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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2018
Numero
27
Data
19/06/2018
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari.
Note
Bollettino n. 82 Suppl. , pubblicato il 21/06/2018.
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Obbligo vaccinale

1               La Regione Puglia, al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, individua con la deliberazione di cui all’articolo 4, i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale.

2               In particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l’opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori.

 

Art. 2

Esenzioni

1. La disposizione di cui all’articolo 1 non si applica nei casi di accertato pericolo concreto per la salute dell’operatore sanitario in relazione a specificità cliniche. L’attestato di esonero dall’obbligo di vaccinazione, per accertati motivi di ordine medico, è rilasciato dal medico convenzionato con il Servizio sanitario regionale.

Art. 3

Procedimento

1               Gli operatori sanitari, presentano al direttore sanitario della struttura in cui prestano servizio una dichiarazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.

2               Il direttore della struttura sanitaria, accertata l’omessa presentazione di apposita certificazione attestante l’adempimento agli obblighi vaccinali e/o dell’eventuale indagine sierologica attestante lo stato d’immunità dell’operatore sanitario, informa tempestivamente la direzione generale dell’azienda sanitaria locale di appartenenza per le opportune verifiche e l’assunzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge e da ogni normativa nazionale e contrattuale vigente.

 

Art. 4

Riserva di atto amministrativo

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito provvedimento deliberativo, provvede a dettagliare le modalità d’attuazione delle disposizioni ivi previste e adotta decisioni dirette a promuovere le vaccinazioni.

Art. 5

Sanzioni

1. Il mancato adempimento alle prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1 e all’articolo 3, comporta a carico del responsabile l’irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5 mila, per ciascuna violazione, irrogata dall’autorità sanitaria locale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.