Art. 1
Finalità
1.
La presente legge ha la finalità, in coerenza con l’articolo 10,
comma 1, dello Statuto
della Regione Puglia, di creare una più solida integrazione tra ospedale e
territorio, decongestionando l’attività delle strutture di pronto soccorso dagli
interventi connessi a problematiche di bassa criticità, aumentando
l’appropriatezza delle cure e riducendo i tempi d’attesa.
Art.
2
Servizio
di continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto
soccorso
1 In
coerenza con la finalità di cui all’articolo 1, presso tutti i presidi
ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è collocata
una sede del servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle
richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità.
*
2
Con provvedimento della Giunta regionale sono adottate le misure
organizzative necessarie ai fini dell’attuazione del presente articolo.
* la Corte Costituzionale , con sentenza n.53\2020, ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma.
Art.3
Norma
finanziaria
1.
La presente legge non comporta nuove spese o minori entrate per il bilancio
regionale, configurandosi come atto di programmazione generale, cui faranno
seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura
regionale.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.