Art.
1
Finalità
1.
La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e al fine di
tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il
benessere tra pari e prevenire il rischio nell’età dell’infanzia e
dell’adolescenza, promuove e sostiene azioni e iniziative di rilevazione,
prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue
diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo.
Art. 2
Interventi
1
La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, sostiene e finanzia
programmi, progetti e interventi, aventi un approccio multidisciplinare e volti
al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al
contrasto di tutte le discriminazioni di cui all’articolo 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, alla tutela dell’integrità
psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, alla diffusione della cultura
della legalità, all’utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della
rete, soprattutto nell’ambiente scolastico, privilegiando quelli elaborati in
raccordo tra la scuola, il territorio e la famiglia.
2. Per la realizzazione delle previsioni
di cui al comma 1, e nell’ambito delle risorse disponibili iscritte a
legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene:
a) attività sociali, culturali e sportive sulle tematiche del rispetto
delle diversità e del principio costituzionale di uguaglianza tra individui,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni sociali, nonché l’educazione ai sentimenti,
all’affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l’uso consapevole
della rete internet e dei new media;
b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il
senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l’esposizione a modelli di
comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all’uso eccessivo di
videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;
c) l’organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico,
gli educatori sportivi e gli educatori in generale, allo scopo di acquisire le
idonee tecniche psicopedagogiche ed educative per attuare una efficace azione
preventiva del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e i rischi originati
dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di
comunicazione e dal web;
d) l’avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi
minorili dell’amministrazione della giustizia, delle prefetture -uffici
territoriali del governo, delle forze dell’ordine, delle aziende sanitarie
locali e degli enti locali, volti a instaurare forme permanenti di
collaborazione;
e) l’organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i
genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo, in particolare modo della prevenzione dello stesso e
dell’importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e
potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di
bullismo e di cyberbullismo per agevolarne il recupero sociale;
f) l’attivazione, con il supporto di competenti figure professionali, di
programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori
di atti di bullismo e di cyberbullismo;
g) l’istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il
supporto delle figure professionali competenti e genitoriali;
h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione
rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, alle loro famiglie,
con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e
partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, agli
insegnanti e agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del
cyberbullismo e delle loro conseguenze;
i) la promozione di una strategia educativa che favorisce la
comunicazione, la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze tra pari anche
attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgono attività educative,
informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione e al contrasto
del bullismo e del cyberbullismo (peer education).
3.
La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei
procedimenti giudiziari, e comunque nei limiti finanziari previsti in apposito
capitolo del bilancio regionale.
Art.
3
Soggetti
beneficiari
1.
Sono beneficiari degli interventi di cui all’articolo 2, gli enti locali, le
istituzioni scolastiche e formative, le aziende del Servizio sanitario
regionale, di seguito denominate ASL, e i soggetti del Terzo settore di cui
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),
associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Puglia, iscritte nel
registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e
che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per
i minori.
Art.
4
Criteri
e modalità per la concessione dei finanziamenti
1.
La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare
competente, determina i criteri e le modalità relativi alla:
a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei
progetti concernenti gli interventi di cui all’articolo 2;
b) presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti;
c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della
graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
d) erogazione dei finanziamenti;
e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.
2.
La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite
espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
Art. 5
Settimana
regionale contro il bullismo e il cyberbullismo
1. E’ istituita la “Settimana
regionale contro il bullismo e il cyberbullismo” inclusiva del 7 febbraio,
giornata nazionale dedicata al tema.
2. La Giunta regionale, tramite gli
assessorati competenti e in collaborazione con il tavolo tecnico permanente per
la lotta al bullismo e al cyberbullismo previsto all’articolo 6, in occasione
della “Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo”, predispone il
programma delle iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di
prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
concernenti gli interventi e i progetti previsti all’articolo 2.
Art. 6
Tavolo
tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al
cyberbullismo
1. La Giunta regionale, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un tavolo
tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo al
fine di creare sinergie tra i vari operatori competenti per poter meglio
indirizzare le misure di supporto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno e
con anche finalità di monitoraggio.
2. Al tavolo di cui al
comma 1 insieme agli assessorati competenti, al Garante regionale dei diritti
dei minori, all’Ufficio scolastico regionale, al rappresentante del CONI
regionale, del Co.Re.Com . Puglia (1) a un rappresentante per ogni ASL, a un rappresentante
per ogni ambito territoriale e alle OO.SS. possono essere invitati a
partecipare, previa intesa con gli uffici statali competenti, un rappresentante
dei Servizi minorili della giustizia e dei rappresentanti delle prefetture.
3. Il tavolo tecnico di
cui ai commi 1 e 2 opera in sinergia con l’Osservatorio regionale delle
politiche sociali.
(1) Parole inserite dalla l.r.
58/2018, art. 1,
comma 1.
Art.
7
Clausola
valutativa
1.
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente
legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale,
trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con
successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione
sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la
relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente
ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati
attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente
emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;
b) il numero, l’elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti
beneficiari che hanno presentato apposita domanda;
c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente
legge, voce per voce;
d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della
presente legge;
e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell’attuazione della
presente legge.
2. La Giunta regionale
rende pubblici e facilmente accessibili sul proprio sito istituzionale i dati e
le informazioni raccolte per le attività di valutazione previste dal presente
articolo, unitamente alle relazioni prodotte.
3. Il Consiglio
regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono
l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.