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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2019
Numero
20
Data
07/06/2019
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Attuazione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)”.
Note
Bollettino n. 63, pubblicato il 10/06/2019
Allegati

 



Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1          La presente legge reca disposizioni per l’attuazione delle norme contenute nell’articolo 1, commi 965,966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.

2          Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e delle quote di assegno vitalizio pro rata, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporane e disposte dall’articolo 6 della legge regionale 17 aprile 2018, n. 15 (Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende e enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto2016, n. 171 e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare).

3          Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi della disciplina di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 257 del 19 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 48 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia).

 

Art. 2

Rideterminazione

1          Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall’articolo 3.

2          La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all’articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella 2 allegata all’Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all’età anagrafica del titolare dell’assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell’Intesa.

3          Per i vitalizi maturati la cui erogazione è sospesa il coefficiente di trasformazione del montante contributivo è quello fissato al momento della effettiva erogazione.

4          Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

5          L’assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all’importo ottenuto applicando all’assegno vitalizio di cui all’articolo 1 comma 2, le aliquote di cui all’allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l’assegno vitalizio e l’assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.

6          L’ammontare dell’assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

7          Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi 2, 4, 5 e 6 al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell’Intesa, le aliquote base dell’allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

8          Qualora l’assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 e dell’articolo 3, sia più favorevole rispetto all’assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 5, non trova applicazione l’allegato A) di cui al medesimo comma 5. L’assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l’importo dell’assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall’articolo 6 della l.r. 15/2018.

9          L’assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all’assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

 

Art. 3

Montante contributivo

1          Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell’Intesa.

2          Per la contribuzione a carico del consigliere si fa riferimento a quanto versato secondo la normativa vigente.

 

Art. 4

Rivalutazione

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall’anno successivo all’applicazione della rideterminazione, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le Famiglie di operai e impiegati (FOI), come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 5

Abrogazioni

1. L’articolo 6 della l.r. 15/2018 è abrogato con decorrenza 1° dicembre 2019, per i risparmi conseguiti alla data del 30 novembre 2019 secondo la richiamata disposizione, restano confermate le norme di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato articolo.

 

Art. 6

Norma finanziaria

1. Le economie derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in euro 201.734,85 per il corrente esercizio finanziario e in euro 2.420.818,21 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, sono accantonate sulla missione 20, programma 3, in capitolo di nuova istituzione “Fondo di accantonamento per spese legali” nell’ambito del Bilancio del Consiglio Regionale.

 

Art. 7

Entrata in vigore e decorrenza di effetti

1          La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

2          La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.