Art. 1
Principi e finalità
1. Alla luce dei principi e delle finalità contemplati dagli
articoli 2,
9,
11,
15
e 51
dello Statuto
della Regione Puglia, la presente legge dà attuazione - nei limiti della
competenza regionale - alla direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (Promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE), (di qui in avanti “FER”).
2. La presente legge detta altresì principi e indirizzi per la
programmazione energetica regionale, ai sensi dell’articolo 22
(Attribuzioni del Consiglio regionale), comma 2, lettera c), dello Statuto,
con specifico riferimento al Settore della produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Art. 2
Piano energetico ambientale regionale e Linee guida regionali
1. La Regione programma e pianifica in materia di
produzione, trasporto e distribuzione dell’energia nel rispetto dell’ordinamento
statale in materia e dei vincoli derivanti da quello dell’UE e dagli obblighi
internazionali.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Regione Puglia adegua e aggiorna il Piano energetico
ambientale regionale (PEAR) adottato con deliberazione della Giunta regionale 8
giugno 2007, n. 827, nel rispetto del piano di azione nazionale per le energie
rinnovabili adottato ai sensi della direttiva 2009/28/CE e del paragrafo 17
(Aree non idonee) delle Linee guida approvate dalla Conferenza unificata Stato
Regioni in data 8 luglio 2010 ed emanate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili), (di qui in avanti “Linee guida statali”).
Entro lo stesso termine i soggetti già autorizzati e quelli che hanno fatto
richiesta di autorizzazione a realizzare ed esercire impianti alimentati da
fonti rinnovabili che non ritengano più economicamente sostenibili i relativi
investimenti, formalizzano apposita rinuncia al progetto. La rinuncia comporta
lo svincolo e la restituzione delle eventuali garanzie prestate in forza delle
leggi vigenti.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 la Regione apporta
al regolamento
regionale 30 dicembre 2010, n. 24 (Regolamento attuativo del decreto del
Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee Guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la
individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche
tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della
Regione Puglia), (di qui in avanti “Linee guida regionali”), le modifiche e
integrazioni eventualmente necessarie al fine di coniugare le previsioni di
detto regolamento con i contenuti del PEAR.
Art. 3
Norme per la revisione del PEAR e per la programmazione delle
FER
1. Per rendere perseguibili in tempi congrui gli obiettivi
assegnati alla Regione Puglia con il burden sharing, i Comuni, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano alla Regione i
titoli abilitativi rilasciati o assentiti ai sensi del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e della normativa nazionale
e/o regionale previgente e, inoltre, definiscono il potenziale contributo
locale, distinto per tipologie di fonti, per l’insediamento di nuovi impianti
alimentati dalle FER per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal PEAR.
2. In sede di adeguamento e aggiornamento del PEAR devono
considerarsi:
a) il bilancio energetico regionale;
b) l’individuazione dei bacini energetici territoriali, in relazione
alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenze, alla
disponibilità di fonti rinnovabili e al risparmio energetico realizzabile;
c) gli obiettivi e le misure necessarie per assicurare uno sviluppo
sostenibile del sistema energetico regionale; d) le politiche per lo
sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e
le misure in materia di efficienza energetica e a favore dello sviluppo
tecnologico e industriale; e) le modalità di monitoraggio e le
strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili in termini anche di potenza
installabile ai fini del perseguimento degli obiettivi intermedi e finali
previsti dal burden sharing in attuazione del Piano di azione
nazionale; f) i criteri per la definizione delle misure di compensazione
ambientale e territoriale nel rispetto di quanto previsto all’allegato 2 (Punti
14, 15 e 16.5 - Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative) delle
Linee guida statali.
3. Al fine del perseguimento degli obiettivi del PEAR, i
Comuni, in sede di pianificazione e progettazione, verificano le possibilità di
integrare apparecchiature e sistemi di produzione e di utilizzo di energia da
fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e telerinfrescamento anche
alimentate da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo
22 (Sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il
teleraffrescamento) del decreto legislativo 28/2011.
4. La programmazione regionale deve tenere conto delle aree e
dei siti non idonei, individuati dalla Regione in attuazione delle “Linee guida
statali” e, sulla scorta di eventuali proposte formulate dai Comuni, deve
comunque privilegiare, ai fini della riduzione del consumo del suolo agricolo,
la localizzazione in aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in
atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati e sulle
coperture e le facciate degli edifici.
5. Il PEAR è adottato dalla Giunta regionale nel rispetto delle
normative dell’UE, statale e regionale, con particolare riguardo alle modalità
di consultazione, informazione e partecipazione. Successivamente all’adozione,
il PEAR è approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 22,
comma 2, lettera c), dello Statuto.
6. Con le medesime procedure di cui al comma 5, il PEAR può
essere approvato per stralci corrispondenti a materie organiche fra quelle
indicate al comma 2 anche in seguito alle eventuali revisioni degli obiettivi
del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili e del burden sharing.
