TITOLO
I
NORME
DI BILANCIO
Art.
1
Stato
di previsione delle entrate
1.
Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, annesso alla
presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è
approvato in euro 16.461.154.834,57 in termini di competenza e in euro
28.435.340.360,68 in termini di cassa per l’anno finanziario 2019, in euro
15.388.007.896,66 in termini di competenza per l’anno finanziario 2020 e in euro
14.626.005.062,13 in termini di
competenza per l’anno
finanziario 2021.
2.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la
riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse
e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario
2019.
Art.
2
Stato
di previsione della spesa
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, annesso alla
presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011 è
approvato in euro 16.461.154.834,57 in termini di competenza e in euro
28.435.340.360,48 in termini di cassa per l’anno finanziario 2019, in euro
15.388.007.896,66 in termini di competenza per l’anno finanziario 2020 e in euro
14.626.005.062,13 in termini di competenza per l’anno finanziario
2021.
2.
E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia entro il limite
degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al
comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 118/2011 in
materia di impegno di spesa corrente.
3.
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio
finanziario 2019 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello
stato di previsione di cui al comma 1.
4.
A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del
bilancio, la Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio da parte
del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio,
può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di
previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con
riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni
giuridiche.
2
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a
carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire
ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte
nello stato di previsione di cui al comma 1.
Art.
3
Allegati
al bilancio
1. Sono approvati i seguenti allegati al
bilancio:
a) il riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 1);
b) il riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 3);
d) il quadro generale riassuntivo (allegato 4);
e) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (allegato 5);
f) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(allegato 6);
g) l’elenco delle spese obbligatorie (allegato 7);
h) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di
riserva per spese impreviste (allegato 8);
i) l’elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e
programmi (allegato 9);
j) la nota integrativa (allegato 10);
k) il prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie (allegato
11);
l) il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati –
spese titolo 1 (allegato 12);
m) il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati –
spese titolo 2, 3 (allegato 13);
n) il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati –
spese titolo 4 (allegato 14);
o) il prospetto delle spese per servizi per conto terzi e partite di giro
(allegato 15);
p) il bilancio spese per titoli e macroaggregati (allegato 16);
q) allegato a): il prospetto esplicativo del risultato presunto di
amministrazione (allegato 17);
r) allegato b): il prospetto concernente la composizione, per missioni e
programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio (allegato 18);
s) allegato c): il prospetto concernente la composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
(allegato 19);
t) allegato d): il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 20);
u) l’elenco delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura
del piano dei conti – entrate (allegato 21);
v) l’elenco delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura
del piano dei conti – spese (allegato 22).
Art.
4
Elenco
delle spese obbligatorie
1.
Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 7,
contenente i capitoli che possono essere integrati a norma dell’articolo 48,
comma 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.
Art.
5
Fondo
di riserva per le spese obbligatorie
1.
Il fondo di riserva per spese obbligatorie, missione 20, programma 1, titolo 1,
è determinato per l’esercizio finanziario 2019 in euro 1 milione ed è gestito a
termini dell’articolo 48, comma 1 e 2 del d.lgs. 118/2011.
Art.
6
Fondo
di riserva per le spese impreviste
1.
Il fondo di riserva per le spese impreviste, missione 20, programma 1, titolo 1,
è determinato per l’esercizio finanziario 2019 in euro 3.167.281,87 ed è gestito
a termini dell’articolo 48, comma 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.
Art.
7
Fondo
di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari
1.
Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari,
missione 20, programma 3, titolo 2, è determinato per l’esercizio finanziario
2019 in euro 1.133.448,80 ed è gestito a termini dell’articolo 2
della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione
Puglia (Legge di stabilità regionale 2016).
Art.
8
Fondo
di riserva per la definizione delle passività potenziali
1.
Il fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali, missione 20,
programma 3, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2019 in euro
20.614.545,65 ed è gestito a termini dell’articolo 46, comma 3 del d.lgs.
118/2011.
Art.
9
Fondo
crediti di dubbia esigibilità
1.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, missione 20, programma 2, titolo 1 è
determinato, come da allegato c) alla presente legge, in euro 140.746.370,42 per
l’esercizio finanziario 2019, in euro 140.760.366,24 per l’esercizio finanziario
2020 e in euro 140.774.362,06 per l’esercizio finanziario 2021 per il fondo di
parte corrente e in euro 0,00 per ciascun esercizio finanziario 2019-2021 per il
fondo di parte capitale ed è gestito a termini dell’articolo 46 del d.lgs.
118/2011.
Art.
10
Fondo
speciale di parte corrente e capitale per il finanziamento di leggi regionali
che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio
1. Il fondo speciale di parte corrente per
il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20,
programma 3, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2019 in euro 2
milioni ed è gestito a termini dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011.
2 Il fondo speciale di parte
capitale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 2, è determinato
per l’esercizio finanziario 2019 in euro 1 milione ed è gestito a termini
dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011.
Art.
11
Fondo
di riserva per le autorizzazioni di cassa
1. Il fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa, missione 20, programma 1, titolo 1 è determinato per
l’esercizio finanziario 2019 in euro 3.325.034.474,18.
Art.
12
Risultato
di amministrazione presunto alla chiusura
dell’esercizio
finanziario 2018
1.
Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2018 è
determinato in euro 3.110.888.511,62 come da allegato 17 (Tabella dimostrativa
del risultato di amministrazione presunto) alla presente legge ed è così
composto:
a) parte accantonata: euro 1.329.825.560,80;
b) parte vincolata: euro 2.210.649.079,44.
2.
La quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2018 per euro 458.897.099,92 relativa al fondo anticipazione di
liquidità di cui all’articolo 1, commi da 698 a 700, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato
-
legge di stabilità 2016) è ripianata ai sensi dei commi 699 e seguenti del
predetto articolo 1.
3.
Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, ai fini della
realizzazione di nuovi investimenti di cui all’articolo 1, comma 495-ter, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) introdotto
dall’articolo 13, comma 1-bis, della legge 21 settembre 2018, n. 108, è
applicata la parte vincolata del risultato di amministrazione presunto di cui al
comma 1, per l’importo complessivo di euro 41.139.000,00.
Art.
13
Attuazione
del titolo II del d.lgs. 118/2011
1.
Per l’attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2019, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione
sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art.
14
Disposizioni
relative all’accensione di anticipazioni di cassa
1.
La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 69 del d.lgs. 118/2011, è
autorizzata a disporre con proprio
atto l’accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee
deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di
bilancio.
Art.
15
Erogazione
al Consiglio regionale
1. I fondi stanziati nella missione 1,
programma 1, titolo 1, dello stato di previsione della spesa, di pertinenza del
Consiglio regionale sono messi a disposizione del Consiglio stesso, su richiesta
del suo Presidente.
Art.
16
Rinuncia
alla riscossione di entrate di modesta entità
1.
In relazione al disposto dell’articolo 74
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli),
l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei
residui, è confermato in euro 25,00.
Art.
17
Bilancio
pluriennale
1.
E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio
2019-2021, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo
stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto
secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.