Art. 1
Finalità
e ambito di applicazione
1
La presente legge reca disposizioni per l’attuazione delle norme
contenute nell’articolo 1, commi 965,966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa sancita, ai
sensi dell’articolo 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio n.
56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.
2
Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, gli assegni
vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e delle quote di assegno
vitalizio pro rata, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di
seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza
tenere conto delle riduzioni temporane e disposte dall’articolo 6
della legge
regionale 17 aprile 2018, n. 15 (Norme in materia di nomina dei direttori
generali delle aziende e enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del
decreto legislativo 4 agosto2016, n. 171 e interventi finanziari in favore della
ricerca per la cura delle malattie rare).
3
Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati
o da erogare, il cui ammontare è definito esclusivamente sulla base del sistema
di calcolo contributivo, ai sensi della disciplina di cui alla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 257 del 19 dicembre 2014,
in attuazione dell’articolo 48
della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia).
Art.
2
Rideterminazione
1
Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità
previste dal presente articolo e dall’articolo 3.
2
La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo
individuale di cui all’articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui
alla tabella 2 allegata all’Intesa recante coefficienti di trasformazione per
anno di decorrenza, relativa all’età anagrafica del titolare dell’assegno
vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella
definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell’Intesa.
3
Per i vitalizi maturati la cui erogazione è sospesa il coefficiente di
trasformazione del montante contributivo è quello fissato al momento della
effettiva erogazione.
4
Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra
un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età
immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del
consigliere ed il numero dei mesi.
5
L’assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all’importo
ottenuto applicando all’assegno vitalizio di cui all’articolo 1 comma 2, le
aliquote di cui all’allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza
delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019), individuate in ragione della
differenza, espressa in termini percentuali, tra l’assegno vitalizio e l’assegno
rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.
6
L’ammontare dell’assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 1, 2,
3, 4 e 5 non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo
INPS, salvo che l’assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione
non sia già inferiore a tale soglia.
7
Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni
vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi 2, 4, 5 e 6 al momento della prima
applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla
lettera c) del punto 1 dell’Intesa, le aliquote base dell’allegato A) sono
incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto
limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare
successivamente alla prima applicazione della presente legge.
8
Qualora l’assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 e
dell’articolo 3, sia più favorevole rispetto all’assegno vitalizio rideterminato
ai sensi del comma 5, non trova applicazione l’allegato A) di cui al medesimo
comma 5. L’assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque
superare l’importo dell’assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle
riduzioni temporanee disposte dall’articolo 6
della l.r.
15/2018.
9
L’assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all’assegno
vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale
prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.
Art. 3
Montante
contributivo
1
Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto
dalla nota metodologica parte integrante dell’Intesa.
2
Per la contribuzione a carico del consigliere si fa riferimento a quanto
versato secondo la normativa vigente.
Art.
4
Rivalutazione
1.
Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come
derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica
annuale, a partire dall’anno successivo all’applicazione della rideterminazione,
sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le Famiglie
di operai e impiegati (FOI), come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art.
5
Abrogazioni
1.
L’articolo 6
della l.r.
15/2018 è abrogato con decorrenza 1° dicembre 2019, per i risparmi
conseguiti alla data del 30 novembre 2019 secondo la richiamata disposizione,
restano confermate le norme di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato articolo.
Art.
6
Norma
finanziaria
1.
Le economie derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in
euro 201.734,85 per il corrente esercizio finanziario e in euro 2.420.818,21 per
ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, sono accantonate sulla missione 20,
programma 3, in capitolo di nuova istituzione “Fondo di accantonamento per spese
legali” nell’ambito del Bilancio del Consiglio Regionale.
Art.
7
Entrata
in vigore e decorrenza di effetti
1
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2
La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base
della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1°
dicembre 2019.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.