Art. 4
Ruolo e competenze delle pubbliche amministrazioni
1. La produzione di energia da FER è attività libera. A
essa si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle
modalità, condizioni e termini per il suo esercizio.
2. L’attività degli enti pubblici in materia di FER è limitata,
di norma, al solo esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo e
vigilanza; essa, comunque, soggiace alla disciplina dettata dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e alle linee guida approvate dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Art. 5
Profili localizzativi e procedimentali - Modifiche all’articolo
4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31
1. Ai fini dell’applicazione delle Linee guida statali e
delle Linee guida regionali, si definiscono “pareri ambientali prescritti” gli
atti che presentano cumulativamente i seguenti connotati:
a) tutti gli apporti amministrativi necessari ai fini del
rilascio dell’autorizzazione unica e destinati a confluire nel procedimento di
cui all’articolo 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);
b) inerenti alla tutela o alla gestione di matrici o componenti
ambientali in base alla definizione di cui al comma 4 dell’articolo 4 (Finalità)
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
(l’uomo, la fauna e la flora; il suolo, l’acqua e il clima; i beni materiali e
il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici
di cui al comma 1 dell’articolo 2 (Patrimonio culturale) del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137); l’interazione tra i fattori di
cui sopra); c) obbligatori in quanto prescritti da leggi, regolamenti o
strumenti di pianificazione inerenti a profili di tutela ambientale.
2. Per la realizzazione di impianti off shore trovano
applicazione le leggi nazionali.
3. Ai fini autorizzativi sono considerate le opere connesse ed
è assicurato il rispetto del paragrafo 3 (Opere connesse e infrastrutture di
rete) delle Linee guida statali.
4. Per l’espletamento di attività statistiche e di monitoraggio
delle autorizzazioni uniche (AU) la Regione si avvale del supporto del Gestore
dei servizi energetici (GSE) s.p.a.
5. In osservanza dell’articolo 51
dello Statuto
regionale e del paragrafo 6 (Trasparenza amministrativa) delle Linee guida
statali, la Regione pubblica sul portale cartografico regionale le
autorizzazioni rilasciate, quelle in corso di autorizzazione a diversi titoli e
l’autorità competente per il rilascio del titolo. Inoltre, rende pubbliche le
planimetrie delle aree e dei siti non idonei e - nel rispetto delle norme in
materia di tutela dei dati personali - le AU rilasciate ai sensi dell’articolo
12 del d.lgs. 387/2003 .
6. La Regione dà attuazione a quanto previsto dalla lettera e)
del comma 3 dell’articolo 3 (Obiettivi indicativi nazionali e misure di
promozione) del d.lgs. 387/2003, ai fini dell’aggiornamento delle Linee guida
statali con relazione annuale, nel rispetto delle indicazioni del paragrafo 7
(monitoraggio) delle predette Linee guida..
7. Gli impianti, i lavori e le opere, le modifiche e le
installazioni inerenti alle FER sono esenti dal contributo di costruzione di cui
all’articolo 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati
alla residenza - Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10) del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. E’ a carico dei
proponenti il versamento di oneri istruttori determinati sulla base dei principi
di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, rapportati al valore
degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03 per cento
dell’investimento.
8. Fatte salve le previsioni regolanti gli interventi soggetti
alla Procedura abilitativa semplificata (PAS) e al regime della comunicazione,
la costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da FER, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti sono soggetti ad
AU regionale. Ai fini dell’individuazione dell’autorità competente per progetti
che interessino più regioni, si osservano i paragrafi 10.5, 10.6 e 10.7 delle
Linee guida statali.
9. L’istanza di AU deve essere corredata da quanto indicato al
paragrafo 13 (Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica) delle
Linee guida statali e presentata - anche per le modifiche sostanziali, con le
semplificazioni consentite - con le modalità previste dalla deliberazione della
Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 (Approvazione della disciplina del
procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica) e dalle relative istruzioni
tecniche.
10. Ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la
valutazione istruttoria delle iniziative, nonché ai fini dell’applicazione della
normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA), tutti i limiti
di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi come riferiti alla
somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di
produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica che
siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei
quali l’uno svolge funzioni di controllante dell’altro, ovvero ancora nel caso
in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative
composte da medesimi soggetti o - anche per via indiretta - siano riconducibili
a unico centro di interessi economici e/o giuridici, ai fini dell’applicazione
del presente comma. Due o più proposte di impianti fanno capo al medesimo punto
di connessione alla rete elettrica nel caso in cui abbiano lo stesso nodo di
raccolta dell’energia prodotta per il passaggio dalla media all’alta tensione
(tipicamente stessa cabina primaria di raccolta alta/media tensione, o stessa
linea MT nel caso di connessioni in media tensione).
