Art. 1
Finalità
- La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola
dell’Unione europea e con il proprio Statuto, nel rispetto dei principi
previsti dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in
accordo con i principi della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in
materia di agricoltura sociale), sostiene l’agricoltura e lo sviluppo rurale
mediante la diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale.
- La Regione promuove l’agricoltura sociale quale strumento finalizzato a
consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, favorendo
l’integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo,
sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di
facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da
garantire alle persone, alle famiglie, alle persone in stato di disagio e/o
disabilità e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in
particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
- La Regione promuove, altresì, lo sviluppo e la qualità dell’offerta dei
servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale,
attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie
sociali, che costituiscono lo strumento per l’attuazione delle politiche di
settore a sostegno dell’agricoltura sociale.
- La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul
territorio regionale e dei servizi da esse offerti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:
a) agricoltura sociale, le
attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del
codice civile, in forma individuale o societaria, e dalle cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali),
nei limiti fissati dall’articolo 2, comma 4, della I. 141/2015, dirette a
realizzare:
1) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori
svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate
di cui all’articolo 4 della I. 381/1991, e di minori in età lavorativa inseriti
in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
2) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, mediante
l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per
promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di
abilità e di capacità, all’inclusione sociale e lavorativa, alla ricreazione e
ai servizi utili per la vita quotidiana;
3) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche,
psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e
le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche
attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
4) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla
salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del
territorio, attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di
bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
- b) fattorie sociali, le imprese agricole e le cooperative sociali di cui
all’articolo 2, comma 4, della I. 141/2015, che esercitano le attività di
agricoltura sociale di cui al presente comma e che risultano iscritte
all’elenco di cui all’articolo 3.
2 Le attività di cui ai punti 2), 3) e 4), lettera a),
comma 1 del presente articolo, esercitate dall’imprenditore agricolo,
costituiscono, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della
I. 141/2015, attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
3 Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte
dall’imprenditore agricolo in associazione con le cooperative sociali di cui
alla I. 381/1991, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con le
associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel registro unico
nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del
Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106), nonché con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge
8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni
applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
4 Le fattorie sociali sono titolate a iscriversi
nell’elenco di cui all’articolo 3 anche nelle forme giuridiche associate.
5 Le attività di cui al comma 1 possono essere
realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i
servizi socio-sanitari e con gli enti locali competenti per territorio, con le
aziende sanitarie territoriali, con i distretti socio-sanitari, con le aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP), in coerenza con i Piani sociali di zona
e con il Piano regionale per le politiche sociali approvato dalla Regione ai
sensi e per gli effetti della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia). Gli enti locali, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni
inerenti le attività agricole e sociali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, imprenditori agricoli
e istituzioni locali, al fine di sviluppare l’agricoltura sociale.
6 Con regolamento regionale, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i requisiti e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all’articolo 2,
comma 2, della l. 141/2015.
Art. 3
Elenco regionale delle fattorie sociali
- È istituito presso l’Assessorato regionale all’agricoltura e alle risorse
agroalimentari l’elenco regionale delle fattorie sociali.
- Per l’iscrizione all’elenco il soggetto interessato presenta alla Regione
Puglia una apposita istanza, completa delle informazioni sull’attività di
agricoltura sociale di cui all’articolo 2, comma 1, realizzata, in corso di
realizzazione o programmata.
- Con il regolamento regionale di cui al all’articolo 2, comma 6, sono
definite le procedure e le modalità per l’iscrizione all’elenco, nonché le
modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.
Art. 4
Interventi di promozione e misure di sostegno
- La Regione promuove iniziative di sostegno dell’agricoltura sociale
attraverso l’integrazione e la valorizzazione dei diversi fondi europei,
nazionali e regionali e campagne di sensibilizzazione finalizzate alla
conoscenza e alla condivisione dei progetti di agricoltura sociale.
- La Regione, in sede di attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale,
incentiva la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della
multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione
integrata territoriale e di sviluppo dell’agricoltura sociale. A tal fine la
Regione, di concerto con le organizzazioni professionali agricole, promuove la
costituzione di tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti
interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
- La Regione promuove la costituzione delle reti regionali delle fattorie
sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di
coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei
confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in
collaborazione con l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, di
azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti
dalle fattorie sociali.
- Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense di enti pubblici,
scolastiche e ospedaliere, possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini), nelle gare concernenti i relativi
servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti
agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.
