CAPO I
Principi generali
Art. 1
Finalità e oggetto della legge
-
La Regione Puglia in attuazione dell’articolo 8 dello
Statuto al fine di accrescere l’integrazione fra gli enti locali, il
coordinamento delle iniziative, l’impiego integrato delle risorse finanziarie,
promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi d’area integrati,
di seguito denominati PdA.
-
I PdA sono un metodo di governo del territorio, per la
costruzione, implementazione e attuazione della programmazione regionale,
secondo quanto previsto dalla
legge
regionale 11 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabi lità regionale e controlli), con
il concorso dei cittadini, delle loro rappresentanze e delle forze sociali.
-
I PdA sono una modalità di programmazione negoziata,
coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali di
programmazione al fine di accrescere l’attrazione e la competitività del
sistema territoriale.
4. Il PdA viene promosso dalla
Giunta regionale, nel caso in cui gli enti locali ricompresi nell’ambito
territoria le indicato siano essi stessi i promotori di un modello di
sviluppo locale integrato, per un esercizio associato delle
funzioni non obbligatorie e di un processo di riorganizzazione e innovazione
amministrativa.
Art. 2
Programmi d’area integrati
-
Il PdA rappresenta un complesso di interventi finalizzati
alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari
situazioni economiche, sociali, culturali e ambientali, nonché di aree urbane
per le quali appaiano necessari interventi rilevanti di riqualificazione o di
recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l’azione coordinata e
integrata di soggetti pubblici o privati e l’utilizzo di strumenti finanziari
diversificati.
-
Il PdA viene attuato secondo le modalità previste
dall’articolo
12
della
1.r.
28/2001; si svolge tra Regione Puglia, enti locali e altri soggetti
pubblici o a partecipazione pubblica, delle parti sociali e dei soggetti
privati interessati, ed è teso a raggiungere elevati livelli di integrazione
progettuale nel territorio, per una sostenibilità ambientale e sociale dello
sviluppo, per una crescita intelligente e inclusiva.
3. Il PdA
può prevedere la stipula di "Accordi per l’insediamento e lo sviluppo delle
imprese" aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o
aggregazioni di imprese per programmi di riconversione produttiva, o di
riqualificazione di aree urbane o turistiche, che si caratterizzano per il
valore degli investimenti, la crescita di capacità competitiva, la sostenibilità
ambientale, di tutela e incremento dell‘occupazione.
4. Il PdA può prevedere
altresì "Accordi per lo sviluppo infra struttura le del territorio" che
necessitano per gli interventi prescelti, del coordinamento dei soggetti
interessati, delle procedure previste, dell’integrazione con i programmi di
sviluppo locale.
5. Il PdA promuove la
partecipazione e la cultura della responsabilità dei cittadini e delle
rappresentanze sociali alla definizione e realizzazione degli obiettivi
previsti.
6. Il PdA è predisposto con
risorse dei soggetti promotori, Regione Puglia, comuni e di altri livelli
istituzionali, e realizzato con fondi comunitari, nazionali e regionali.
7. Il PdA può essere
promosso anche al solo fine di un utilizzo efficace e integrato delle risorse
ordinarie disponibili.
8. Gli investimenti e gli
interventi che rispondono agli obiettivi di cui all’articolo 2 sono considerati
d’interesse regionale.
9. Gli strumenti attuativi
stabiliscono le modalità di finanziamento in coerenza con l’interesse regionale
del programma adottato.
Art. 3
Ambito territoriale
-
Le aree oggetto del programma d’area comprendono più comuni
della Regione Puglia per un ambito territoriale non inferiore a sessantamila
abitanti e/o parte del territorio di una città.
-
Nel caso in cui le finalità del programma siano da
ricondurre a ragioni di marginalità territoriale, economica o sociale, dovrà
essere motivato dal carattere periferico dell’area, oltre a indici di
invecchiamento e disoccupazione, inferiori alla media regionale.
-
Qualora l’obiettivo del programma sia rappresentato da
ragioni di innovazione e competitività, di infrastrutturazione o
riqualificazione, da obiettivi ambientali o di salvaguardia del patrimonio
culturale e paesaggistico del territorio, le motivazioni devono trovare
fondamento nella specificità e particolare interesse che rivestono gli
obiettivi perseguiti, nelle priorità della programmazione regionale.
