Art.
1
Principi
1.
La presente legge provvede al riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia
e l’innovazione, denominata ARTI, istituita dall’articolo 65,
comma 1, titolo IV, della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia),
ridefinendone finalità, competenze e organi.
2.
L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e
contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia attraverso regolamenti dalla
stessa adottati nel rispetto delle previste finalità istituzionali e dei
principi di cui all’articolo 51
dello Statuto
della Regione Puglia.
Art.
2
Finalità
e Competenze
1.
L’ ARTI è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica,
opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle
politiche per lo sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e
l’innovazione in tutte le sue declinazioni.
2.
L’Agenzia persegue quali proprie finalità istituzionali la promozione della
competitività e dell’innovazione dei sistemi produttivi, dell’efficientamento
energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, delle politiche
regionali di sviluppo economico; lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla
ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica, alla diffusione delle
tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario; il supporto alle
politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione
professionale, alle politiche giovanili di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi e di cooperazione interregionale.
3.
All’Agenzia sono assegnati i compiti necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali previste al comma 2, tra i quali i
seguenti:
a)
analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la
definizione di politiche innovative;
b)
animazione e aggregazione del partenariato
pubblico-privato;
c)
valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e innovazione
finanziati dalla Regione;
d)
gestione di interventi di tipo sperimentale e innovativo rivolti al
potenziamento del partenariato pubblico-privato;
e)
sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta, orientata
alla promozione e diffusione dell’innovazione in tutte le sue
declinazioni;
f)
ogni altro compito in materia attribuito con deliberazione della Giunta
regionale.
4.
I compiti di cui al comma 3 sono articolati e specificati tramite una apposita
convenzione quadro, da stipularsi, con cadenza triennale, previa deliberazione
della Giunta regionale. La suddetta convenzione definisce, tra l’altro: gli
obiettivi specificamente attribuiti all’Agenzia; i risultati attesi in un arco
temporale determinato; l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare
all’Agenzia stessa; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità
di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare il
controllo dei fattori gestionali interni all’Agenzia, quali l’organizzazione, i
processi e l’uso delle risorse.
5.
Nei propri ambiti di competenza l’Agenzia può realizzare progetti e attività
finanziati dall’Unione europea e instaurare rapporti di collaborazione con altre
pubbliche amministrazioni.
Art.
3
Organi
1.
Sono organi dell’Agenzia:
a)
il Presidente;
b)
il Comitato scientifico;
c)
il Collegio dei revisori contabili.
2.
Gli organi dell’Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati
una sola volta.
Art.
4
Il
Presidente
1.
Il Presidente è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta
del Presidente della stessa ed è scelto, previa valutazione del relativo
curriculum, tra personalità in possesso di documentata esperienza pluriennale a
livello nazionale o internazionale nell’ambito dello sviluppo economico,
l’istruzione, la formazione, il lavoro e l’innovazione.
2.
Il Presidente:
a)
ha la rappresentanza legale dell’Agenzia;
b)
garantisce la coerenza dell’azione dell’Agenzia con gli indirizzi strategici
dettati dalla Giunta regionale;
c)
convoca e presiede il Comitato scientifico;
d)
coordina, pianifica e indirizza la politica scientifica dell’Agenzia, sentito il
Comitato scientifico;
e)
cura i rapporti con I’Amministrazione regionale e rappresenta l’Agenzia nei
tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e
internazionali;
f)
adotta i regolamenti, il piano annuale e triennale di attività dell’Agenzia e la
dotazione organica;
g)
presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta
dall’Agenzia.
h)
nomina il Direttore amministrativo.
Art.
5
Il
Comitato scientifico
1.
Il Comitato scientifico dell’Agenzia è l’organo consultivo preposto a coadiuvare
il presidente in sede di adozione del piano annuale e triennale
dell’Agenzia.
2.
