Art. 1
Modifiche
all’articolo 3
della legge
regionale 29 marzo 2016, n. 4
1. All’articolo 3
della legge
regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale), la lettera b)
del comma 1, è abrogata.
Art.
2
Modifiche
all’articolo 4
della l.r.
4/2016
1. All’articolo 4
della l.r.
4/2016 è aggiunto il seguente comma: “1 bis. In caso di assenza, il
Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente vicario di cui
all’articolo 6, nella persona del Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri (OMCeO), designato dal coordinamento regionale dei Presidenti
provinciali di OMCeO, appositamente convocato dal Presidente dell’Ordine del
capoluogo di regione.”.
Art.
3
Modifiche
all’articolo 5
della l.r.
4/2016
1. L’articolo 5
della l.r.
4/2016 è abrogato.
Art.
4
Modifiche
all’articolo 6
della l.r.
4/2016
1. All’articolo 6
della l.r.
4/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea
del comma 1, dopo la parola: “Presidenza”, sono aggiunte le seguenti: “nominato
dal Presidente della Giunta regionale”;
b) alla
lettera b) del comma 1, dopo le parole: “di cui uno vicario”, sono aggiunte le
seguenti: “, designato dal coordinamento regionale dei Presidenti provinciali
dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO), appositamente convocato
dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di regione, e l’altro vice Presidente
eletto dai componenti dell’Ufficio di Presidenza con voto segreto. In caso di
parità di voti viene designato il candidato più anziano di età;”.
Art.
5
Modifiche
all’articolo 7
della l.r.
4/2016
1. All’articolo 7
della l.r.
4/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla
rubrica la parola: “- Composizione”, è soppressa;
b) all’alinea
del comma 1, dopo la parola: “regionale”, sono aggiunte le seguenti: “, nominata
dal Presidente della Giunta,”;
c) alla
lettera b) del comma 1, prima delle parole: “di Puglia”, aggiungere le seguenti:
“e dai Presidenti degli Ordini infermieristici e degli assistenti sociali di
Puglia;”.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.