Art.
1
Oggetto
e finalità
1.
Con le presenti disposizioni, la Regione Puglia affronta i problemi peculiari
della città di Taranto e del suo territorio, nella loro rilevanza regionale,
nazionale e internazionale, connessi alla crisi del polo siderurgico e agli
effetti da essa generati sulla comunità territoriale.
2.
A tal fine promuove e sostiene il necessario cambiamento delle sue direttrici di
sviluppo, attraverso l’individuazione di indirizzi a supporto di una
pianificazione strategica di azioni integrate sul contesto territoriale basate
sullo sviluppo ambientale.
Art.
2
Ambito
territoriale di applicazione
1.
Le presenti disposizioni si applicano nell’ambito territoriale del Comune di
Taranto.
Art.
3
Obiettivi
1.
La presente legge si pone i seguenti obiettivi:
a)
sostenere un processo di trasformazione del tessuto socio-economico attraverso
iniziative finalizzate:
1) alla valorizzazione
del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante la promozione e
l’integrazione di filiere produttive artigianali, industriali e agroalimentari,
anche legate alla blue economy;
2) all’attrazione di investimenti
strutturali esterni e all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
(PMI);
3) al miglioramento delle
condizioni di accesso al credito da parte delle imprese
locali;
4) alla programmazione, in accordo
con le autorità locali, di infrastrutture e servizi avanzati in grado di far emergere nuovi fattori
competitivi per lo sviluppo economico e occupazionale e che favoriscano anche
l’interconnessione modale tra porti e aeroporti;
5) alla diffusione
dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca
applicata;
6) alla ricollocazione, alla
riqualificazione professionale e alla riassunzione di lavoratori inoccupati e
disoccupati di lunga durata, o licenziati a causa di crisi aziendali e
ristrutturazioni;
7)
all’autoimprenditorialità;
b)
migliorare il livello di sostenibilità ambientale dell’economia locale
attraverso:
1) la previsione di
ulteriori vincoli all’insediamento di attività economiche appartenenti a classi
potenzialmente inquinanti;
2) la semplificazione delle
procedure di autorizzazione ambientale per le attività economiche appartenenti a
classi non inquinanti;
c)
puntare alla rigenerazione e riconversione sostenibile urbana e territoriale,
attraverso azioni mirate:
1) all’affiancamento alle autorità
locali nell’adeguamento di strumenti urbanistici avanzati;
2) alla valorizzazione e tutela delle
risorse urbane e del paesaggio;
d)
rendere più efficiente l’accessibilità alla città di Taranto e al suo territorio
integrando le differenti forme di mobilità;
e)
modernizzare il sistema di competenze professionali attraverso il potenziamento
dell’offerta formativa locale e dell’istruzione e formazione superiore, anche
con la promozione di un polo universitario, coerente con i potenziali di
sviluppo locale e gli indirizzi del Piano strategico di cui all’articolo
5;
f)
far crescere il tasso di permanenza dei giovani, promuovendo l’occupazione
giovanile, la diffusione di innovazione, l’emersione dei talenti e della
creatività, gli scambi interculturali, l’attrattività territoriale, il riuso di
spazi e beni pubblici per attività creative, innovative e
sostenibili.
Art.
4
Start-up
innovative
1.
Al fine di sostenere le start-up innovative come definite dall’articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e in linea con la programmazione regionale, favorendo
l’integrazione delle start-up anche nelle filiere esistenti, la Regione
promuove e sostiene, a favore delle piccole e medie imprese del territorio di
Taranto, incentivi specifici per i seguenti interventi:
a)
sostegno alla creazione di nuove start-up innovative attraverso la
parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per
l’accesso al credito;
b)
accompagnamento dei potenziali imprenditori, anche nell’ambito degli incubatori
certificati regionali, dalla concezione dell’idea imprenditoriale al suo primo
sviluppo attraverso attività di formazione, coworking, sostegno operativo
e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione
di momenti di contatto con potenziali investitori;
c)
creazione di un fondo di venture capital per l’acquisizione di
partecipazioni in imprese innovative per sostenerne la crescita e aumentare il
tasso di sopravvivenza delle stesse;
d)
misure di stimolo e supporto per iniziative di
crowdfunding.
2.
Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la
concessione e l’erogazione degli incentivi e per la stipula dei
contratti.
Art.
5
Delega
alla Giunta regionale
1.
La Giunta regionale è delegata ad adottare, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Piano strategico denominato:
“Taranto Futuro Prossimo”.
2.
Il Piano di cui al comma 1, coerente con gli obiettivi e i tempi di esecuzione
del periodo di programmazione 2014-2020, comprende:
a)
le azioni specifiche finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 3;
b)
il coordinamento tra le diverse fonti normative e finanziarie incidenti sul
medesimo ambito territoriale di cui all’articolo 2;
c)
il raccordo con le autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai fondi
strutturali europei;
d)
la disciplina dei processi di partecipazione e del ruolo del partenariato
locale;
e)
il piano finanziario organico e pluriennale;
f)
l’organizzazione e le procedure per la gestione amministrativa e
finanziaria;
g)
l’assistenza tecnica, la valutazione, la certificazione e il
controllo.
3.
Per quanto concerne le azioni di cui al comma 2, lettera a), il Piano strategico
prevede interventi nelle seguenti materie:
a)
modernizzazione delle filiere dell’economia rurale e della pesca, con
particolare riferimento alla mitilicoltura;
b)
diversificazione del tessuto economico imprenditoriale, anche nell’ambito della
blue economy;
c)
tutela e valorizzazione del paesaggio;
d)
ricostituzione dei valori ambientali e della sostenibilità
ambientale;
e)
tutela della salute;
f)
rigenerazione urbana di Taranto;
g)
potenziamento delle infrastrutture e della mobilità urbana
sostenibile;
h)
rafforzamento dell’offerta formativa e dell’alta
formazione;
i)
diffusione di sistemi di produzione distribuita dell’energia da fonte
rinnovabile.
Art.
6
Impegni
della Giunta regionale
1.
La Giunta regionale è impegnata a ricercare, anche attraverso intese
istituzionali, soluzioni finalizzate a:
a)
migliorare le condizioni sanitarie della comunità tarantina, attraverso il
potenziamento dell’offerta integrata di servizi sanitari e socio-sanitari e di
prevenzione delle patologie oncologiche, con l’attivazione di centri di ricerca
scientifica ad alta specializzazione, anche con eventuali deroghe alla normativa
statale vigente;
b)
rimuovere i limiti assunzionali in ambito sanitario, limitatamente ai presidi
ospedalieri, per favorire i processi di potenziamento dell’offerta integrata
sociosanitaria sul territorio;
c)
derogare agli effetti del Patto di stabilità interno per il Comune di Taranto
affinché possa fronteggiare le presenti emergenze;
d)
potenziare l’offerta formativa e la ricerca di base e
applicata;
e)
prevedere fiscalità di vantaggio per le imprese e i cittadini in grado di
compensare le maggiori difficoltà di contesto.
2.
La Giunta regionale è altresì impegnata a mettere in atto iniziative
finalizzate:
a)
alla semplificazione amministrativa nelle attività di cui alle presenti
disposizioni;
b)
a una più efficiente operatività della presenza regionale nel territorio di
Taranto, attraverso la localizzazione di funzioni correlate agli obiettivi e
alle attività di cui alle presenti disposizioni;
c)
al rafforzamento della capacità progettuale della comunità
tarantina.
Art.
7
Clausola
valutativa
1.
Ferme restando le procedure di valutazione e controllo di esecuzione del Piano
strategico, il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della
presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine la Giunta
regionale, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al
Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia
della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e
informazioni su:
a)
gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando
strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e
utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiate distinte per dimensione,
settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell’attuazione
degli interventi;
b)
gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e
principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori
interessati, risorse impiegate, risultati attesi e
conseguiti;
c)
lo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano
strategico.
2.
La Regione promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini,
le imprese e i soggetti attuatori degli interventi
previsti.
3.
La Giunta regionale rende pubblici e facilmente accessibili sul proprio sito
istituzionale i dati e le informazioni raccolte per le attività di valutazione
previste dal presente articolo, unitamente alle relazioni
prodotte.
4.
Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che
concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata
oggetto.
5.
Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per
la migliore valutazione della presente legge.
La
presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.