Art.
1
Modifiche
all’articolo 3,
titolo II, capo I, della legge
regionale 24 luglio 2017, n. 29
1.
All’articolo 3,
titolo II, capo I, della legge
regionale 24 luglio 2017, n. 29 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la
salute e il sociale (A.Re.S.S.), sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al comma 1, lettera b), prima della parola: “programmazione”, sono aggiunte le
seguenti: “proposta per la”;
b)
al comma 1, lettera e), dopo le parole: “socio sanitario”, sono aggiunte le
seguenti: “in coerenza con la programmazione
ospedaliera;”.
Art.
2
Modifiche
all’articolo 9,
titolo II, capo III, della l.r.
29/2017
1.
All’articolo 9,
titolo II, capo III, della l.r.
29/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3, lettera a), punto 1), sono eliminate le parole: “, nonché per
l’integrale finanziamento della spesa per il personale, ivi incluso il Direttore
generale”;
b)
al comma 4, dopo la parola: “sociale”, sono aggiunte le seguenti: “, fatti salvi
comunque i vincoli di finanza pubblica”;
c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“4
bis). L’A.Re.S.S. si dota di un sistema contabile che garantisca la
rendicontazione separata delle funzioni in base alle fonti di
finanziamento.”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.