ARTICOLO 1
Legge abrogata dalla l.r.
25/2018,art.14,
comma 1.
Art. 1
Riconoscimento delle associazioni turistiche
pro-loco.
[1. La Regione, in attuazione dell'art.
12
dello Statuto
e dell'articolo 2 della L.R.
16 maggio 1985, n. 28, relativa al riordinamento
dell'amministrazione turistica regionale, riconosce le associazioni turistiche
pro-loco quali strumenti di base dell'attività turistica e di collaborazione in
favore di altri Enti interessati al settore turistico. ]
Art. 2
Compiti delle associazioni turistiche
pro-loco.
[1.Le associazioni turistiche pro-loco hanno
il compito di:
a) valorizzare le risorse turistiche locali
mediante idonee iniziative dirette alla tutela e salvaguardia del patrimonio
storico, culturale, folkloristico, ambientale e paesaggistico della località in
cui è costituita l'associazione turistica pro-loco;
b) promuovere ed organizzare iniziative e
manifestazioni atte a favorire la conoscenza turistica e culturale della
località;
c) richiamare ospiti e rendere confortevoli
le condizioni generali di soggiorno;
d) sensibilizzare le popolazioni residenti
per il raggiungimento degli scopi sociali del turismo e per l'ulteriore
affermazione turistica della località;
e) fornire assistenza ed informazioni ai
turisti. ]
Art. 3
Istituzione dell'albo
regionale.
[1. È istituito presso l'Assessorato
regionale al turismo l'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco,
che sostituisce a tutti gli effetti l'albo di cui alla L.R.
28 agosto 1979, n. 51.
2. L'iscrizione all'albo regionale è
disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al
turismo.
3. L'albo regionale è pubblicato all'inizio
di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. ]
Art. 4
Condizioni per l'iscrizione all'albo
regionale.
[1. Ai fini della iscrizione della
Associazione turistica pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:
[a) che l'associazione
turistica pro-loco sia costituita in Comune non riconosciuto sede di Azienda di
promozione turistica (A.P.T.) ai sensi della L.R. 16 maggio 1985, n. 28,
ovvero in un Comune in cui operi un Ufficio di informazione e assistenza
turistica (I.A.T.) costituito dall'A.P.T.; ] (1)
b) che nella località in cui è costituita
l'associazione turistica pro-loco non esista altra associazione pro-loco
iscritta all'albo regionale;
c) che la stessa località presenti
attrattive e caratteristiche turistiche sotto il profilo climatico,
paesaggistico, storico, artistico ed ambientale o possegga, comunque,
caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;
d) che la costituzione dell'associazione
turistica pro-loco abbia luogo con atto pubblico e che risultino iscritti almeno
50 soci;
e) che lo Statuto dell'associazione
turistica pro-loco sia ispirato ai principi di democraticità e sia conforme allo
«statuto-tipo» approvato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
f) che sussistano fondate previsioni
sull'entità e sulla continuità delle entrate per quote associative, contributi
locali ed eventuali altri proventi;
g) che le località rientranti nell'ambito
giurisdizionale di uno stesso Comune, quali le frazioni, da considerarsi come
ambiti territorialmente differenti rispetto al Comune di appartenenza,
presentino una consistente frequentazione turistica e peculiarità tali da
giustificarne il riconoscimento. ]
(1) Lettera abrogata
dall' art.1
della l.r. 19 novembre 2013, n. 34
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. V, Sent. n. 5575 del 10-11-2008 (ud. del 01-07-2008), Associazione
pro loco Maglie c. Regione Puglia e altri
Art. 5
Procedure per
l'iscrizione all'albo regionale.
[1. Per ottenere l'iscrizione all'albo di
cui al precedente art. 3, le associazioni turistiche pro-loco devono presentare,
entro 60 giorni dall'inizio dell'anno solare, all'A.P.T. territorialmente
competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'associazione, apposita
domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante protempore,
corredata di copia autenticata dall'atto costitutivo e dello Statuto, del
bilancio di previsione delle entrate e delle spese e del programma delle
attività che l'associazione intende svolgere, unitamente al parere dell'Unione
nazionale delle pro-loco d'Italia (U.N.P.L.I.) - Delegazione regionale. Copia
della documentazione deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato
regionale al turismo.