11. Per lo svolgimento del procedimento unico si osservano le
indicazioni del paragrafo 14 (Avvio e svolgimento del procedimento unico) delle
Linee guida statali e gli articoli 14 (Conferenza di servizi) e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
12. L’AU sostituisce e incorpora ogni atto di assenso, comunque
denominato, e costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto, le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità con i progetti
approvati e nei termini ivi previsti. Confluiscono nel procedimento unico gli
atti di assenso di cui all’elenco indicato nell’allegato 1 (Punto 13.2 - Elenco
indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico) delle
Linee guida statali. Ove occorra, la conclusione positiva delle procedure di AU
costituisce, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza delle opere e comporta variante allo strumento urbanistico, salvo che
per gli impianti da realizzare in zone classificate come agricole dai vigenti
strumenti urbanistici. Per l’ubicazione di impianti in zona agricola è osservato
il paragrafo 15.3 delle Linee guida statali.
13. Nell’AU sono esplicitate tutte le prescrizioni a cui sono
subordinate la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e le specifiche
modalità per l’ottemperanza all’obbligo della rimessa in pristino dello stato
dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto.
14. Costituisce elemento positivo per la valutazione dei
progetti la sussistenza di uno o più requisiti indicati nel paragrafo 16
(Criteri generali) delle Linee guida statali.
15. L’AU può prevedere misure compensative a favore dei Comuni
interessati nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 2 (Punti 14, 15 e 16.5
- Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative) delle Linee guida
statali e di quanto definito in sede di adeguamento e aggiornamento del PEAR o
degli atti di tipo programmatorio emanati per il raggiungimento degli obiettivi
di burden sharing; dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi
delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste.
16. Per il rilascio delle AU relative a impianti eolici va
osservato quanto riportato nell’allegato 4 (Punti 14.9, 16.3 e 16.5 - Impianti
eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio)
delle Linee guida statali.
17. Per le istanze di AU presentate dopo la data di entrata in
vigore della presente legge il termine di conclusione del procedimento
autorizzativo è quello previsto dalle vigenti norme statali, fatto salvo il
previo espletamento della VIA o della verifica di assoggettabilità di cui
all’articolo 20 (Verifica di assoggettabilità) del d.lgs. 152/2006, se previste.
Per gli impianti sottoposti a VIA il termine massimo per la conclusione del
procedimento unico non può essere superiore a quello previsto dalle vigenti
norme statali al netto dei termini previsti dall’articolo 26 (Decisione) del
d.lgs. 152/2006.
18. Il termine di inizio dei lavori è fissato in mesi sei dal
rilascio dell’AU. Entro il medesimo termine devono essere eseguiti gli
adempimenti prescritti dall’articolo 4
(Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti) della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia
da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia
ambientale); a parziale modifica e integrazione di quanto disposto dall’articolo
4,
legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia
da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia
ambientale), la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’articolo 12
del d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione, da parte del proponente:
a) di un piano economico e finanziario asseverato da
un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), che ne attesti la congruità; in
alternativa, ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre europeo - Prime
disposizioni urgenti per l’economia), e di quanto previsto dall’articolo 4,
comma 1, lettera q), della suddetta I. 106/2011, il piano economico e
finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società
fiduciarie e di revisione);
b) di una dichiarazione resa da un istituto
bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
106 del t.u. emanato con d.lgs. 385/1993, che attesti che il soggetto medesimo
dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate
all’investimento per la realizzazione dell’impianto. (1)
Si osservano per le specifiche tipologie e soglie di potenza le disposizioni
dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico 5 luglio 2012 (Attuazione
dell’articolo 25 del d.lgs. 28/2011 - c.d. Quinto Conto Energia) e 6 luglio 2012
(Attuazione dell’articolo 24 del d. lgs. 28/2011) e successive modifiche e
integrazioni.
19. All’articolo 4
(Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti) della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia
da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinati e in materia
ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al
comma 2, le parole: “dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003” sono sostituite dalle seguenti: “dalla
presentazione della comunicazione di inizio lavori”; b) al comma 8, le
parole: “il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 del d.lgs.
387/2003” sono sostituite dalle seguenti: “il completamento dell’impianto”;
c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: “In fase transitoria e di
prima applicazione, le disposizioni e modificazioni introdotte al presente
articolo si applicano anche alle AU già rilasciate, per le quali non sia
intervenuta la decadenza, alla data del 30 settembre 2012, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4.
20. Il termine per il completamento dell’impianto è di mesi
trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti
dalla legislazione nazionale anche in relazione all’accesso ai finanziamenti.
21. I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su
istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della
data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe
relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le
proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro
mesi.
“21 bis. Il termine di inizio lavori può essere
ulteriormente prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi
per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione dei relativi
bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del
ribasso consentito. (2)
21 ter. Relativamente
agli impianti in ordine ai quali sia stato già comunicato l’avvio dei lavori ma
che non abbiano conseguito gli incentivi per la produzione di energia
rinnovabile a causa della mancata indizione di bandi ed aste o non li abbia
conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito può essere
richiesta una proroga, non superiore a dodici mesi, del termine di cui
all’articolo 4, comma 2, della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di
produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni
inquinanti e in materia ambientale), per il deposito della relativa
documentazione. (3)
(1) Parole sostituite dalla l.r.
38/2018, art.1,
comma 1.
(2) Comma già inserito dalla l.r.
34/2017 art.1
è stato nuovamente sostituito dalla l.r.
67/2017, art. 22,
comma 1, lett. a).
(3) comma inserito dalla l.r.
67/2017, art. 22,
comma 1, lett. b).
Art. 5 bis
Profili localizzativi e procedimentali per
l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del d.lgs.115/2008 (4)
1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, la costruzione
ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300
MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio dell’AU di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/ CEE), nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico.
2. Il procedimento di AU ha inizio dalla data di presentazione delta domanda
indirizzata alla Regione Puglia -Dipartimento sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro -Sezione infrastrutture energetiche e digitali,
Corso Sonnino, 177 -70100 Bari. La domanda dovrà essere presentata mediante
procedura informatica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it .
3.La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, dovrà essere
corredata della documentazione elencata al punto 2.2 lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), m), n), o), p), q), t), u), e punti 2.3 e 2.4 della
deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 (Approvazione
della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed
all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica). Gli oneri
istruttori di cui alla lettera q), del punto 2.2 della deliberazione di Giunta
regionale 3029/2010, sono versati in misura corrispondente alla potenza
dell’impianto come indicata in progetto e in conformità agli importi per classe
di tipologia indicati al punto 4 della deliberazione della Giunta regionale n.
2259 del 2010 (Procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed
all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/2007) e successive
modificazioni, ovvero per impianti diversi dagli eolici.
4. La docmentazione elencata al comma 3 costituisce contenuto minimo alla
procedibilità dell’istanza.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, la Sezione regionale
infrastrutture energetiche e digitali, verificata la completezza formale della
domanda, comunica l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della
I. 241/1990, ovvero comunica la improcedibilità dell’istanza per carenza
documentale, in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di
ricevimento dell’istanza completa.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, la Sezione regionale
procedente, convoca la conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14-ter
della I. 241/1990, in modalità simultanea e sincrona che si svolge nella data e
sede preventivamente comunicate ai sensi dell’articolo 14-bis della medesima I.
241/1990.
7. Al termine del procedimento viene rilasciata l’AU che sostituisce e
incorpora ogni atto di assenso, comunque denominato e costituisce titolo a
costruire ed esercitare l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili in conformità con i progetti approvati e nei termini ivi
previsti. La conclusione positiva delle procedure di AU costituisce, altresì,
variante allo strumento urbanistico.
8. Nell’AU sono esplicitate tutte le prescrizioni a cui sono
subordinate la realizzazione e l’esercizio.
(4) Articolo inserito dalla l.r.
38/2018.art. 2 ,comma 1.
Art. 6
Interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o
comunicazione
1. La costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai
paragrafi 12.2, 12.4, 12.6 e 12.8 del decreto del Ministero dello sviluppo
economico 10 settembre 2010 n. 47987 (Linee guida per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili) sono soggetti alla PAS, disciplinata
dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE). Ferma restando l’acquisizione dell’autorizzazione
paesaggistica o l’accertamento di compatibilità paesaggistica, se previsti, la
PAS trova applicazione anche per gli impianti di seguito indicati:
a) impianti eolici di potenza nominale complessiva
superiore a 60 kW e fino a 200 kW, costituiti da un massimo di quattro
aerogeneratori, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree
naturali protette;
b) impianti eolici di potenza nominale superiore a 200
kW e fino a 500 kW costituiti da un unico aerogeneratore a condizione che non
ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si
applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza nominale
superiore a 20 kW e fino a 200 kW, a condizione che non ricadano, anche
parzialmente, in aree naturali protette;
d) impianti solari fotovoltaici di potenza nominale
superiore a 200 kW e fino a 1 MW localizzati in aree industriali dismesse, cave
esaurite, discariche e siti inquinati, a condizione che non ricadano, anche
parzialmente, in aree naturali protette, che al progetto non si applichi il
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che il progetto preveda, a
carico del soggetto proponente, interventi di riqualificazione ambientale dei
luoghi; qualora l’intervento sia localizzato in siti inquinati e in siti di
interesse nazionale di cui all’articolo 252 del d.lgs. 152/2006, la
realizzazione degli impianti di qualsiasi potenza è condizionata alla bonifica
degli stessi in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale;
e) impianti di produzione di energia elettrica
alimentati a biomassa, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del
d.m. 47987/2010, di potenza elettrica nominale superiore 200 kW e fino a 500 kW,
a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e
che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità
a VIA;
f) impianti di produzione di energia elettrica
alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del d.m.
