Art. 1
Modifiche all’articolo
5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25
1. All’
articolo 5
della legge
regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili), dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:
“21 bis. Il
termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato una sola volta per
due anni qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione
di energia rinnovabile per mancata indizione di aste .”.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.