CAPO II
Predisposizione approvazione e attuazione del programma
d’area integrato
Art. 4
Atto d’indirizzo
1. La Giunta Regionale delibera e definisce con proprio
atto: le modalità di individua zione dell’ambito territoriale del programma, la
costituzione del tavolo tecnico per la predisposizione del documento
programmatico e il procedimento di approvazione;
1bis. Al fine di promuovere il concorso degli enti
locali alle misure di rilancio dell’economia per contrastare la crisi derivante
dalla pandemia, la Giunta regionale adotta entro trenta giorni dalla data di
approvazione della legge di bilancio gli atti di indirizzo di cui al comma
11bis. Al fine di promuovere il concorso degli enti locali alle misure di
rilancio dell’economia per contrastare la crisi derivante dalla pandemia, la
Giunta regionale adotta entro trenta giorni dalla data di approvazione della
legge di bilancio gli atti di indirizzo di cui al comma 1.(1)
2. i contenuti dell’accordo e le
competenze dei soggetti partecipanti, gli interventi oggetto del programma e le
risorse finanziarie occorrenti, i soggetti attuatori con modalità e tempi di
attuazione;
3. le funzioni dell’autorità di
programma per il monitoraggio sui livelli di prestazione e qualità degli
interventi, i criteri per l’istituzione della conferenza di programma, i
compiti, gli obblighi dei contraenti, la tempistica di attuazione e dei
risultati raggiunti.
(1) Comma aggiunto dalla l.r.
35/2020, art. 45,
comma 1.
CAPO III
Partecipazione regionale ai programmi d’area integrati,
norme finanziarie e finali
Art. 5
Approvazione e attuazione del programma d’area
integrato
-
La Giunta regionale propone al Consiglio regionale
l’approvazione dei programmi d’area integrati e il relativo programma
finanziario.
-
La delibera di approvazione del programma ha la medesima
efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria ai
fini dell’individuazione degli interventi e delle risorse da impegnare.
-
L’attività necessaria alla predisposizione e coordiname nto
dei PdA è in capo alla Sezione regionale programmazione unitaria, Dipartimento
per lo sviluppo economico.
-
Per il supporto tecnico organizzativo la Regione Puglia può
avvalersi di Puglia Sviluppo SpA.
-
La realizzazione e la gestione degli interventi, per le
parti di competenza regionale, spetta alle singole direzioni generali
responsabili, che predispongono i provvedimenti attuativ i necessari.
-
Ai fini dell’attuazione del PdA, la Giunta regionale nomina
il responsabile del programma, il quale coordina i destinatari del
procedimento per i settori d’intervento.
Art. 6
Programma d’area integrati interregionali
-
Il programma d’area può coinvolgere enti locali di altre
regioni i cui territori siano limitrofi alla Puglia. L’area oggetto del
programma comprende comuni i cui territori siano contigui l’uno con l’altro e
siano caratterizzati da contesti ambientali, economici o socioculturali
omogenei, fatto salvo il rispetto dei requisiti dimensionali dell’ambito
territoriale di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta regionale
promuove la costituzione di un tavolo tecnico interregionale con l’altra
regione interessata, finalizzato alla sottoscrizione di accordi e/o intese
attraverso cui dovranno essere definiti:
-
a) l’ambito territoria le del programma d’area;
-
b) gli obiettivi del programma, gli interventi, le
modalità, i tempi di attuazione e le forme di gestione;
-
c) l’esercizio coordinato delle funzioni, le competenze
dei soggetti istituzionali coinvolti e dei soggetti attuatori;
-
d) le azioni, le misure e le risorse finanziarie dedicate
all’attuazione del programma;
-
e) i responsabili del programma di cui all’articolo 5,
comma 6.
Art. 7
Procedura e copertura finanziaria
-
La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni ai
sensi dell’articolo
2,
comma 3 della
legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione
Puglia -Legge di stabilità regionale 2016) a iscrivere le quote di
finanziamento nelle pertinenti missioni, programmi e titoli dei fondi
comunitari, e/o degli accordi nazionali. Le variazioni sono comunicate al
Consiglio regionale entro trenta giorni.
2 Nel caso in cui l’accordo
sia in attuazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, e preveda
l’assunzione di obbligazioni finanziarie a carico del bilancio regionale, tali
impegni sono trasmessi preventivamente alle strutture regionali competenti in
materia di ragioneria e credito per la necessaria verifica della copertura
finanziaria e le conseguenti registrazioni.
3 Il responsabile del
programma e le strutture regionali competenti in materia di finanza e
contabilità, verificano lo stato di avanzamento della spesa derivante
dall’attuazione dei programmi d’area, ai fini delle necessarie determinazioni da
assumere in sede di approvazione delle leggi di bilancio o dei programmi
attuativi.
4. Agli oneri derivanti alla Regione dal
concorso con i comuni alle spese tecniche per la predisposizione dei PdA si fa
fronte con la missione/titolo a sostegno dell’assistenza tecnica previsto dai
fondi comunitari; per l’attivazione della progettazione definitiva degli
interventi si fa fronte con il fondo di competenza dei lavori pubblici di cui
all’articolo 12,
commi 5 e 6 della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e
lavori pubblici).
[ 5. La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. ] (2)
(2) Comma Soppresso a seguito di rettifica , pubblicato nel
B.U.R. n.9, del 18/01/2018
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n· 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.