47987/2010, di potenza nominale superiore a 250 kW e fino a 500 kW, a condizione
che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al
progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA;
g) impianti di produzione di energia elettrica
alimentati a biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del d.m.
47987/2010, localizzati in aree industriali dismesse, cave esaurite, discariche
e siti inquinati, di potenza nominale superiore a 500 kW e fino a 1 MW, a
condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette, che
al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA e che il progetto preveda, a carico del soggetto proponente, interventi di
riqualificazione ambientale dei luoghi; qualora l’intervento sia localizzato in
siti inquinati e in siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252
delcd.lgs. 152/2006, la realizzazione degli impianti di qualsiasi potenza è
condizionata alla bonifica degli stessi in condizioni di sicurezza sanitaria e
ambientale;
h) impianti idroelettrici, diversi da quelli di cui al
paragrafo 12.7 del d.m. 47987/2010, di potenza nominale superiore a 100 kW e
fino a 1 MW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali
protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA;
i) impianti geotermoelettrici, diversi da quelli di cui
al paragrafo 12.7 del d.m. 47987/2010, di potenza nominale non superiore a 200
kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali
protette.
2. Qualora gli interventi disciplinati al comma 1
ricadano nei territori di due o più comuni, la dichiarazione di cui al comma 2
dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE), è presentata al comune nel cui territorio l’intervento
prevede:
a)
nel caso di impianti eolici, l’installazione del maggior numero di
aerogeneratori;
b)
nel caso di impianti fotovoltaici, il maggior numero di
pannelli;
c)
nel caso di impianti idroelettrici, la derivazione d’acqua di maggiore
entità;
d)
nel caso di impianti geotermoelettrici, il maggior numero di pozzi di
estrazione di calore;
e)
negli altri casi, la collocazione del gruppo turbina alternatore ovvero i
sistemi di generazione di energia elettrica. (5)
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai
paragrafi 12.1, 12.3, 12.5 e 12.7 del d.m. 47987/2010, sono soggetti a
comunicazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25
novembre 2016 n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA, silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a
determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124).
4. La comunicazione trova applicazione anche ai
progetti di impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, diversi da quelli di cui
ai paragrafi 12.1 e 12.2 del d.m. 47987/2010, aventi le caratteristiche di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13 (Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 "Norme sulla
valutazione dell’impatto ambientale"). (6)
5. Le dichiarazioni cui non sono seguiti provvedimenti
inibitori del Comune e le comunicazioni relative alle attività in edilizia
libera sono tempestivamente comunicate in via telematica alla Regione. Al
termine dei lavori, il Comune comunica in via telematica alla Regione l’avvenuta
realizzazione delle opere e degli impianti oggetto della dichiarazione o della
comunicazione.
6. Il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla
PAS o alla comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia
una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce
titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto.
7. Al fine di evitare l’elusione delle norme di semplificazione
contenute nella presente legge, le Autorità competenti verificano, sulla scorta
di elementi di carattere soggettivo e oggettivo, che i progetti in procedura
semplificata rispettino quanto previsto nel paragrafo 11.6 delle Linee guida
statali.
(5) Comma sostituito
dalla l.r.
67/2018, art.55,
comma 1.
(6) Articolo gia
modificato dalla l.r.
38/2018 , art. 3,
è stato nuovamente modificato dalla l.r.
44/2018, art 18,
comma 1, che ha sostituito i commi 1,1bis, 3 e 4.
Art.7
Modifiche sostanziali e varianti progettuali
1. Le modifiche sostanziali agli impianti di produzione di
energia da FER autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 sono
soggette ad AU regionale.
2. Al procedimento per il rilascio dell’AU, cui partecipano
tutte le amministrazioni interessate, si applicano gli articoli 14 e seguenti
della legge 241/1990. In sede di conferenza di servizi vengono valutate le
modifiche proposte e restano comunque fermi, per quanto attiene agli aspetti non
interessati da variazioni, i pareri espressi nell’ambito dell’originario
procedimento autorizzativo. Ove le modifiche richieste possano produrre effetti
negativi e significativi sull’ambiente, trova applicazione l’articolo 20 del
d.lgs. 152/2006.
3. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina
procedimentale applicabile, sino all’individuazione, per ciascuna tipologia di
impianto, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - d’intesa con
la Conferenza unificata - degli interventi di modifica sostanziale degli
impianti da assoggettare ad AU, sono considerati non sostanziali gli interventi
da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti e
di quelli dotati del prescritto titolo autorizzativo, di qualsiasi potenza
nominale, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata a ospitare
gli impianti stessi, né delle opere connesse. Tra le modifiche non sostanziali
rientrano l’aumento della potenza e/o della superficie dei pannelli
fotovoltaici, il cambiamento di sagoma e di tecnologia dei moduli, degli
inverter e dei trasformatori, nonché le modifiche del layout dei moduli, a
condizione che la superficie radiante complessiva, l’altezza dei singoli moduli
fotovoltaici e l’area occupata dall’impianto rimangano invariate o si riducano.
