Art. 1
Estensione
della rete idrica e fognaria
1.
Al fine di
dotare del servizio idrico integrato gli immobili a uso prevalentemente civile
in zone con destinazione agricola e turistica, il gestore provvede ad assicurare
la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie all’esterno del perimetro
dell’agglomerato di competenza, qualora l’Autorità idrica pugliese (AIP)
autorizzi tali opere e riconosca le relative spese (costi operativi e di
investimento) nella tariffa del Servizio idrico integrato, compatibilmente con
le disponibilità economico-finanziarie e con la sostenibilità tariffaria.
Art.
2
Contenuto
dell’autorizzazione
1.
L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è richiesta dai comuni o dal
gestore del servizio, e comporta l’automatica revisione del perimetro di
competenza.
2.
La mancata risposta alla richiesta di cui al comma 1 nel termine
perentorio di quarantacinque giorni comporta l’assenso, fermo restando la
possibilità della Regione Puglia di annullare l’autorizzazione nel termine
perentorio di quindici giorni dalla data di adozione ovvero da quella in cui
l’assenso si è formato a mezzo del silenzio.
3.
Qualora la Regione Puglia e l’AIP non ravvisino la sussistenza dei
criteri necessari a una revisione del perimetro dell’agglomerato, gli stessi
potranno comunque valutare l’opportunità di realizzare le infrastrutture
necessarie all’approvvigionamento idrico al di fuori dell’agglomerato, senza che
ciò comporti modifica del perimetro e fermo restando le preventive verifiche
sulla disponibilità idrica.
Art.
3
Salvaguardia
degli indici di copertura
1.
L’atto di
autorizzazione di cui all’articolo 2 dovrà salvaguardare gli indici di copertura
tra idrico e fognario previsti dalla normativa continentale e statale, e la
compatibilità dell’intervento con la dotazione strutturale e tecnologica degli
impianti di depurazione nonché delle infrastrutture destinate
all’approvvigionamento idrico.
Art.
4
Divieti
1.
È vietato il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 nei territori dei comuni privi di
impianti di depurazione adeguati alla normativa vigente in materia di
trattamento e recapito finale, ovvero sottoposti a procedura d’inadempimento
anche solo avviata e seppure sospesa.
Art.
5
Adeguamento
formale della perimetrazione
1.
Con scadenza annuale, e
comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, è adottata con atto dirigenziale
una ricognizione delle riperimetrazioni rinvenienti dalle autorizzazioni di cui
all’articolo 2.
Art.
6
Alimentazione
e approvvigionamento di contrade rurali
1.
Per gli insediamenti
rurali e nei territori extraurbani è possibile garantire le modalità di allaccio
singolo e collettivo con contatore da posizionare lungo la rete di distribuzione
su asse viario principale. Sarà cura degli utenti costruire e realizzare la rete
di distribuzione dal contatore alla abitazione e/o attività la cui gestione sarà
a carico degli stessi.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.