2. L'A.P.T. o, in mancanza, il Comune
inoltra, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, la domanda
unitamente al proprio parere motivato all'Assessorato regionale al turismo.
3. Trascorso tale termine, il parere
dell'A.P.T. o, in mancanza, del Comune si intende favorevole e l'Assessorato
regionale al turismo provvede agli adempimenti di competenza.]
Art. 6
Effetti derivanti dall'iscrizione all'albo
regionale.
[1. L'iscrizione all'albo regionale
costituisce condizione indispensabile per:
a) la designazione del rappresentante delle
associazioni turistiche nelle AA.P.T. ai sensi della L.R.
16 maggio 1985, n. 28, (2)
b) l'uso della denominazione I.A.T. da parte
degli Uffici di informazione di cui al secondo comma dell'art.9
della predetta L.R.
16 maggio 1985, n. 28, qualora la località presenti una rilevante
frequentazione turistica extra-regionale e l'A.P.T. competente ne ravvisi la
necessità, previo nulla-osta della Regione;
c) l'assegnazione di contributi della
Regione per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica.
]
(2) La l.r. 16 maggio 1985,
n. 28 citata nelle lettere b) e c) è stata abrogata dall’art. 32
della l.r.
23 ottobre 1996, n. 23 .
Art. 7
Accesso ai contributi.
[1. Per accedere ai contributi previsti
dalle leggi regionali in materia turistica, le associazioni turistiche pro-loco,
iscritte all'albo regionale, devono inoltrare all'A.P.T. territorialmente
competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'Associazione, entro il 31
dicembre di ogni anno, il programma delle attività corredato del preventivo
finanziario delle entrate e delle spese relative all'anno successivo. Copia
della documentazione suddetta deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato
regionale al turismo.
2. L'A.P.T. o, in mancanza, il Comune, entro
i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, inoltra la documentazione di
cui al comma precedente all'Assessorato regionale al turismo. Trascorso tale
termine, l'Assessorato regionale al turismo provvede, comunque, agli adempimenti
di cui al comma successivo.
3. La concessione dei contributi a favore
delle associazioni iscritte all'albo regionale viene disposta con deliberazione
della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su
proposta dell'Assessore regionale al turismo, entro il primo semestre di ogni
anno.]
Art. 8
Criteri per l'assegnazione dei
contributi.
[1. La misura del contributo proposto viene
determinata dall'Assessorato regionale al turismo in base ai seguenti criteri:
a) entità del bilancio preventivo e
rilevanza delle attività programmate;
b) ricettività e frequentazione turistica
della località;
c) numero degli abitanti del Comune di
appartenenza;
d) indicazione dell'A.P.T. competente o, in
mancanza, del Comune e dell'U.N.P.L.I. - Delegazione regionale. ]
Art. 9
Rapporti di collaborazione.
[1. L'associazione turistica pro - loco
stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore
turistico ed in particolare con l'A.P.T. competente territorialmente o, in
mancanza, con il Comune.
2. A tal fine:
a) rappresenta le necessità e le esigenze
concrete ed operative per migliorare le attività turistiche di base della
località in cui essa opera;
b) formula le proposte per la valorizzazione
del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della località;
c) promuove e gestisce Uffici informazioni
facendo uso della denominazione I.A.T., di cui al secondo comma dell'art.
9
della L.R.
16 maggio 1985, n. 28, (3) previo nulla-osta
della Regione e d'intesa con l'A.P.T. competente territorialmente qualora la
località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale;
d) predispone e trasmette all'A.P.T. il
calendario delle manifestazioni più significative programmate anche da altri
organismi locali nel corso dell'anno con il concorso finanziario di altri enti
locali.
3. Qualora l'associazione turistica pro-loco
ha sede in località non inclusa in un ambito turisticamente rilevante,
individuato ai sensi della suddetta L.R.