Non costituisce, inoltre, modifica sostanziale per gli impianti eolici la
variazione del modello di aereogeneratore, con o senza aumento di potenza della
macchina, a condizione che l’altezza complessiva resti invariata o si riduca e
gli spostamenti degli stessi, delle pertinenti sottostazioni elettriche, del
tracciato delle strade di accesso agli aerogeneratori e dei cavidotti avvengano
all’interno dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi senza aumento
della volumetria complessiva delle sottostazioni e della lunghezza complessiva
delle strade e dei cavidotti. Restano ferme, se previste, le procedure di
assoggettabilità e VIA di cui al d.lgs. 152/2006 e i pareri ambientali
eventualmente necessari. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non
sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non
modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile
utilizzato. (7)
4. Sono considerate non sostanziali le modifiche comportanti
variazioni in riduzione.
[5. Le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di
posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche
sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della legge
regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla
costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non
superiore a 150.000 volt), a condizione che il punto di connessione alla rete
rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o
sotterraneo). Le procedure della l.r
25/2008 si applicano altresì per l’autorizzazione delle soluzioni di
connessione a rapida installazione rilasciate dai gestori di rete in attesa che
vengano completate le opere necessarie alla concessione definitiva.] (8)
6. Le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura
semplificata o alla comunicazione di cui all’articolo 6. Sono altresì soggette
alla procedura abilitativa semplificata dell’articolo 6 le varianti progettuali
relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure
semplificate perfezionatesi, ai sensi dell’articolo 27
della legge
regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della
legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione
Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008) e dell’articolo 3
(Denuncie di inizio attività) della l.r.
31/2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte
costituzionale 26 marzo 2010, n. 119.
(7) Comma sostituito dalla l.r.
44/2018, art. 19,
comma 1.
(8) La Corte Costituzionale con sentenza
307/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5,
dell'art. 16, comma 2 e dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo della
presente legge.
Art. 8
Autorizzazioni per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili
1. Sono soggetti alla PAS della dichiarazione ovvero alla
comunicazione gli impianti solari termici da realizzare sugli edifici quando
sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e
lo stesso orientamento della falda senza alterazione della sagoma degli edifici,
nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 28/2011.
2. Gli impianti di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili diverse dal solare termico e dalla risorsa geotermica sono soggetti
alla PAS della dichiarazione se realizzati negli edifici esistenti e negli spazi
liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e
di aria per l’utilizzo nei medesimi edifici.
Art. 9
Integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
1. Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e
di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, come definiti dal d.lgs.
28/2011, nell’ambito del progetto si prevede l’utilizzo di fonti rinnovabili per
la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento
secondo principi minimi di integrazione, per le decorrenze e per particolari
categorie di immobili da individuare con regolamento entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Il titolo edilizio è rilasciato se il progetto prevede
l’osservanza dell’integrazione di cui al comma 1.
3. I progetti che assicurano la copertura dei consumi di
calore, elettricità e per il raffrescamento in misura superiore al 30 per cento
rispetto ai valori minimi obbligatori previsti dall’ordinamento statale
beneficiano di un bonus volumetrico del 5 per cento, non cumulabile con i
benefici contemplati dallal.r.
13/2010.
4. I soggetti pubblici possono concedere a terzi, nel rispetto
del d.lgs.163/2006, superfici delle coperture e delle facciate degli edifici di
loro proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili. Si applicano le linee guida emanate
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
Art. 10
Promozione della mobilità sostenibile - Integrazione articolo 4
legge regionale 25/2008
1. Per assicurare maggiore efficienza nei trasporti, la Regione
promuove, di intesa con gli enti locali, piani di azione per la mobilità
sostenibile, anche attraverso l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 11, comma
3, che perseguano i seguenti obiettivi:
a) la riduzione della domanda di mobilità automobilistica,
anche attraverso pianificazioni urbanistiche integrate facilitative delle
mobilità pedonali e ciclistiche; b) l’ottimizzazione della circolazione
nei centri urbani mediante l’applicazione di tecnologie informatiche e il
maggior utilizzo di mezzi pubblici; c) la diffusione dell’utilizzo di
auto e mezzi meno inquinanti, con minori consumi ed emissioni, compresi i mezzi
elettrici e a idrogeno per usi pubblici e privati; d) un programma
infrastrutturale per il trasporto pubblico e ferroviario, anche delle merci;
e) un programma per lo sviluppo delle autostrade del mare e del
cabotaggio lungocosta, anche per la facilitazione della logistica delle imprese;
f) l’incentivazione dell’uso di biciclette, per la realizzazione di
piste ciclabili, posteggi di scambio, sistemi di bike
sharinh; g) l’incentivazione sistemi di car sharing.
