivare e assicurare la cultura della partecipazione diffusa nei territori, nonché la sua promozione, la Giunta regionale, sentito l’Ufficio della partecipazione, in base alla disciplina disposta dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, approva e pubblica sul BURP un bando finalizzato a selezionare soggetti e attività culturali da finanziare in ambito culturale e formativo, quali:

a) scuole di partecipazione e percorsi formativi finalizzati a qualificare i processi partecipativi rivolti ad amministratori e funzionari pubblici, rappresentanti di associazioni, parti sociali e singole persone;

b) materiali di studio e ricerca, resi disponibili anche via web, al fine di valorizzare le storie e le buone prassi dei processi di partecipazione già attivati dai cittadini e dalle istituzioni nel territorio regionale per condividere i metodi e gli strumenti;

c) protocolli o convenzioni per attività formative e scambio di buone prassi;

d) progetti specifici relativi all’oggetto della presente legge.

2. I soggetti destinatari dei contributi devono configurarsi come soggetti pubblici, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di diritto privato non aventi scopo di lucro, anche se non riconosciuti come persone giuridiche, purché aventi finalità di carattere sociale, civico, solidaristico o culturale volti a consentire la partecipazione dei cittadini ai sensi della presente legge.

3. I contributi possono consistere anche in attribuzione temporanea di beni e servizi, nonché in utilizzo di utenze regionali.

4. Il finanziamento di attività deve essere connesso al programma annuale per la partecipazione.

5. Nell’attribuzione dei contributi di cui al presente articolo, il bando prevede criteri di preferenza o punteggi aggiuntivi per progetti presentati congiuntamente da due e più soggetti aventi i requisiti indicati al comma 2, in collaborazione con istituti scolastici, facoltà, dipartimenti o istituti universitari, ordini o albi professionali, idonei a garantire un approccio multiculturale e multidisciplinare alla materia trattata.

 

Art. 17

Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti dalla legge.

2. La relazione deve contenere dati e informazioni in merito a:

a) numero di attività di formazione a supporto dei processi partecipativi e numero di soggetti coinvolti;

b) numero di interventi per i quali è stato realizzato un processo partecipativo ai sensi della presente legge.

 

Art. 18

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge, in fase di prima attuazione, per l’avvio delle attività di redazione del programma annuale, si provvede per euro 50 mila per l’esercizio finanziario 2017 nell’ambito degli stanziamenti già approvati sulla missione 1, programma 1, titolo 1, con corrispondente riduzione dello stanziamento in termini sia di competenza che di cassa del capitolo 1460 “Spese per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, etc.I.r. n. 34/1980 e art. 1, lett. a, b.”.

2. Per gli anni 2018 e successivi si provvederà per euro 100 mila nell’ambito della medesima missione 1, programma 1, titolo 1, con corrispondente riduzione dello stanziamento in termini di competenza del capitolo 1460 “Spese per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, etc. I.r. n. 34/1980 e art.1, lett. a, b.”.

 

Art. 19

Coordinamento con gli ordinamenti europeo, nazionale e regionale

1. Restano salve e applicabili nelle rispettive materie le norme, che disciplinano le diverse forme di partecipazione ai processi decisionali, presenti nell’ordinamento europeo, nazionale e regionale.

2. Gli istituti e le procedure della presente legge possono essere messi in atto, purché compatibili, anche contestualmente con gli istituti e le procedure di cui al comma 1.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.