Art.
1
Finalità
1.
La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel
territorio regionale, [organizzate in modo volontario e senza finalità di
lucro,] (1) come uno degli strumenti della
promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse
naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, [ sociali
] (2) ed enogastronomiche, favorendone il ruolo
attivo finalizzato all’attrattività del proprio territorio.
(1) Parole soppresse dalla l.r.
n.5/2021 , art 1,
comma 1.
(2) Parole soppresse dalla l.r.
n.5/2021 , art 1,
comma 1.
Art.
2
Definizione
e ambito d’intervento
1.
Le pro loco sono associazioni [ di volontariato ] (3) senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione
e valorizzazione turistica [e sociale ] (4)
delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, ambientali, artistiche,
storiche, culturali ed enogastronomiche delle località in cui operano e che si
propongono i seguenti obiettivi nel rispetto delle normative vigenti per
l’esercizio delle attività e professioni turistiche:
a)
valorizzare le risorse turistico-culturali locali mediante iniziative dirette
alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della
località, in cui è costituita l’associazione;
b)
organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di
iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di
valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi,
finalizzati alla loro fruizione turistica e culturale;
c)
servizi di accoglienza, assistenza ed informazione
turistica;
[d)
promozione di attività di utilità e solidarietà sociale.] (5)
2.
Le pro loco operano di norma nel territorio comunale in cui hanno sede.
Nell’ambito di progetti e interventi aventi valenza sovracomunale possono
operare al di fuori del territorio di competenza, di norma previo accordo con le
pro loco territorialmente interessate.
3.
Le pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub-comunali attraverso
specifici comitati di iniziativa locali.
(3) Parole soppresse dalla l.r.
n.5/2021 , art 2,
comma 1 , lettera a)
(4) Parole soppresse dalla l.r.
n.5/2021 , art 2,
comma 1, lettera
a)
(5) Lettera abrogata dalla l.r.
n.5/2021 , art 2,
comma 1, lettera b
)
Art.
3
Albo
regionale delle associazioni pro loco
1.
E’ istituito presso la struttura della Giunta regionale, competente per materia,
l’Albo regionale delle associazioni pro loco.
2.
Per ottenere l’iscrizione all’Albo regionale deve essere presentata domanda alla
struttura indicata al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante
pro-tempore.
3.
L’iscrizione all’Albo regionale è disposta con atto del dirigente competente per
materia e costituisce condizione indispensabile per:
a)
fruire della denominazione “Pro loco”;
b)
accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da
parte della Regione Puglia erogati per le finalità di cui all’articolo 1.
(6)
c)
partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche
pro loco, nei casi stabiliti dalla legge;
d)
stipulare le convenzioni o le collaborazioni di cui all’articolo
11.
4.
L’Albo regionale delle associazioni pro loco è di pubblica consultazione ed è
pubblicato nel portale internet della Regione e in sede di prima formazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
5.
Le pro loco iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge,
all’Albo regionale istituito ai sensi della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 27 (Nuova disciplina relativa all’albo
regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia abrogazione della
l.r.
28 agosto 1979, n. 51), sono iscritte d’ufficio all’Albo regionale di nuova
formazione.
6.
Le associazioni iscritte d’ufficio all’Albo regionale ai sensi del comma 5
adeguano i requisiti posseduti alle nuove previsioni delle presenti
disposizioni.(7)
7.
L’Albo regionale è soggetto a revisione triennale. In sede di prima applicazione
la revisione è effettuata entro la data del 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
(6) Parole aggiunte dalla l.r.
n.5/2021 , art 3, comma 1 , lettera
a)
(7) Comma sostituito dalla
l.r.
n.5/2021 , art 3, comma 1 , lettera
b)
Art.
4
Requisiti
per l’iscrizione all’Albo regionale
1.
Può essere iscritta all’Albo regionale l’associazione pro loco che svolge le
attività previste dall’articolo 2 e per la quale concorrono le seguenti
condizioni:
a)
sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e
il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità
per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni
locali e del territorio;
b)
svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione
pro loco iscritta all’Albo regionale. La Regione, sentito il comune di
riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano
più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il
profilo turistico-ambientale;
c)
risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto;
d)
disponga di adeguati locali sociali.
Art.
5
Statuto
delle associazioni pro loco
1.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale lo statuto deve
prevedere:
a)
la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per
coloro che, non residenti,
operano
per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del
comune in cui
ha
sede la pro loco;
b)
la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione
dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di
residenza;
c)
le norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di
amministrazione;
d)
che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento
degli scopi sociali;
e)
la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro loco, dei beni
avviene in conformità alla normativa statale vigente. (8)
[2.
