Art.
1
Modifiche
all’articolo 7
della legge
regionale 4 gennaio 2011, n. 1
1.
All’articolo 7,
titolo II, della legge
regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e
valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 è sostituito da
seguente:
“2.
Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia,
alle agenzie e ai suoi enti strumentali, nonché alle aziende ed enti del
Servizio sanitario regionale. Alle medesime disposizioni si adeguano le società
interamente partecipate dalla Regione Puglia.”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
“2
bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, la riduzione dei compensi di cui
all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non opera nei
confronti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ed
enti del Servizio sanitario regionale.”.
La
presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.