Art.
1
Bonifica
dei punti vendita carburanti
1.
Le funzioni e i compiti amministrativi inerenti i procedimenti di bonifica dei
siti adibiti a punti vendita
carburanti, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), e come regolamentati dal decreto 12 febbraio
2015, n. 31 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
la cui competenza è attribuita alle regioni, sono delegate ai comuni nel
cuiterritorio ricadono.
2.
I documenti tecnico-amministrativi continuano a essere trasmessi alla Regione al
fine di aggiornare l’anagrafe dei siti contaminati.
Art.
2
Disposizione
transitoria
1.
Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano anche ai procedimenti già
avviati ma non conclusi alla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni.
2.
La Regione entro trenta giorni provvede a trasmettere a ciascun comune
competente l’elenco dei procedimenti di cui al comma 1.
Art.
3
Adempimenti
a conclusione del procedimento
1.
Nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica o messa in sicurezza
permanente o messa in sicurezza
operativa, sono stabiliti, inoltre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7
dell’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 “i tempi di esecuzione, indicando altresì
le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ed è fissata
l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per
cento del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate in favore
della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi
medesimi” e calcolata sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale delle
bonifiche.
2.
Il comune terminato il procedimento e richieste le garanzie finanziarie di cui
al comma 1, trasmette alla
Regione copia del provvedimento finale.
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.