Lo statuto è conforme al modello tipo approvato dalla Giunta regionale, in
osservanza delle presenti disposizioni.] (9)
[3.
La competente struttura regionale con proprio atto provvede ad adeguare lo
schema tipo di cui al comma 2 in relazione ai mutamenti legislativi intervenuti
per effetto di norme regionali, nazionali o comunitarie.] (10)
(8) Parole sostituite dalla
l.r.
n.5/2021 , art 4, comma 1 , lettera
a)
(9 )Comma già
sostituito dalla l.r.
n.5/2021 , art 4, comma 1 , lettera b), è
stato abrogato dallal.r.
25/2021, art. 13,comma
1,
lett.a).
(10) Comma abrogato dallal.r.
25/2021, art. 13,comma 1,
lett.b).
Art.
6
Riconoscimento
delle strutture associative delle pro loco
1.
La Regione Puglia riconosce l’attività delle strutture associative delle pro
loco maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono, per le
stesse pro loco, attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed
assistenza.
2.
Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle
pro loco cui aderisca un numero di pro loco non inferiore al 20 per cento di
quelle operanti sul territorio provinciale.
3.
La Regione riconosce, con atto del dirigente della struttura competente per
materia, le strutture associative delle pro loco quali organismi di
coordinamento delle attività delle associazioni pro loco
associate.
4.
Le strutture associative, di cui al comma 1, devono avere sede e operare nel
territorio regionale.
5.
La Regione definisce forme di consultazione delle strutture associative delle
pro loco di cui al comma 1, nella fase di organizzazione dell’offerta turistica
regionale e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle
proprie funzioni.
6.
La Regione può definire accordi di collaborazione con le strutture associative
delle pro loco di cui al comma 1, avvalendosi dell’Agenzia regionale turismo
(ARET) Pugliapromozione, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2
relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o
interregionale.
Art.
7
Procedure
per l’iscrizione all’Albo regionale
1.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, l’associazione
presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede,
esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima
struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita
domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La
domanda, deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a)
copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello
statuto;
b)
copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
c)
elenco soci;
d)
dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla
vigente composizione degli organi previsti dallo statuto;
e)
relazione programmatica sulle attività e sui relativi
progetti;
f)
nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare
che la località nella
quale
si richiede d’istituire l’associazione pro loco possiede attrattive
paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a
consentirne la valorizzazione turistica e culturale.
2.
La domanda deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale
l’associazione intende ricevere le comunicazioni
istituzionali.
3.
La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione
dell’istanza, previa
opportuna
istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell’intera
documentazione, inclusa l’effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi
sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta,
in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione
dell’associazione nell’Albo regionale delle pro loco.
4.
Devono essere comunicati alla competente struttura e al comune di sede,
esclusivamente in via telematica, entro sessanta giorni:
a)
le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
b)
la variazione di sede di un’associazione pro loco già riconosciuta, qualora
avviene all’interno dello stesso comune;
c)
lo scioglimento dell’associazione.
[5.
In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde
direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.] (11)
6.
Nel caso in cui più associazioni che svolgono la propria attività nel medesimo
Comune richiedano in pari data (12) ”l’iscrizione
all’Albo regionale delle pro loco, la competente struttura regionale procede a
una valutazione comparativa tenuto conto dei seguenti
elementi:
a)
quantità e tipologia dei soci sottoscrittori, dando preferenza alle istanze per
le quali i relativi
sottoscrittori
dimostrano una specifica esperienza in materia
turistica-culturale;
b)
adeguatezza delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività
statutarie;
c)
qualità della programmazione delle attività e dimostrazione del relativo livello
di fattibilità.
7.
A parità di requisiti si fa ricorso all’ordine cronologico di
presentazione.
8.
In sede di prima applicazione della presente legge sono riaperti i termini per
le iscrizioni all’Albo regionale per un periodo di sessanta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore della medesima presente legge.
(11) Comma abrogato dalla
l.r.
n.5/2021 , art 5, comma 1 , lettera
a)
(12) Parole
sostituite dalla l.r.
n.5/2021 , art 5, comma 1 , lettera
b)
Art.
8
Comitato
regionale UNPLI
1.