- I comuni possono definire idonee modalità di presenza e specifiche misure
di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nelle aree
pubbliche ai sensi dell’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e
dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
- La Regione, nell’ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta
"filiera corta", promuove la commercializzazione dei prodotti provenienti da
agricoltura sociale.
- La Regione e gli enti locali prevedono criteri di priorità per favorire lo
sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell’ambito delle procedure di
alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli, ivi comprese quelle
aventi a oggetto i beni confiscati a seguito di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria relativi ai delitti contro l’ordine pubblico.
- La Regione promuove l’utilizzo da parte degli operatori dell’agricoltura
sociale dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito
possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel
rispetto delle normative vigenti.
Art. 5
Procedure per l’esercizio dell’agricoltura sociale
- Le fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3 inviano al
comune, dove hanno sede i fabbricati da utilizzare per le relative attività,
la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di agricoltura sociale,
ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), con le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo
2, comma 6.
- La fattoria sociale comunica al comune qualsiasi variazione dei dati
dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.
- Il comune trasmette alle strutture organizzative competenti,
rispettivamente, in materia di agricoltura e servizi sociali, la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), anche al fine di consentire il
monitoraggio delle attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d).
Art. 6
Utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura
sociale
- Possono essere utilizzati per le finalità delle presenti disposizioni i
fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo alla
data di entrata in vigore della presente legge, destinati dagli imprenditori
agricoli all’esercizio delle attività di agricoltura sociale, di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a).
- I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali di cui al comma 1,
destinati all’esercizio delle attività di agricoltura sociale, mantengono a
tutti gli effetti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della I.
141/2015, il riconoscimento della ruralità, nel rispetto delle previsioni
degli strumenti urbanistici.
- Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione
per il recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alle attività
di agricoltura sociale, nel rispetto delle disposizioni delle leggi regionali
e degli strumenti urbanistici vigenti.
- Gli interventi di cui al comma 3 consistono nell’ampliamento dei volumi
esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali
termiche e per l’adeguamento dei vani e dei percorsi alla normativa relativa
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
- Il recupero, il restauro e l’ampliamento devono essere eseguiti nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e delle
caratteristiche delle zone interessate e in conformità al Piano paesaggistico
territoriale regionale (PPTR).
Art. 7
Formazione
1. La Regione
Puglia, avvalendosi dell’Assessorato alla formazione e lavoro, prevede
disposizioni specifiche atte a garantire che gli imprenditori agricoli,
coadiuvanti e loro familiari, e le cooperative sociali di cui all’articolo 2,
comma 4 della I. 141/2015, che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a), acquisiscano una specifica formazione.
2) La
formazione è erogata dagli enti accreditati dalla Regione Puglia, sulla base dei
criteri definiti nelle linee guida elaborate dall’Osservatorio regionale di cui
all’articolo 9 e approvate dalla Giunta regionale.
Art. 8
Contrassegno delle fattorie sociali
- È istituito il contrassegno delle fattorie sociali di Puglia.
- Il contrassegno è approvato dalla Regione e reca la dicitura "Fattoria
sociale di Puglia" e la denominazione o l’identificazione dell’attività
svolta fra quelle di cui all’articolo 2, comma 1.
- L’uso del contrassegno è concesso alle fattorie sociali che ne fanno
richiesta ed è subordinato al mantenimento del requisito di iscrizione
all’elenco regionale di cui all’articolo 3.
- Con il regolamento regionale di cui al all’articolo 2, comma 6, sono
disciplinate le modalità di concessione e d’uso del contrassegno.
Art. 9
Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale
1. È istituito, presso l’Assessorato regionale
all’agricoltura e alle risorse agroalimentari l’Osservatorio regionale
sull’agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, al quale sono
attribuiti i seguenti compiti:
a) elaborazione di
linee guida per la definizione di criteri omogenei per il riconoscimento delle
attività da prevedere nei progetti di agricoltura sociale;
b) proposizione di
iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività
agricole in agricoltura sociale, ivi comprese quelle per la costituzione delle
reti regionali delle fattorie sociali;
c) predisposizione dei criteri per la
definizione dei percorsi formativi e degli operatori dell’agricoltura sociale;
d) monitoraggio delle attività, al fine di
facilitare la diffusione delle buone pratiche;
e) integrazione dei dati relativi alle
esperienze di agricoltura sociale con l’Osservatorio regionale delle politiche
sociali;
f) proposizione di azioni di
comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle
iniziative della Regione e degli enti locali;
g) proposizione di iniziative
finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’agricoltura
sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;
h) proposizione di azioni finalizzate
alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di
strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese,
alla definizione di percorsi formativi riconosciuti e all’inquadramento di
modelli efficaci;
i) raccolta e valutazione e diffusione
dei risultati delle attività di sperimentazione di nuovi modelli del welfare
regionale per lo sviluppo e la qualità dell’offerta dei servizi sociali;
j) inquadramento di modelli
efficaci e diffusione di buone prassi.
