Art. 1
Monitoraggio
e pubblicazione dei dati
1
La Regione Puglia recepisce l’Intesa Stato-Regioni sul Piano nazionale di
governo delle liste di attesa (PNGLA) e, in conformità con le linee di
intervento in esso definite, adotta il Piano regionale di governo delle liste di
attesa (PRGLA).
2
Con scadenza bimestrale, e comunque non oltre il quinto giorno del
bimestre successivo, i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto pubblico, provvedono
a pubblicare sul relativo sito istituzionale i dati di monitoraggio distinti per
classi di priorità sui tempi d’attesa nell’erogazione di tutte le prestazioni
eseguite nell’ambito delle attività istituzionale e dell’attività libero
professionale intramuraria (ALPI), e i risultati della contabilità analitica
separata riferita al bimestre precedente, con indicazione dei costi diretti e
indiretti, ai sensi dell’articolo 17
del regolamento
regionale 11 febbraio 2016, n. 2 (Linee Guida sull’attività
libero–professionale intramuraria del personale dipendente della Dirigenza
Medica, Veterinaria e del Ruolo Sanitario delle Aziende del S.S.R.)., e dei
mancati introiti da compartecipazione alla spesa sanitaria.
3
Le pubblicazioni di cui al comma 2 devono riferirsi a ogni singola unità
operativa ospedaliera o territoriale autorizzata all’erogazione e aggregati per
lo stesso tipo di prestazione.
4
Le prenotazioni istituzionali in ALPI devono essere effettuate per mezzo
dei centri unici di prenotazione (CUP). L’erogazione della prestazione senza la
prenotazione a mezzo CUP, comporta l’attivazione del procedimento disciplinare e
il mancato riconoscimento per l’ALPI della quota di remunerazione prevista per
l’attività libero-professionale.
Art.
2
Presa
in carico dell’assistito
1
AI fine di evitare che per gli accertamenti diagnostici connessi alla
medesima patologia il paziente venga iscritto in una pluralità di successive
liste di attesa, il medico specialista che ritiene necessari ulteriori
accertamenti al fine di completare il sospetto diagnostico ha l’obbligo della
presa in carico dell’assistito fino alla completa conclusione del percorso
diagnostico.
2
Il medico specialista, si affianca e si coordina con il medico di
medicina generale nel processo di presa in carico del paziente.
Art.
3
Responsabile
unico aziendale delle liste d’attesa
1
Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto pubblico provvedono a
nominare il Responsabile unico aziendale delle liste d’attesa (RULA), a cui
attribuiscono le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali contenuti nel
Piano aziendale sulle liste d’attesa da adottare con validità annuale.
2
Il RULA è responsabile dell’attuazione e del raggiungimento degli
obiettivi contenuti nel Piano aziendale sulle liste d’attesa, delle attività di
cui all’articolo 1 e provvede al controllo sull’avvenuto adempimento.
3
I RULA devono essere nominati tra il personale in servizio presso le
rispettive organizzazioni sanitarie, dotati di qualifica dirigenziale ed
esperienza coerente con la funzione da assolvere. Il mancato raggiungimento
degli obiettivi indicati dal Piano aziendale sulle liste d’attesa comporta la
mancata erogazione della retribuzione di risultato.
4
Il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano aziendale
sulle liste d’attesa esclude la erogazione della retribuzione di risultato,
totale o parziale, a seconda dei livelli di raggiungimento degli stessi
obiettivi, e determina l’avvio del procedimento di decadenza del direttore
generale ai sensi della normativa vigente.
5
Il RULA detiene e aggiorna apposito registro in cui sono riportati
volumi, tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio di cui
all’articolo 1. Segnala al direttore generale e all’organismo paritetico di
promozione e verifica dell’ALPI le inadempienze e le violazioni alle
disposizioni della presente legge e all’atto aziendale di cui all’articolo 5 del
r.r. 2/2016.
6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, i RULA sono
organizzati in coordinamento regionale presieduto dallo stesso Presidente della
Giunta regionale o da suo delegato, con competenza funzionale a monitorare
l’andamento del processo di riduzione dei tempi d’attesa, a proporre iniziative
di coordinamento dalle aziende e strutture sanitarie finalizzate a ridurre
eventuali disomogeneità territoriali nella gestione delle liste d’attese e a
proporre iniziative di supporto reciproco dalle aziende e strutture sanitarie
regionali per superare condizioni di particolare criticità e a promuovere un
sistema regionale di gestione informatizzata delle liste d’attesa, con
l’utilizzo delle più innovative tecnologie per il monitoraggio e l’accessibilità
diretta.
Art.
4
Prestazioni
di prevenzione attiva
1. La Regione nei successivi
sessanta giorni dall’adozione del PRGLA emana apposito regolamento al fine di
individuare specifiche modalità di offerta e di prenotazione afferenti
all’ambito della prevenzione attiva assicurando i tempi e le modalità di accesso
e di fruizione, dandone visibilità, anche in relazione all’obiettivo di
aumentare l’adesione della popolazione target.
Art.