Il Comitato regionale della Puglia dell’unione nazionale pro loco d’Italia
(UNPLI) e le altre strutture associative rappresentano le associazioni pro loco
aderenti nei rapporti con la Regione, ai sensi dell’articolo 6.
1-bis.
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Comitato
di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
2018, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. Con provvedimento della
Giunta regionale sono individuati lo specifico oggetto dei contributi regionali
e le modalità di rendicontazione. (13)
(13) Comma aggiunto dalla l.r.
44/2018, art, 31,
comma 1.
Art.
9
Attività
di vigilanza, controllo e verifica
1.
La competente struttura regionale, avvalendosi dei comuni territorialmente
competenti ed eventualmente delle unioni regionali di rappresentanza, tramite i
propri funzionari:
a)
esplica le necessarie attività di vigilanza e controllo;
b)
verifica con cadenza triennale l’attualità delle condizioni e dei requisiti
fissati dalle presenti disposizioni, con particolare riferimento alla regolarità
dei bilanci e alle attività effettivamente poste in essere
dall’associazione.
2.
All’esito delle attività di cui al comma 1, entro il 31 dicembre (14) del terzo anno successivo a quello di entrata in
vigore delle presenti norme e successivamente con cadenza triennale, la medesima
struttura,tramite
determinazione dirigenziale, dispone la conferma dell’iscrizione all’Albo,
oppure la cancellazione e la conseguente revoca del riconoscimento.
(14) Parole
sostituite dalla l.r.
n.5/2021 , art 6, comma 1
.
Art.
10
Cancellazione
dall’Albo regionale
1.
Con atto del dirigente della struttura competente per materia, si procede alla
cancellazione dall’Albo regionale delle pro loco con provvedimento motivato, nei
seguenti casi:
a)
gravi irregolarità nella conduzione dell’associazione rispetto alle norme
previste dallo statuto o nell’amministrazione dell’associazione, con particolare
riferimento alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi;
b)
manifesta impossibilità di funzionare;
c)
manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede
dichiarata.
2.
La cancellazione è disposta entro sessanta giorni dall’avvenuto accertamento
della causa di cancellazione.
Art.
11
Convenzioni
e collaborazioni
1.
I comuni e le unioni di comuni possono consultare le pro loco nella redazione
dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni,
nel rispetto delle normative vigenti in materia, che definiscono i criteri e le
modalità:
a)
di organizzazione o della gestione di eventi turistici
locali;
b)
di gestione degli uffici per l’informazione e l’accoglienza di
turisti;
[c)
di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;] (15)
d)
per l’utilizzo a titolo gratuito di locali e attrezzature del
comune.
2.
Al fine di uniformare le caratteristiche e i contenuti delle convenzioni di cui
al comma 1, le strutture associative delle pro loco di cui all’articolo 6, in
accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai
comuni interessati, i quali possono modificarlo adattandolo alle esigenze
territoriali.
3.
Le pro loco possono liberamente stabilire rapporti di collaborazione con altri
organismi ed enti interessati al settore turistico e culturale.
(15) Lettera abrogata dalla
l.r.
n.5/2021 , art 7, comma 1
.
Art.
12
Bandi
per contributi regionali
1.
La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, disciplina con
proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la
concessione di contributi alle pro loco che presentano qualificati programmi
relativi alle attività di cui all’articolo 2.
2.
La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle
strutture associative delle pro loco, di cui all’articolo 6, per la
realizzazione di progetti di portata interprovinciale.
3.
La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle strutture associative
delle pro loco di rilevanza regionale, di cui all’articolo 6, per la
realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonché per il
sostegno a progetti di coordinamento delle pro loco.
4.
La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità
della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 2 e
3.
Art.
13
Clausola
valutativa
1.
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente
legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, con cadenza triennale, la
Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare permanente una
relazione che fornisce, in particolare, le informazioni sui seguenti
aspetti:
a)
aggiornamento sul numero delle associazioni pro loco iscritte all’Albo regionale
e sulle eventuali cancellazioni, indicandone i motivi;
b)
la diffusione delle convenzioni regolamentate dall’articolo 11, e come queste
abbiano contribuito al miglioramento delle attività delle pro loco,
evidenziandone le eventuali criticità riscontrate;
c)
l’utilizzo dei contributi di cui all’articolo 12 destinati alle pro loco, alle
rappresentanze regionali e alle articolazioni provinciali delle strutture
associative delle pro loco, indicando altresì i risultati
conseguiti.
2.
Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per
la migliore valutazione della presente legge.
Art.
14
Abrogazione
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r.
27/1990.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12
maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.