2. L’Osservatorio è composto da:
a)
quattro rappresentanti della Regione, di cui uno competente in materia di
agricoltura, uno in materia di servizi sociali, uno in materia di servizi
sanitari e uno in materia di lavoro e formazione professionale;
b) un
rappresentante del sistema penitenziario;
c) un rappresentante
dei comuni, designato dall’ANCI regionale;
d) tre rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
regionale, designati dalle organizzazioni medesime;
e) un rappresentante della Puglia
per la rete nazionale fattorie sociali;
f) un rappresentante della Puglia
per il Forum nazionale dell’agricoltura sociale;
g) un rappresentante delle associazioni
di promozione sociale iscritte nell’apposito registro, individuato dal Forum
regionale del Terzo settore;
h) due rappresentanti delle
organizzazioni della cooperazione sociale, designato dalle associazioni
regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
maggiormente rappresentative.
3 I compiti di segreteria dell’Osservatorio sono svolti
dall’Assessorato regionale all’agricoltura e alle risorse agroalimentari.
4 L’Osservatorio fissa le proprie modalità di
funzionamento adottando un regolamento interno.
5 Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
partecipazione dei componenti all’Osservatorio non dà luogo alla corresponsione
di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque
denominati.
Art. 10
Vigilanza e controllo
- I comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per
l’attività di agricoltura sociale sono addetti al controllo e ai relativi
accertamenti per le materie di propria competenza, per la cui violazione è
prevista una sanzione amministrativa.
- Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e
regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli
ambienti di lavoro.
- I rapporti di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono
trasmessi all’autorità comunale competente.
- I comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31
gennaio di ciascun anno, relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno
precedente.
Art. 11
Sanzioni amministrative pecuniarie
- Chiunque eserciti attività di agricoltura sociale senza l’iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 3 è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
2. Chiunque eserciti attività di agricoltura sociale
senza aver effettuato la SCIA di cui all’articolo 5 è
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
3 L’utilizzo del contrassegno in difformità a quanto
previsto dall’articolo 8 e dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 6, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 a un
massimo di euro 6.000.
4 Per quanto non espressamente previsto dalla presenti
norme si applicano le disposizioni della I. 689/1981.
5 I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3
affluiscono al bilancio regionale; i proventi delle sanzioni di cui al comma 2
affluiscono al bilancio dei comuni territorialmente competenti.
Art. 12
Sospensione e cessazione dell’attività
- Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 11, comma 1, la struttura regionale competente sospende
l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale fino all’avvenuta iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 4.
- Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 11, comma 2, il comune sospende l’esercizio dell’attività di
agricoltura sociale fino all’avvenuto inoltro della SCIA.
- Alla reiterazione delle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo
11 consegue un provvedimento che impone la cessazione definitiva dell’attività
di agricoltura sociale, emanato dalle amministrazioni competenti.
- Ulteriori modalità applicative dell’articolo 12 possono essere previste
con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 1.
Art. 13
Monitoraggio e valutazione
1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato
di attuazione della presenti disposizioni e ne riferisce a cadenza biennale alle
competenti Commissioni consiliari permanenti con apposita relazione in cui sono
riportati in particolare:
- a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui
all’articolo 3;
- b) le attività svolte dall’Osservatorio di cui all’articolo 9;
- c) gli interventi di sostegno di cui all’articolo 4 attivati dai vari
soggetti e i risultati conseguiti.
Art. 14
Norme transitorie
1. Con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 6,
sono stabilite le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori
dell’agricoltura sociale che alla data di entrata in vigore della presente legge
già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, i quali, entro
il termine di un anno dalla data suddetta devono dimostrare di essere in
possesso dei requisiti prescritti dalle presenti disposizioni, nonché dalle
norme per il riconoscimento di operatore sociale per chi intenda avviare
l’attività di agricoltura sociale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione