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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2018
Numero
66
Data
18/12/2018
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale.
Note
Bollettino n. 161 suppl. , pubblicato il 20-12-2018
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Finalità

1. La presente legge ha la finalità, in coerenza con l’articolo 10, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia, di creare una più solida integrazione tra ospedale e territorio, decongestionando l’attività delle strutture di pronto soccorso dagli interventi connessi a problematiche di bassa criticità, aumentando l’appropriatezza delle cure e riducendo i tempi d’attesa.

 

Art. 2

Servizio di continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso

1          In coerenza con la finalità di cui all’articolo 1, presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità. *

2          Con provvedimento della Giunta regionale sono adottate le misure organizzative necessarie ai fini dell’attuazione del presente articolo.

* la Corte Costituzionale , con sentenza n.53\2020, ha dichiarato l'illegittimità del  presente comma.

 

Art.3

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove spese o minori entrate per il bilancio regionale, configurandosi come atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale. 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.