16 maggio 1985, n. 28, l'attività relativa ai punti a) e b) del
secondo comma del presente articolo è attuata nei confronti del Comune ove ha
sede l'associazione; mentre, per quanto previsto al punto d) del secondo comma
del presente articolo il calendario delle manifestazioni va inviato direttamente
all'Assessorato al turismo. ]
(3) La l.r. 16 maggio
1985, n. 28, citata nella lettere c) e nel punto 3 del presente
articolo, è stata abrogata dall’art. 32
della l.r.
23 ottobre 1996, n. 23 .
Art. 10
Controllo e vigilanza.
[1. Le modifiche allo statuto, il rinnovo
delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale sull'attività nonché
l'atto di scioglimento dell'associazione sono inviati all'Assessorato regionale
al turismo per il tramite dell'A.P.T. territorialmente competente o, in
mancanza, del Comune.
2. L'Assessorato regionale al turismo e
l'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, il Comune, di concerto con
l'U.N.P.L.I. - Delegazione regionale, operano presso la sede dell'Associazione
pro-loco verifiche attinenti:
a) il rispetto delle norme di cui alla
presente legge;
b) la conformità delle eventuali modifiche
apportate dalla Associazione pro-loco allo statuto-tipo approvato dalla Giunta
regionale;
c) il funzionamento degli organi sociali;
d) la corretta attività gestionale.
3. A seguito della verifica viene redatto
apposito verbale.]
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. V, Sent. n. 5575 del 10-11-2008 (ud. del 01-07-2008), Associazione
pro loco Maglie c. Regione Puglia e altri
Art. 11
Sospensione e
cancellazione.
[1. Qualora a seguito della verifica di cui
all' articolo precedente siano riscontrate gravi inadempienze, deficienze
economiche o carenze di funzionamento, ivi comprese quelle relative alla mancata
attività degli organi sociali protrattesi da almeno sei mesi, la Giunta
regionale, su relazione dell'Assessore al Turismo, dispone la sospensione
dell'Associazione dall'albo regionale.
2. La sospensione è preceduta da un atto di
diffida disposto dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento e comporta,
altresì, la sospensione dell'assegnazione dei contributi regionali disposti in
favore dell'associazione proloco interessata.
3. Nel caso in cui l'associazione pro-loco
non adempia, la Giunta regionale dispone la cancellazione della stessa dall'albo
regionale. ]
Art. 12
Destinazione dei beni in caso di
scioglimento.
[1. In caso di scioglimento
dell'associazione turistica Pro-loco, per una qualunque causa espressamente
prevista dallo Statuto o dalle norme, del codice civile, i beni acquisiti
dall'associazione con il concorso finanziario specifico e prevalente della
Regione o di Enti pubblici sono devoluti all'A.P.T. competente territorialmente
o, in mancanza, al Comune in cui l'associazione ha sede. ]
Art. 13
Abrogazione.
1. Con l'entrata in vigore della presente
legge viene abrogata la L.R.
28 agosto 1979, n. 51 (4).
(4) La l.r..
28 agosto 1979, n. 51 era stata già abrogata dall'art. 18,
l.r.
11 febbraio 1988, n. 6.
Art. 14
Norma transitoria.
[1. Le associazioni turistiche pro-loco già
costituite ovvero quelle iscritte all'albo regionale ai sensi della L.R.
28 agosto 1979, n. 51 devono presentare la domanda di iscrizione di
cui al precedente art. 5 entro il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le competenze dell'A.P.T. di cui alla
presente legge sono esercitate dagli Enti provinciali per il turismo (E.P.T.)
fino alla soppressione degli stessi.]
Art. 15
Norma finanziaria.
[1. Agli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa
- del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del cap. 0313020
"Albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco (L.R.
11 maggio 1990, n. 27)" per un importo, in termini di competenza e
cassa, di L. 250.000.000, con prelievo di pari importo dal capitolo 1020010
"Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa
corrente".
2. Per gli esercizi successivi gli oneri
faranno carico sui corrispondenti bilanci di previsione.]