2. La Regione promuove la realizzazione e installazione sul
suolo pubblico e privato di dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione
elettrica dotati di apparato misuratore elettronico telegestito. Le funzionalità
minime, le caratteristiche tecniche e i criteri generali di programmazione
relativi all’installazione dei dispositivi di ricarica rispettano le
disposizioni generali stabilite dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(AEEG). (9)
3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4
della l.r.
25/2008 sono aggiunte le seguenti parole: “, ivi compresi gli impianti di
accumulo dell’energia da allacciare alla rete di distribuzione con tensione non
superiore a 20 mila V;”.
(9) Vedi la l.
r. n. 40/2016, art. 34.
Art. 11
Promozione dello sviluppo delle FER
1. La Regione promuove la ricerca e lo sviluppo nel settore
dell’energia da fonti rinnovabili con mezzi finanziari dei fondi strutturali e
della normativa nazionale in materia o di specifici programmi dell’UE.
2. Per la realizzazione di impianti di produzione e delle opere
connesse possono essere concessi contributi agli investimenti, anche sotto forma
di crediti di imposta e/o di facilitazioni finanziarie, nei limiti e nel
rispetto delle normative UE e nazionali. I benefici possono riguardare anche i
piccoli interventi dei singoli cittadini e delle famiglie. Gli investimenti che
assicurino il contestuale sviluppo delle aree rurali interessate possono
ottenere contributi agli investimenti nella misura massima prevista dagli
ordinamenti UE e nazionale.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’uso delle energie da
fonti rinnovabili, anche per l’effettuazione di studi e ricerche, in partnership
con imprese e centri di ricerche o Università, la Regione istituisce il “Fondo
per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e della mobilità
sostenibile”.
4. La Regione promuove e favorisce gli interventi di
installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore degli
enti pubblici. Gli enti pubblici concorrono per il conseguimento di tali
obiettivi e per la corrispondenza tra i propri fabbisogni energetici e le
produzioni da fonti rinnovabili derivanti dall’utilizzazione di proprie
superfici.
5. Gli esercenti attività di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili e di biocarburanti operanti nel territorio della Regione,
comunicano all’Assessorato allo sviluppo economico, entro i termini di
approvazione dei bilanci di esercizio, gli importi delle imposte dell’esercizio
di competenza della Regione. Alla comunicazione per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2011 i soggetti tenuti provvedono entro il 30 settembre 2012.
Art. 12
Piano straordinario per la promozione delle FER
1. La Regione, nell’ambito degli atti di programmazione
generale e di quelli inerenti alla specifica materia delle energie da fonti
rinnovabili, tenendo conto delle priorità ambientali, approva un piano
straordinario per la promozione e lo sviluppo delle energie da fonti
rinnovabili, anche ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie per il
periodo di programmazione 2007/2013. Entro il 30 dicembre 2012 il piano è
approvato dal Consiglio regionale con evidenziate le risorse finanziarie per il
2012 e 2013.
2. Gli enti pubblici concorrono alla diffusione della
produzione dell’energia da fonti rinnovabili individuando il proprio potenziale
contributo derivante dallo sfruttamento delle superfici delle coperture e
facciate degli edifici di loro proprietà. Nel rispetto del d.lgs.163/2006 e,
quando possibile, consentendo l’effettivo utilizzo e/o impiego di incentivi e/o
aiuti comunque denominati già concessi, gli enti pubblici procedono alla
concessione a terzi delle superfici delle coperture e facciate degli edifici di
proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili.
3. La Regione attiva entro il 31 dicembre 2012 un programma di
formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. Gli oneri
dell’attività di formazione sono posti a carico dei soggetti partecipanti
all’attività formativa.
Art. 13
Norme per il recupero, il riciclaggio e/o lo smaltimento di
impianti in dismissione
1. La Regione promuove la costituzione di un organismo,
anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento
degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in
materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o
altri Stati membri.
2. Le garanzie e gli oneri economici e finanziari per la
rimessa in pristino del sito oggetto di autorizzazione per l’installazione di
impianti da fonti rinnovabili sono adeguati alla normativa nazionale di
riordino.
Art. 14
Consulta regionale per le energie da FER
1. E’ istituita la Consulta regionale per le energie da
fonti rinnovabili composta da nove membri nominati dal Presidente della Giunta
regionale sulla base delle indicazioni di ANCI, UPI, organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, associazioni ambientaliste, distretto
dell’energia, sistema universitario pugliese e centri di ricerca. La Consulta è
presieduta dall’assessore allo sviluppo economico e si avvale delle risorse
umane delle strutture regionali competenti. La Consulta si riunisce presso gli
uffici del Consiglio regionale.
2. La Consulta esprime pareri sulle proposte di legge in
materia, sulle proposte di adeguamento e aggiornamento del PEAR, sugli atti di
programmazione, sui piani di incentivazione e sviluppo comunque denominati.
3. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
4. La Giunta regionale presenta annualmente alla Consulta un
documento di monitoraggio e valutazione dei risultati dell’attuazione delle
politiche in materia di energia predisposto dall’Assessorato competente in
materia di energia di concerto con gli altri Assessorati eventualmente
interessati.
Art. 15
Vigilanza e sanzioni
1. La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione
degli impianti alimentati da FER compete ai Comuni, ai sensi dell’articolo 27
(Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia - Legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) del
d.p.r. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e
urbanistica applicabile e alle modalità esecutive fissate nei titoli
abilitativi.
2. L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche
comporta l’adozione, da parte dei Comuni, dei provvedimenti di cui ai capi I
(Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni)
del titolo IV della parte I (Attività edilizia) del d.p.r. 380/2001, fatta salva
l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori
sanzioni previste dalle leggi di settore. Gli eventuali procedimenti ex articoli
36 (Accertamento di conformità - legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 13) e
37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio
attività e accertamento di conformità - art. 4, comma 13 del decreto legge n.
398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985) del d.p.r. 380/2001 ricadono
nella competenza del Comune per quanto attiene agli interventi riconducibili al
novero delle modifiche non sostanziali di cui all’articolo 7, comma 2, della
presente legge e in quella della Regione nei restanti casi.
3. Ove le irregolarità riscontrate concernano impianti
realizzati in aree soggette a regimi di tutela ambientale, i provvedimenti di
cui al comma 2 vengono adottati previo parere delle Autorità competenti alla
gestione dei vincoli.
4. I provvedimenti di cui al comma 2, inclusi quelli
eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r 380/2001, vengono
immediatamente trasmessi agli enti competenti al rilascio del titolo
autorizzativo necessario per la realizzazione dell’impianto, per gli adempimenti
di propria competenza, ivi inclusa l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 44 del d.lgs. 28/2011, in relazione alle irregolarità commesse
successivamente alla data di entrata in vigore di detta disposizione, nonché
all’Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza per le ipotesi di
reato.
5. I provvedimenti di cui al comma 2 e quelli di cui al comma 4
vengono immediatamente trasmessi al GSE.
Art. 16
Archivio delle imprese autorizzate e lotta alla criminalità
1. Per tutti i titoli autorizzativi inerenti la costruzione
e l’esercizio di impianti di cui alla presente legge, si applicano le
disposizioni dell’articolo 67 (Effetti delle misure di prevenzione) del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) alle
condizioni ivi previste.
[2. E’ istituito presso la Regione Puglia un archivio delle
imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da FER, di quelle che hanno formulato istanza di AU ovvero
depositato dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi soggetti a PAS o ad
attività in edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6. All’atto del deposito
delle indicate istanze, dichiarazioni e comunicazioni, l’impresa deve produrre
documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale, con
l’espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune
eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente. L’Ente deve
inoltre comunicare, a seconda dei casi, alla Regione o al Comune:
a) eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito -
nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando
documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del
nuovo Ente, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a
comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che
dovessero intervenire successivamente; b) i contratti di appalto e di
subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli
impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo
documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di
amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese
affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e
subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali
modifiche che dovessero intervenire successivamente. ]
(10)
(10) La Corte Costituzionale con sentenza
307/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5,
dell'art. 16, comma 2 e dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo della
presente legge.
Art. 17
Serre fotovoltaiche
1. Per serra fotovoltaica si intende un manufatto adibito,
per tutta la durata dell’erogazione dei benefici per la produzione di energia, a
una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura, conforme alle
prescrizioni dettate dalle leggi vigenti.
2. Per la realizzazione di serre fotovoltaiche trovano
applicazione le disposizioni dellalegge
regionale 11 settembre 1986, n. 19 (Disciplina urbanistica per la
realizzazione delle serre) e successive modifiche e integrazioni .
3. L’installazione di moduli fotovoltaici quali elementi
costruttivi della copertura o delle pareti di serre esistenti e in esercizio è
soggetta ai regimi semplificati previsti dall’articolo 6. Trovano comunque
applicazione le disposizioni della l.r.
19/1986 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 11, comma 3, si
provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della
Regione, nell’ambito della U.P.B 02.02.02, del capitolo di spesa di 636036
denominato “Fondo per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili”, con una
dotazione finanziaria per l’anno 2012, in termini di competenza e cassa, di euro
100 mila, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il prelievo di
corrispondente somma dal capitolo 1110070 - U.P.B. 06.02.01 - denominato “Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di
adozione”. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con
le leggi di bilancio annuale e pluriennale.
[2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 15,
comma 1, è riconosciuta ai Comuni parte dei proventi di cui al punto 4.3 della
deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 o da successive
deliberazioni di Giunta. La determinazione del sistema degli oneri e delle
garanzie, con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di AU, avviene con
provvedimento di Giunta regionale.] (11)
(11) La Corte Costituzionale con sentenza
307/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5,
dell'art. 16, comma 2 e dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo della
presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24 settembre 2012
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