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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
41
Data
09/08/2019
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Misure per l’estensione delle reti idriche e fognarie
Note
Bollettino n. 91, pubblicato il 09/08/2019
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Estensione della rete idrica e fognaria

1.       Al fine di dotare del servizio idrico integrato gli immobili a uso prevalentemente civile in zone con destinazione agricola e turistica, il gestore provvede ad assicurare la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie all’esterno del perimetro dell’agglomerato di competenza, qualora l’Autorità idrica pugliese (AIP) autorizzi tali opere e riconosca le relative spese (costi operativi e di investimento) nella tariffa del Servizio idrico integrato, compatibilmente con le disponibilità economico-finanziarie e con la sostenibilità tariffaria.

 

Art. 2

Contenuto dell’autorizzazione

1.         L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è richiesta dai comuni o dal gestore del servizio, e comporta l’automatica revisione del perimetro di competenza.

2.         La mancata risposta alla richiesta di cui al comma 1 nel termine perentorio di quarantacinque giorni comporta l’assenso, fermo restando la possibilità della Regione Puglia di annullare l’autorizzazione nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di adozione ovvero da quella in cui l’assenso si è formato a mezzo del silenzio.

3.         Qualora la Regione Puglia e l’AIP non ravvisino la sussistenza dei criteri necessari a una revisione del perimetro dell’agglomerato, gli stessi potranno comunque valutare l’opportunità di realizzare le infrastrutture necessarie all’approvvigionamento idrico al di fuori dell’agglomerato, senza che ciò comporti modifica del perimetro e fermo restando le preventive verifiche sulla disponibilità idrica.

 

Art. 3

Salvaguardia degli indici di copertura

1.    L’atto di autorizzazione di cui all’articolo 2 dovrà salvaguardare gli indici di copertura tra idrico e fognario previsti dalla normativa continentale e statale, e la compatibilità dell’intervento con la dotazione strutturale e tecnologica degli impianti di depurazione nonché delle infrastrutture destinate all’approvvigionamento idrico.

 

Art. 4

Divieti

1.    È vietato il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 nei territori dei comuni privi di impianti di depurazione adeguati alla normativa vigente in materia di trattamento e recapito finale, ovvero sottoposti a procedura d’inadempimento anche solo avviata e seppure sospesa.

 

Art. 5

Adeguamento formale della perimetrazione

1.    Con scadenza annuale, e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, è adottata con atto dirigenziale una ricognizione delle riperimetrazioni rinvenienti dalle autorizzazioni di cui all’articolo 2.

 

Art. 6

Alimentazione e approvvigionamento di contrade rurali

1.    Per gli insediamenti rurali e nei territori extraurbani è possibile garantire le modalità di allaccio singolo e collettivo con contatore da posizionare lungo la rete di distribuzione su asse viario principale. Sarà cura degli utenti costruire e realizzare la rete di distribuzione dal contatore alla abitazione e/o attività la cui gestione sarà a carico degli stessi.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.