Il Comitato scientifico è composto dal presidente, dal direttore del
dipartimento regionale competente in materia di innovazione o da un dirigente
regionale apicale suo delegato e da un massimo di ulteriori quattro componenti,
scelti dal Presidente della Giunta regionale tra un elenco di candidati
individuati dal Presidente dell’Agenzia, previa valutazione del relativo
curriculum, tra figure professionali o scientifiche riconosciute a livello
nazionale o internazionale, in possesso di documentata esperienza pluriennale in
materia di sviluppo economico, istruzione, formazione, lavoro e
innovazione.
Art.
6
Il
Collegio dei revisori
1.
Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da
tre componenti di cui almeno due iscritti nel registro dei revisori dei conti
legali, di cui uno con funzioni di presidente.
2.
Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica
e finanziaria dell’Agenzia. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul
bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto
consuntivo.
3.
Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di
due componenti; in caso di parità prevale il voto del
presidente.
4.
I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione
dell’Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Giunta
regionale.
Art.
7
Il
Direttore amministrativo
1.
Il Direttore amministrativo è nominato dal Presidente con provvedimento motivato
tra laureati di comprovata esperienza nella gestione di strutture
complesse.
2.
Al Direttore amministrativo sono attribuite le competenze in materia di
organizzazione e gestione dell’Agenzia, da esercitarsi in coerenza con gli
indirizzi espressi dal Presidente e assicurando imparzialità, economicità ed
efficienza dell’attività.
3.
Il Direttore amministrativo provvede:
a)
all’attuazione, sotto il profilo delle competenze attribuite, del piano annuale
e del piano triennale delle attività dell’Agenzia;
b)
alla redazione del bilancio preventivo economico annuale
dell’Agenzia;
c)
alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio e della relazione annuale
sui risultati conseguiti;
d)
alla redazione dei regolamenti e degli atti di organizzazione
dell’Agenzia.
4.
Al Direttore amministrativo possono essere delegati dal presidente più ampi
poteri decisionali e di rappresentanza.
Art
. 8
Personale
1.
L’Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di
personale distaccato o comandato dalla Regione e dagli organismi da essa
controllati, nonché da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto
dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2.
L’organico complessivo dell’Agenzia non può essere inferiore alle venticinque
unità ed è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell’articolo 4 e
sottoposta all’approvazione della Giunta regionale.
Art.
9
Controlli
e vigilanza
1.
La Giunta regionale esercita il controllo sull’ARTI e approva i seguenti
atti:
a)
convenzione triennale di cui all’articolo 2, comma 4, contenente gli obiettivi
strategici dell’attività dell’Agenzia, nonché la definizione dei compiti di cui
all’articolo 2, comma 3;
b)
atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
c)
bilanci di esercizio preventivi e consuntivi e relative
relazioni;
d)
dotazione organica;
e)
nomina del presidente;
f)
definizione dei compensi del presidente, dei componenti del collegio dei
revisori e del direttore amministrativo.
2.
La Giunta regionale compie verifiche finalizzate alla valutazione
dell’efficienza dell’organizzazione e dell’efficacia dei risultati
dell’Agenzia.
3.
La Giunta regionale indica il direttore di dipartimento o altra figura che per
conto della Regione cura e gestisce i rapporti con l’Agenzia ed esercita i
poteri di integrazione tra l’attività dell’Agenzia e la programmazione
regionale.
Art.
10
Compensi
e Indennità
1.
I compensi del presidente, dei componenti del collegio dei revisori e del
direttore amministrativo sono stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.
2.
Non sono previsti compensi per i membri del comitato scientifico, salve
eventuali indennità a titolo di rimborso spese.
Art.
11
Norma
Finanziaria
1.
Agli oneri di funzionamento dell’Agenzia si provvede con il capitolo di spesa
del bilancio autonomo, n. 1081005, denominato “Spese per il funzionamento
dell’Agenzia regionale per l’innovazione tecnologica”, missione 14, programma 3
“Ricerca e innovazione”, titolo 1, macroaggregato 4 “Trasferimenti
correnti”.
Art.
12
Abrogazioni
1.
Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 65
e gli articoli 66,
67,
68,
69
e 70,
del titolo IV, della l.r.
1/2004.
La
presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.