5
Programma
attuativo aziendale
1. Entro
sessanta giorni dall’adozione del PRGLA, le aziende sanitarie adottano un nuovo
Programma attuativo aziendale o aggiornano quello in uso, in coerenza con quanto
definito in ambito regionale e provvedono all’invio dello stesso alla Regione
che provvederà al monitoraggio delle iniziative e degli interventi attuati.
2
Il Programma attuativo aziendale è reso disponibile sul portale
dell’azienda sanitaria e costantemente aggiornato.
3. Il Programma attuativo
aziendale recepisce il Piano regionale e contempla, secondo le indicazioni del
PNGLA, le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti,
senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come
eventuale quota per la compartecipazione alla spesa sanitaria che possono
consistere in:
a) ridefinizione quali-quantitativa dei volumi di attività e della
tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate
mediante rivisitazione dell’accordo contrattuale ex articolo 8 quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
b) riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale
interna;
c) mediante prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad
integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo
scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive,
soprattutto in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea
di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in
accordo con le équipes interessate;
d) mediante l’applicazione dell’articolo 3, comma 13, del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell’articolo 59, comma 50, della l. 27 dicembre 1997, n. 449), nella parte in
cui si prevede che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa, l’assistito
può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività
libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria
locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è
richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a
titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di
quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia
esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di
appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nei cui ambito è richiesta la
prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione;
e) incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in
servizio o attivando nuove ore di specialistica ambulatoriale interna con
stipula di rapporti convenzionali a tempo determinato finalizzati alla riduzione
dei tempi di attesa;
f) acquisto di prestazioni da operatori accreditati esterni per le
branche di riferimento, in extra budget rispetto agli accordi contrattuali
vigenti.
4. Nel caso in cui
il fondo previsto dall’articolo 2 della legge 8 novembre 2012, n. 189
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute) non risulti sufficiente a
garantire il rispetto dei tempi di attesa, il direttore generale attiva intese
sindacali finalizzate a incrementare detto fondo, attingendo alle quote già
accantonate per i fondi perequativi alimentati dalla libera professione.
Art.
6
Comunicazioni
istituzionali
1. La Giunta regionale
assicura il monitoraggio della presenza sui siti web - sezione su liste e tempi
di attesa - delle aziende sanitarie pubbliche e private accreditate le quali
assicurano la comunicazione su tempi e liste di attesa e il rafforzamento della
multicanalità nell’accesso alle informazioni attraverso vari strumenti, tra cui
campagne informative, uffici relazioni con il pubblico (URP), carte dei servizi,
sezioni dedicate e facilmente accessibili sui siti web regionali e aziendali.
Art.
7
Centro
di prenotazione
1
Il CUP deve essere unico per ciascuna azienda sanitaria e gli erogatori
pubblici nonché i privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono
afferire allo stesso. Le prestazioni specialistiche, a eccezione di quelle di
medicina di laboratorio, devono essere prenotate esclusivamente tramite il CUP.
2
Gli erogatori pubblici nonché i privati accreditati ospedalieri e
ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e
monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.
3
Il CUP deve prevedere un sistema di “recall” per ricordare all’assistito
la data di erogazione della prestazione e per ricevere le disdette delle
prenotazioni.
4
L’assistito che non si presenta nel giorno previsto per l’erogazione
della prestazione, senza aver dato idonea disdetta entro le quarantotto ore
antecedenti l’erogazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, è tenuto al
pagamento della prestazione all’erogatore pubblico o privato accreditato,
secondo la tariffa prevista dal vigente nomenclatore tariffario, anche se esente
dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Art.
8
Agenda
di prenotazione
1
Per agenda di prenotazione si intende uno strumento informatizzato che
consente di gestire il calendario delle prenotazioni per le prestazioni
sanitarie ambulatoriali e di diagnostica strumentale.
2
L’agenda deve essere visibile dai sistemi informativi aziendali e
regionali delle agende di prenotazione, sia per il primo accesso che per i
controlli successivi e deve indicare tutta l’attività erogata a carico del
Servizio sanitario regionale (SSR), ivi inclusa quella in ALPI, e il singolo
medico erogatore della prestazione.
3
Ciascun responsabile di unità operativa deve nominare un referente per la
gestione delle agende tra il personale assegnato alla stessa, dandone opportuna
comunicazione alla direzione medica di presidio e al responsabile dei CUP
aziendali.
4. La chiusura delle
agende di prenotazione è vietata in conformità all’articolo 1, comma 282, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato).
Art.
9
Dotazioni
organiche
1. I direttori generali delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCSS di diritto pubblico
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
rideterminano le dotazioni organiche in funzione dell’accrescimento
dell’efficienza e della realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse
umane, tenendo anche conto della necessità di procedere all’abbattimento delle
liste d’attesa.
Art.
10
Urgenza
diagnostica nelle neoplasie
1. Gli interventi di chirurgia
correlati alla diagnosi di una neoplasia maligna (primaria, secondaria, in situ)
sono inseriti nella classe di priorità A, nel caso di intervento chirurgico
ambulatoriale.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.