Art. 1
Modifiche
alla legge
regionale 29 giugno 2018, n. 28
1.
Alla legge
regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione,
contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia
di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela
dell’incolumità pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) dell’articolo 2 è abrogata;
b) al comma 2 dell’articolo 3, le parole da: “Qualora tali soggetti” a:
“corrispondente ente gestore.”, sono sostituite dalle seguenti: “Qualora tali
soggetti esercitano la propria attività all’interno di aree naturali protette,
il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è concesso previo
parere tecnico di conformità ai propri regolamenti rilasciato dal corrispondente
ente gestore.
c) al comma 3 dell’articolo 3, dopo le parole: “misure di prevenzione”,
sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed
europee di settore, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis” nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”
nel settore della pesca e dell’acquacoltura, fatta salva l’eventuale diversa
applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica del regime stesso
alla Commissione europea, per la prevenzione da danni prodotti da animali
protetti di cui alla direttiva uccelli 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici e alla direttiva habitat 92/43/CEE e s.m.i. del Consiglio del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche ovvero per gli interventi di prevenzione in
aree protette”;
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Art. 4
Misure
ordinarie di controllo della fauna selvatica
1
Ai fini della tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, della
migliore gestione del patrimonio zootecnico, della tutela del suolo, della
selezione biologica, nonché per motivi sanitari, la Regione promuove,
nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio
1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) e dell’articolo 31 della legge regionale 20 dicembre 2017,
n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e
la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo
venatorio), misure di controllo selettivo della fauna selvatica, esercitate
prioritariamente con il ricorso a metodi ecologici.
2.
In caso di verifica dell’inefficacia di detti metodi ecologici la Regione, su
parere dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)
e comunque nel rispetto delle norme nazionali di attuazione della direttiva
“habitat” 92/43/CEE e s.m.i., può autorizzare piani di abbattimento.
3
Tutte le misure di controllo sono realizzate dalla Regione o sotto il
coordinamento della stessa, su parere dell’ISPRA.
4
Gli ambiti territoriali di caccia a supporto dell’azione regionale,
nonché gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della rete
Natura 2000 sono autorizzati ad acquistare e a detenere gabbie e reti, nonché
altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi finalizzati a dette
attività di controllo.”;
d) l’articolo 5 è abrogato;
e) dopo il comma 2 dell’articolo 8 è inserito il seguente: “2 bis. Gli
indennizzi vengono corrisposti nel rispetto delle disposizioni nazionali, di cui
all’articolo 26 della l. 157/1992, ed europee di settore, con particolare
riferimento al regolamento (UE) 1408/2013, in materia di aiuti in regime di “de
minimis” nel settore agricolo e al regolamento (UE) 717/2014 in materia del
regime “de minimis” nel settore dell’acquacoltura, fatta salva l’eventuale
diversa applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica del regime
stesso alla Commissione europea, per i danni prodotti da animali protetti di cui
alle direttive “uccelli” 2009/147/CE e “habitat” 92/43/ CEE e s.m.i. ovvero per
i danni prodotti da fauna selvatica in aree protette.”;
f) al comma 1 dell’articolo 11, dopo le parole: “della fauna selvatiche”,
sono aggiunte le seguenti: “e delle norme nazionali di attuazione”;
g) il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “3. Il
contributo finanziario di cui al comma 2 copre l’intera spesa sostenuta per la
realizzazione degli interventi di prevenzione, nel limite delle disposizioni
nazionali, di cui all’articolo 26 della l. 157/1992, ed europee di settore, con
particolare riferimento al regolamento (UE) 1408/2013, in materia di aiuti in
regime di “de minimis” nel settore agricolo e al regolamento (UE) 717/2014 in
materia del regime “de minimis” nel settore dell’acquacoltura, fatta salva
l’eventuale diversa applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica
del regime stesso alla Commissione europea, per i danni prodotti da animali
protetti di cui alle direttive uccelli 2009/147/CE e habitat 92/43/CEE e s.m.i.
ovvero per i danni prodotti da fauna selvatica in aree protette.”;
h) al comma 3 dell’articolo 14, dopo le parole: “imprese agricole”, sono
aggiunte le seguenti: “e di acquacoltura”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.